Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Inammissibilità secondo la Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze nette e definitive, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questo provvedimento analizza il caso di un indagato che, dopo aver impugnato un’ordinanza di custodia cautelare, ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando alla propria impugnazione. Vediamo nel dettaglio i fatti, la decisione della Corte e le implicazioni di tale scelta.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per un individuo. L’accusa era grave: l’indagato era ritenuto seriamente indiziato di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e all’associazione finalizzata a delinquere, secondo quanto previsto dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990.
Contro questa decisione, il difensore dell’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando diverse ragioni a sostegno della sua richiesta. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito dei motivi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: in data 6 agosto 2024, l’indagato ha personalmente comunicato la propria rinuncia al ricorso.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questo atto, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e trarne le dovute conseguenze processuali. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità non deriva da un vizio del ricorso o dall’infondatezza dei motivi, ma è la diretta conseguenza della volontà espressa dalla parte di non voler più proseguire nel giudizio di impugnazione. L’atto di rinuncia, infatti, chiude irrevocabilmente la porta a qualsiasi valutazione di merito da parte del giudice.
Le conseguenze economiche della rinuncia
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti per il ricorrente. La Corte, come previsto dalla legge in questi casi, ha condannato l’indagato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, è stato condannato a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono estremamente lineari e si fondano su un principio cardine del diritto processuale. L’atto di rinuncia all’impugnazione, quando validamente effettuato, estingue il rapporto processuale. Il giudice dell’impugnazione perde il potere-dovere di decidere nel merito, dovendosi limitare a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La sentenza ribadisce che la rinuncia è un atto dispositivo della parte, che manifesta la sua volontà di accettare il provvedimento originariamente impugnato. La conseguenza automatica, prevista dal codice di procedura penale, è la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, proprio per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Le Conclusioni
Questa pronuncia, pur nella sua brevità, offre un importante insegnamento pratico. La scelta di impugnare un provvedimento giudiziario deve essere ponderata, così come la decisione di rinunciarvi. La rinuncia al ricorso è un atto definitivo che preclude ogni ulteriore discussione nel merito e comporta conseguenze economiche dirette per chi la effettua. Conferma, inoltre, che il sistema processuale riconosce alla parte la facoltà di interrompere il percorso dell’impugnazione, ma sanziona tale scelta con l’addebito dei costi generati dal procedimento avviato.
Cosa succede se un indagato rinuncia al ricorso per cassazione?
La rinuncia al ricorso ne determina la dichiarazione di inammissibilità. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La rinuncia all’impugnazione deve essere fatta in una forma particolare?
Il provvedimento menziona che l’indagato ha “personalmente rinunciato all’impugnazione”, indicando che si tratta di un atto formale e personale della parte che deve essere manifestato in modo chiaro e inequivocabile.
Quali erano i reati contestati all’indagato in questo caso?
All’indagato erano contestati i reati previsti dagli articoli 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, relativi al traffico di sostanze stupefacenti e all’associazione finalizzata a tale traffico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44362 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Soriano Calabro il 24/09/2001
avverso l’ordinanza emessa il 10/07/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOMECOGNOME ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME articolando plurimi motivi.
Il 06/08/2024 l’indagato ha personalmente rinunciato all’impugnazione.
Alla rinuncia al ricorso consegue la inammissibilità della impugnazione e, dunq la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma d euroirgemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 5 settembre 2024
Il Con gliere estensore
Il Presidente