Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3586 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3586 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 2117/2025
CC – 27/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 17 aprile 2025 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di emessa il 16 aprile 2021 dal Tribunale di Rieti, con la quale l’imputato COGNOME NOME era stato assolto dai reati di appropriazione indebita di un assegno bancario e di falso in titoli di credito, sull’appello della parte civile COGNOME NOME condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore della medesima parte civile.
A COGNOME NOME, in particolare, era stato contestato di essersi appropriato di un assegno bancario tratto sul conto corrente intestato a COGNOME NOME e recante la somma di euro 7.500,00, ponendolo all’incasso dopo aver alterato la data di emissione del titolo, assegno che gli era stato consegnato dal COGNOME a
garanzia dell’adempimento di un’obbligazione nascente da un contratto di fornitura, in tal modo omettendo di restituirlo all’emittente, ciò in violazione del patto di garanzia intervenuto fra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell” al di là di ogni ragionevole dubbio ‘ e alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Assumeva che anche nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado ai soli effetti civili il giudice di appello era obbligato a rinnovare l’istruttoria dibattimentale nel caso diverso apprezzamento di una prova dichiarativa ritenuta decisiva.
Osservava che, ad onta delle enunciazioni della Corte di merito, in realtà la sentenza di secondo grado aveva fondato la decisione su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del fratello del ricorrente, COGNOME NOME, legale rappresentante della società beneficiaria dell’assegno, la RAGIONE_SOCIALE, dichiarazioni aventi ad oggetto una serie di elementi utilizzati ai fini della decisione, quali la gestione della società, la legittimazione all’incasso del titolo e la identificazione del prenditore dell’assegno.
Con il secondo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto in ragione della violazione di norme relative alla circolazione del titolo, alla titolarità del credito, alla legittimazione all’incasso e alla responsabilità dell’amministratore di una società a responsabilità limitata rispetto al contestato reato di appropriazione indebita.
Assumeva che l’imputato non poteva essere considerato il prenditore dell’assegno oggetto dell’appropriazione indebita, considerato che intestatario, e dunque prenditore, del titolo era la società RAGIONE_SOCIALE, del quale l’imputato medesimo non era il legale rappresentate, bensì un semplice socio, così che lo stesso non aveva il potere di porre all’incasso il titolo che, peraltro, a
tergo , recava la firma per girata del legale rappresentante della società, COGNOME NOME.
Con il terzo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione delle prove fornite dalla difesa e aventi ad oggetto la circolazione del titolo, la titolarità del credito, la legittimazione all’incasso del titolo e la responsabilità del legale rappresentante della società beneficiaria dell’assegno.
Rassegnava che la Corte d’Appello aveva ritenuto la responsabilità civile dell’imputato considerando esclusivamente le dichiarazioni della parte offesa, che aveva affermato di avere avuto rapporti con il solo COGNOME NOME, omettendo qualsivoglia argomentazione in relazione agli aspetti sopra richiamati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Si deve premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’obbligo di rinnovazione della prova decisiva sussiste anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice di appello riformi la sentenza di assoluzione ai soli fini civili, condannando l’imputato al risarcimento del danno (cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).
Ciò posto, deve qui essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove “decisive”, ai fini della prognosi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna (cfr., ex multis , Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, COGNOME, Rv. 287215-01; in motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado).
Osserva la Corte, in applicazione del richiamato principio, che la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui, per escludere la necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, afferma che la decisione di primo grado si fonda esclusivamente su prove documentali, laddove in realtà dalla lettura della sentenza del Tribunale di Rieti emerge che la statuizione assolutoria si fonda anche sulle dichiarazioni della persona offesa COGNOME NOME (v. pag. 3 della sentenza di primo grado ove si legge quanto segue: ‘ La stessa RAGIONE_SOCIALE., nella propria querela, indica come responsabili l’odierno imputato e il COGNOME NOME come legale rappresentante ‘).
Del resto, anche la Corte d’Appello utilizza espressamente le dichiarazioni della persona offesa COGNOME NOME, richiamandole in seno alla motivazione del provvedimento impugnato, e, pertanto, fonda la propria statuizione di condanna anche sulla base di elementi che trae da prove dichiarative diversamente valutate dal giudice di primo grado che, tuttavia, non sottopone a rinnovazione.
Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME