Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 150 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 6 Num. 150 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 30/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA,
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Monza;
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Monza a NOME ex art. 334 cod. pen. per avere sottratto, utilizzandolo, al vincolo del sequestro amministrativo il veicolo del quale era proprietario o custode, come descritto nella imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il difensore di fiducia, nominato nel corso delle indagini, nel rinunciare al mandato aveva dato atto di avere reso edotto di tale circostanza il proprio assistito e, su questo stesso presupposto, la Corte d’appello, ha rigettato il primo motivo di appello.
1.2. Va ribadito che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo se mancano elementi concreti da cui desumere che l’imputato abbia avuto notizia della vocatio in iudicium . Infatti, la negligenza mostrata dall’imputato nel non tenersi informato degli sviluppi del procedimento non costituisce di per sØ prova del suo volontario sottrarsi alla conoscenza del processo (Sez. 5 Sent. n. 23670 del 3/06/2025, Rv. 288209; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, Rv. 287298; Sez. 6 Sent. 24729 del 7/3/2024, Rv. 286712), se non risulta dimostrato che il rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante si sia effettivamente mantenuto.
Da quanto precede consegue che va dichiarata ex art. 604, comma 5bis , cod. proc. pen. la nullità sia della sentenza impugnata che della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso, sicchØ perdono rilevanza il secondo e il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Trasmette gli atti al Tribunale di Monza per il giudizio.
Il Presidente NOME COGNOME
I