Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41059 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41059 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto vizi di motivazione con riferimento all’omessa esclusione della recidiva, co riproponendo una doglianza che, già sollevata in sede di appello, era poi st oggetto di espressa rinuncia (cfr. le conclusioni rassegnate nel giudizi secondo grado, trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata);
che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito c «La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato de sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibil il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attine ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le quest relative ai medesimi motivi» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2 Amabile, Rv. 278006 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.