Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27162 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27162 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/09/1995
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lelle le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa il 15 luglio 2016, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione in concorso, commesso ai danni di COGNOME Salvatore, dal quale otteneva la somma di 200 euro richiestagli per restituirgli un ciclomotore in precedenza sottratto e che si trovava nella sua disponibilità.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato l’opportunità della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata all’esame del ricorrente, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, al fine di consentirgli di spiegare la vicenda dipanandone i lati oscuri, posto che non sarebbe rimasto chiarito al dibattimento, attraverso le dichiarazioni della persona offesa che sarebbero state contraddittorie sul punto, se l’intervento dell’imputato fosse stato a favore della vittima in quanto finalizzato al recupero del ciclomotore (e per questa ragione meritevole di un regalo) ovvero se egli avesse commesso il reato contestato attraverso la cosiddetta tecnica del “cavallo di ritorno”.
La richiesta di rinnovazione era stata avanzata con i motivi nuovi, dei quali la Corte non ha dato atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
Deve ricordarsi, in punto di diritto, che in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR).
La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820).
Nel caso in esame, la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata all’esame dell’imputato, era stata avanzata con i motivi nuovi.
Tuttavia, essa era del tutto generica, non palesando le ragioni specifiche per le quali l’imputato dovesse essere ammesso a rendere l’esame, al di là del fatto che egli era divenuto collaboratore di giustizia dopo la sentenza di primo grado e senza tenere conto che nel corso del procedimento, come risulta dalla sentenza del Tribunale, egli aveva reso dichiarazioni sulla vicenda per cui si procede, utilizzate in base alla scelta del rito abbreviato.
Si consideri che, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, l’esame dell’imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto
ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv.
283522-02).
per
Ne consegue che, vertendosi in un caso di richiesta inammissibile ab origine
le ragioni dette, non era necessario che la Corte di appello la prendesse in considerazione.
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva impedisce di ritenere viziata per mancanza di
motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, COGNOME).
Tanto assorbe e supera ogni ulteriore argomentazione contenuta nei motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25/06/2025.