Rinuncia al Ricorso: Analisi della Sentenza della Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che pone fine a un giudizio di impugnazione. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce le conseguenze dirette di tale atto: l’immediata declaratoria di inammissibilità e l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Analizziamo una decisione che illustra chiaramente questo meccanismo procedurale.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Torino. Con tale provvedimento, un imputato aveva concordato una pena (patteggiamento) per un reato legato alla normativa sugli stupefacenti, come previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Successivamente, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la sentenza, presentando un ricorso per cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, lo stesso imputato depositava un atto con cui dichiarava personalmente di rinunciare al ricorso precedentemente proposto.
La Decisione della Corte e la Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questa esplicita manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare la normativa vigente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che individua proprio nella rinuncia al ricorso una delle cause che impediscono l’esame nel merito dell’impugnazione.
La decisione è stata automatica e consequenziale: la volontà della parte di non proseguire il giudizio prevale su ogni altra considerazione. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono estremamente sintetiche ma giuridicamente ineccepibili. La legge processuale penale stabilisce chiaramente che la rinuncia all’impugnazione, se validamente espressa dalla parte, determina l’estinzione del procedimento. Il giudice non ha alcuna discrezionalità e non può entrare nel merito dei motivi che hanno portato alla rinuncia né delle ragioni originarie del ricorso.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza quasi automatica dell’inammissibilità, a meno che non emergano elementi che dimostrino l’assenza di colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità. In questo caso, la rinuncia è un atto volontario e consapevole, che quindi non esclude la colpa e giustifica l’applicazione della sanzione pecuniaria. La somma di 500,00 euro è stata ritenuta congrua in relazione alla specifica causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza, pur nella sua semplicità, offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la rinuncia al ricorso è un atto definitivo che rende irrevocabile la sentenza impugnata. Una volta presentata, non è più possibile tornare sui propri passi. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze economiche di tale scelta: l’inammissibilità comporta sempre il pagamento delle spese del procedimento e, nella maggior parte dei casi, anche una sanzione ulteriore. Pertanto, la decisione di rinunciare a un’impugnazione deve essere ponderata attentamente, tenendo conto di tutte le sue implicazioni giuridiche ed economiche.
Cosa succede se un imputato rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito, come stabilito dalla sentenza in oggetto. La rinuncia pone fine al procedimento di impugnazione.
Ci sono conseguenze economiche per chi rinuncia a un ricorso?
Sì. Secondo la decisione analizzata, il ricorrente che rinuncia è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 500,00 euro.
Perché la rinuncia causa l’inammissibilità del ricorso?
Perché l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale prevede espressamente la rinuncia come una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione. Si tratta di un effetto automatico previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3045 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3045 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOMECOGNOME nato a Cantù il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/09/2023 del Gip del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procura generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarat inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 settembre 2023, il Gip del Tribunale di Torino ha applicato all’imputato la pena da questa richiesta, in relazione al reato di cui 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
Con atto depositato del 10 novembre 2023, l’imputato personalmente ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 500,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/11/2023