Rinuncia al Ricorso: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali derivanti dalla rinuncia al ricorso. In questo caso, un’imprenditrice, dopo aver impugnato un’ordinanza di sequestro per la presunta vendita di prodotti contraffatti, ha deciso di ritirare il proprio appello, determinando così la decisione finale della Corte.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un’operazione della Polizia Locale in una città del nord Italia, che ha portato al sequestro di un ingente numero di borse presso un negozio e un magazzino. La legale rappresentante della società che gestiva l’attività commerciale è stata indagata per il reato previsto dall’articolo 517-ter del codice penale, relativo alla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.
Il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro e, successivamente, il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento. Secondo la difesa, tuttavia, la valutazione degli indizi era errata, poiché non vi sarebbe stata alcuna imitazione o riproduzione infedele del marchio, né una riproduzione pedissequa dei prodotti originali.
La Svolta Processuale: La Rinuncia al Ricorso
Contro la decisione del Tribunale del riesame, l’indagata ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando le questioni sopra menzionate. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della controversia, è intervenuto un fatto decisivo: con una dichiarazione formale, l’indagata, tramite il suo difensore, ha rinunciato al ricorso.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento. La rinuncia è un atto dispositivo con cui la parte manifesta la volontà di non proseguire nell’azione legale intrapresa, accettando di fatto che il provvedimento impugnato diventi definitivo.
Le Conseguenze Giuridiche della Rinuncia
La rinuncia al ricorso produce effetti ben precisi, disciplinati dal codice di procedura penale. Una volta presentata validamente, essa preclude alla Corte di Cassazione la possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate. Il compito del giudice si limita a prendere atto della volontà della parte e a dichiarare l’estinzione del procedimento di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, nella sua sentenza, non ha analizzato le argomentazioni della difesa relative alla contraffazione, in quanto l’esame del merito è stato assorbito dalla rinuncia. I giudici si sono limitati a constatare la presenza di una valida dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Tale norma prevede che, in caso di inammissibilità, la parte che ha proposto l’impugnazione sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge stabilisce il versamento di una somma, il cui importo è determinato discrezionalmente dal giudice in base alla causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La decisione in esame sottolinea l’importanza strategica della rinuncia al ricorso nel processo penale. Sebbene le ragioni di tale scelta non emergano dalla sentenza, essa ha comportato conseguenze economiche dirette per la ricorrente. La Corte ha infatti condannato l’imprenditrice non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 500 euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la rinuncia, pur essendo un diritto della parte, non è priva di conseguenze e chiude definitivamente la fase di impugnazione, rendendo irrevocabile il provvedimento contestato.
Cosa succede quando si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito. La parte che ha rinunciato viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era indagata la persona che ha presentato ricorso?
La ricorrente era indagata per il reato previsto dall’articolo 517-ter del codice penale, che punisce la vendita di prodotti con segni falsi, in questo caso relativo a un sequestro di borse ritenute contraffatte.
Quali sono le conseguenze economiche della rinuncia in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dovuta alla rinuncia, la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e a versare una somma di 500 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10927 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Ingegnoso NOMECOGNOME nata a Gela il 24-03-1995, avverso l’ordinanza del 28-06-2024 del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 28 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Parma confermava il decreto del 6 giugno 2024, con cui il P.M aveva convalidato il sequestro di innumerevoli borse eseguito il 4 giugno 2024 dalla Polizia locale di Parma presso un negozio e un magazzino ubicati in Parma, risultando il negozio gestito dalla società RAGIONE_SOCIALE la cui legale rappresentante risultava essere NOME COGNOME indagata del reato ex art. 517 ter cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale emiliano, l’indagata, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi esposti congiuntamente, con cui la difesa ha censurato la valutazione indiziaria, osservando che nel caso di specie non vi è stata imitazione o riproduzione infedele del marchio, né tantomeno una pedissequa riproduzione di prodotti.
Con dichiarazione del 20 novembre 2024, la RAGIONE_SOCIALE, tramite il suo difensore e procuratore generale, avvocato NOME COGNOME ha ritualmente rinunciato al ricorso.
Orbene, alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato pertanto inammissibile, da ciò conseguendo l’onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2024