Rinuncia al Ricorso: Guida alle Conseguenze Giuridiche
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale della procedura penale che consente di porre fine a un’impugnazione prima che il giudice si esprima nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare la natura di questo atto e le sue conseguenze irrevocabili per chi lo compie, inclusa la condanna alle spese. Approfondiamo i dettagli del caso e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e per la violazione di norme del Codice della Strada (art. 189 C.d.S.), con una pena di otto mesi di reclusione e una multa. Avverso la sentenza di secondo grado, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione.
Tuttavia, prima della trattazione del caso, lo stesso difensore ha trasmesso alla Cancelleria della Suprema Corte un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà del suo assistito di non proseguire con l’impugnazione.
L’Istituto della Rinuncia all’Impugnazione
La Corte, nel prendere atto della rinuncia, ne sottolinea la natura giuridica. La rinuncia al ricorso è definita come un atto processuale:
*   Formale: Deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla legge.
*   Abdicativo: Comporta la dismissione del diritto a ottenere una pronuncia sul ricorso.
*   Irrevocabile: Una volta perfezionata, non può essere ritirata.
   Recettizio: Produce i suoi effetti nel momento in cui perviene alla cancelleria del giudice competente (il cosiddetto giudice ad quem*).
È inoltre un atto strettamente personale. Ciò significa che può essere compiuto solo dalla parte direttamente o dal suo difensore, a condizione che quest’ultimo sia munito di una procura speciale che lo autorizzi espressamente a compiere tale atto.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la rinuncia in esame fosse stata presentata nelle forme previste dalla legge. Di conseguenza, ha applicato l’articolo 591, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione in presenza di una valida rinuncia.
L’effetto principale della rinuncia è proprio quello di precludere al giudice l’esame nel merito dei motivi del ricorso. Il processo si arresta e la sentenza impugnata diventa definitiva. La Corte ha poi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se sussistono profili di colpa nell’aver causato l’inammissibilità (come nel caso della rinuncia, che è un atto volontario), il ricorrente è tenuto a versare una somma alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in cinquecento euro, ritenuta congrua in relazione alle ragioni dell’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale cruciale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo e dalle conseguenze ben precise. Una volta formalizzata e depositata, non solo rende il ricorso inammissibile e la condanna definitiva, ma comporta anche inevitabili oneri economici per il ricorrente. La decisione di rinunciare deve essere, pertanto, attentamente ponderata, poiché chiude ogni ulteriore possibilità di revisione della sentenza impugnata e determina l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
 
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminarne il merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Chi può presentare la rinuncia al ricorso?
La rinuncia è un atto personale che può essere presentato direttamente dall’imputato oppure dal suo difensore, ma solo se quest’ultimo è dotato di una procura speciale che lo autorizza specificamente a compiere questo atto.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso?
La parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata fissata in 500 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8584  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona dell’Il novembre 2019, con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro ottanta di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189 C.d.S..
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, con atto trasmesso dal difensore di fiducia e pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte e l’imputato ha rinunziato al ricorso.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso.
La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen..
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.