Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
La decisione di presentare un’impugnazione è un momento cruciale nella strategia difensiva, ma altrettanto importante è la scelta di fare un passo indietro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze, non sempre intuitive, della rinuncia al ricorso. Anche quando la parte decide volontariamente di non proseguire, scattano conseguenze economiche precise, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso vertevano su questioni relative a reati in materia di sostanze stupefacenti. In particolare, la difesa contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra diverse ipotesi di detenzione e la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve, prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti.
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare nel merito tali questioni, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha depositato un atto di formale rinuncia all’impugnazione.
La Decisione della Corte e la rinuncia al ricorso
Di fronte alla rinuncia, l’esito del processo in Cassazione è segnato: la Corte non può fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La questione centrale su cui l’ordinanza si sofferma non è tanto la declaratoria di inammissibilità, quanto le sue conseguenze automatiche.
La Corte, infatti, non si limita a prendere atto della rinuncia, ma condanna il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione sottolinea un punto fondamentale: la rinuncia al ricorso non è un atto neutro o privo di costi, ma produce gli stessi effetti di altre cause di inammissibilità, come un ricorso presentato fuori termine o per motivi non consentiti.
Le Motivazioni Giuridiche della Condanna
La Corte di Cassazione basa la sua decisione su una chiara interpretazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Il punto cruciale, evidenziato nell’ordinanza, è che la legge non fa alcuna distinzione tra le diverse cause che portano all’inammissibilità. Che si tratti di un vizio formale, di un motivo infondato o, come in questo caso, di una rinuncia volontaria, la conseguenza prevista dalla norma è sempre la stessa. I giudici citano a supporto un precedente specifico (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016), che ribadisce come alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia consegua inevitabilmente la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La logica del legislatore è quella di sanzionare l’aver messo in moto la macchina giudiziaria con un’impugnazione che, per qualsiasi motivo, non arriva a una decisione nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un importante monito per avvocati e assistiti. La scelta di rinunciare a un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata, tenendo conto delle sue precise conseguenze economiche. Non si tratta di una semplice archiviazione del procedimento, ma di una decisione che comporta costi certi per il cliente. La rinuncia, sebbene possa essere strategicamente opportuna in alcuni contesti, non è una via d’uscita “indolore”. Pertanto, la valutazione sull’opportunità di proseguire o meno un’impugnazione deve sempre includere un’analisi costi-benefici che tenga conto della condanna quasi certa alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ritiro dell’atto.
Che cosa accade se si rinuncia a un ricorso presentato in Corte di Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Chi rinuncia al ricorso deve comunque pagare le spese processuali e una sanzione?
Sì, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la rinuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo la rinuncia al ricorso comporta comunque una condanna al pagamento di spese e sanzioni?
Perché l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede tali condanne in caso di inammissibilità, non distingue tra le diverse cause che la determinano. Di conseguenza, la sanzione si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità, inclusa quella derivante da una rinuncia volontaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47472 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 08/02/2004
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Conza Giovanni Pio
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deduce la ritenuta continuazione tra le varie ipote di detenzione di sostanza stupefacente e la mancata riqualificazione nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stata presentata regolare rinuncia da parte dell’avvocato NOME COGNOME difensore del ricorrente, munito di procura speciale;
rilevato, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende anche se a detta decisione si è pervenuti per rinuncia (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all’impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l’applicazione di detta sanzione, non distingue diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.