Rinuncia al Ricorso: Analisi di una Sentenza di Inammissibilità
La presentazione di un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma cosa accade quando la parte decide di fare un passo indietro? La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, sebbene possa sembrare semplice, comporta conseguenze giuridiche precise e inevitabili. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare gli effetti di tale atto, che determina la fine del procedimento di impugnazione e l’applicazione di sanzioni specifiche.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna per tentato furto in abitazione emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza veniva appellata e la Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale, riduceva la pena a quattro mesi di reclusione e 103 euro di multa.
Contro questa decisione, la difesa presentava ricorso per Cassazione, lamentando due vizi principali:
1. La mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo una valutazione contraddittoria della carriera criminale dell’imputata, che non commetteva reati da diversi anni.
2. Il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria, nonostante l’imputata avesse dimostrato stabilità economica e avesse risarcito il danno con 1.500 euro.
Tuttavia, prima della data dell’udienza in Cassazione, l’imputata depositava un atto formale con cui dichiarava di rinunciare al ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla formale rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare nel merito i motivi di impugnazione. Il Collegio ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta di questa declaratoria, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Rinuncia Come Causa di Inammissibilità
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale, l’articolo 591, che elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione. Tra queste figura espressamente la rinuncia. L’atto di rinuncia è un negozio processuale unilaterale che non richiede accettazione da parte di altri soggetti e produce un effetto estintivo immediato sul rapporto processuale d’impugnazione.
Una volta formalizzata, la rinuncia preclude al giudice ogni valutazione sul merito dei motivi presentati. Il suo unico compito diventa quello di prenderne atto e dichiarare l’inammissibilità del gravame. La condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende non è una scelta discrezionale del giudice, ma una conseguenza automatica e obbligatoria prevista dalla legge per tutti i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
La sentenza in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo con conseguenze economiche precise. Chi intraprende la strada dell’impugnazione deve essere consapevole che un ripensamento successivo, pur essendo un diritto, non è privo di costi.
La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) e comporta per il rinunciante un esborso economico aggiuntivo. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la decisione di impugnare una sentenza, valutando non solo le probabilità di successo ma anche le conseguenze di una possibile rinuncia successiva.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso già presentato in Cassazione?
La Corte di Cassazione non esamina i motivi del ricorso, ma lo dichiara inammissibile. Di conseguenza, la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva.
La rinuncia al ricorso comporta delle spese per chi la effettua?
Sì, la legge prevede che la parte che rinuncia al ricorso, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, venga condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Perché la Corte non ha esaminato i motivi del ricorso, come la richiesta di pene alternative?
Perché la rinuncia al ricorso è una causa di inammissibilità che impedisce al giudice di procedere alla valutazione del merito dell’impugnazione. L’atto di rinuncia estingue il diritto di contestare la sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (RINUNCIANTE) nato il 13/04/1992
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME impugna la sentenza emessa in data 22/12/2023 dalla Corte di appello di Milano che, trinferma , k/ con una riduzione di pena / la condanna del Tribunale di Lodi per il reato di furto tentato in abitazione ad anni il I i uno di reclusione ed euro 100 di multa. Dopo essere stata`rimessa iri termini, avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello alla Corte di appello di Milanoiche con sentenza del 22/12/2023 rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa.
Con un primo motivo la ricorrente impugna la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ritenendo che la motivazione del giudice di secondo grado riguardante la pregressa carriera criminosa effettivamente densa di precedenti specifici ; nel corso della quale l’imputata ha fatto uso di varie alias, appare contraddittoria. In particolare, ritiene la difesa che la presenza di precedenti specifici non è stata dalla Corte valutata negativamente laddove afferma che la stessa appellante non risulta aver più commesso GLYPH reati dal 2014.
Con un secondo motivo di ricorso l’imputata lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ritenendo illogiche le argomentazioni della Corte d’appello che ha rigettato l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ai sensi degli artt. 53 ss legge n. 689 del 1981. La mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva appare alla difesa illogica perché omette di considerare che l’imputata ha dimostrato di essere economicamente stabile avendo provveduto al risarcimento del danno per una somma pari a 1.500 euro. Il giudice di secondo grado non si è espresso in termini di non meritevolezza della pena sostitutiva pecuniaria sia dal punto di vista rieducativo sia quale pericolo di recidiva.
Con atto del 17/10/2024 1 l’imputata ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso ) il Collegio deve dichiararne l’inammissibilità e conseguentemente, poiché l’inammissibilità viene pronunciata per una delle cause indicate dall’art. 591 c.p.p., la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024 Il consigliere estensore