Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 552 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 552 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 28/06/1973
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 maggio 2024 la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di La Spezia con sentenza in data 4.5.2023 aveva ritenuto Valle Gaetano colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen. a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed Euro 50,00 di multa.
All’imputato é stato contestato di aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di otto confezioni di parmigiano per il valore complessivo di Euro 160,54 sottraendole all’esercizio commerciale Esselunga s.p.a.; in particolare lo stesso, dopo aver prelevato i beni dagli scaffali d supermercato, li aveva occultati all’interno di una borsa di plastica quindi si era diretto verso l’uscita ed aveva oltrepassato le casse ma l’azione non era giunta a compimento in quanto monitorata dall’addetto alla vigilanza.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la nullità del processo perché celebrato in assenza dell’imputato detenuto per altra causa.
In particolare si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la rinuncia a comparire dell’imputato, detenuto per altra causa, a seguito della quale lo stesso è considerato assente, ha effetto non solo per l’udienza in relazione alla quale é formulata ma anche per quelle successive mentre invece si ritiene che detta rinuncia vada considerata come eccezione al generale diritto che l’ordinamento riconosce all’imputato di essere presente per tutta la durata del processo.
Nel giudizio ordinario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato di modo che qualora questi non si presenti o risulti che l’assenza sia dovuta a qualche legittimo impedimento, spetta al giudice disporre anche d’ufficio il rinvio ad una nuova udienza senza che sia necessaria una richiesta dell’imputato in tal senso.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo é manifestamente infondato.
Come correttamente osservato dalla Corte di merito, é ius receptum l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la rinuncia a comparire all’udienza da parte del
detenuto, a seguito della quale l’imputato é legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore, produce i suoi effetti non solo . per l’udienza in relazione alla quale essa é formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto (Sez. 4, Sentenza n. 27974 del 26/03/2014, COGNOME, Rv. 261567; Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015, COGNOME, Rv. 264670; Sez. 4, n.50444 de/10/12/2019, Rv. 277950).
Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell’imputato detenuto, permangono quindi fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l’interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell’udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell’imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7.11.2024