Rinnovazione Istruzione Dibattimentale: Quando il Giudice d’Appello Deve Ri-ascoltare i Testimoni
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 26426/2024) riafferma un principio fondamentale del processo penale: l’obbligo di rinnovazione istruzione dibattimentale quando il giudice d’appello intende ribaltare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione delle prove testimoniali. Questa decisione sottolinea l’importanza del confronto diretto con la prova dichiarativa per garantire un giudizio equo e corretto, anche quando si discute solo delle conseguenze civili del reato.
Il Caso: Dall’Assoluzione alla Riforma in Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado che aveva assolto un imputato dall’accusa di minaccia. Il giudice aveva ritenuto non sufficientemente provata la portata intimidatoria delle espressioni contestate, anche a causa di una pregressa situazione di forte antagonismo tra le parti.
La parte civile, insoddisfatta della decisione, ha proposto appello. Il giudice di secondo grado, rivalutando le testimonianze, ha riformato la sentenza di assoluzione ai soli fini civili, ritenendo invece che le parole dell’imputato avessero un chiaro intento intimidatorio. Tuttavia, questa nuova valutazione è avvenuta senza riascoltare i testimoni in aula. Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la necessità di Rinnovazione Istruzione Dibattimentale
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Violazione dei poteri del giudice d’appello: Il giudice di secondo grado aveva dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, un provvedimento di natura penale, nonostante l’appello fosse stato proposto unicamente dalla parte civile e non dal Pubblico Ministero. In assenza di impugnazione della pubblica accusa, il giudice non avrebbe potuto pronunciarsi sugli effetti penali.
2. Mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: Il punto cruciale del ricorso riguardava il metodo con cui il giudice d’appello era giunto a una conclusione diversa da quella di primo grado. La condanna agli effetti civili si fondava su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di prove dichiarative che erano state decisive per l’assoluzione iniziale. Secondo la difesa, per poter legittimamente modificare il giudizio sulla credibilità di un testimone, il giudice d’appello avrebbe dovuto procedere a una nuova audizione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi, annullando la sentenza impugnata. I giudici supremi hanno ribadito con forza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza.
Quando un giudice d’appello intende riformare una sentenza di assoluzione, fondando la sua decisione su una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa (come la testimonianza della persona offesa o di altri testi), ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione istruzione dibattimentale. Questo significa che deve convocare nuovamente i testimoni in aula per interrogarli direttamente. Questo obbligo sussiste anche se la riforma della sentenza riguarda solo gli effetti civili e anche se la rinnovazione non è stata richiesta dalle parti, dovendo essere disposta d’ufficio dal giudice.
Nel caso specifico, il giudice d’appello aveva semplicemente riletto gli atti del primo grado, giungendo a una diversa interpretazione della credibilità e del peso delle dichiarazioni, senza però avere quel contatto diretto e immediato con la fonte di prova che solo una nuova audizione può garantire. Questa omissione costituisce una violazione delle regole procedurali che mina la correttezza della decisione.
Inoltre, la Corte ha confermato che, in assenza di un appello del Pubblico Ministero, il giudice di secondo grado, adito dalla sola parte civile, non può pronunciarsi sugli aspetti penali del caso, come la dichiarazione di prescrizione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La sentenza rafforza le garanzie difensive dell’imputato nel giudizio d’appello. Stabilisce chiaramente che una condanna (anche solo ai fini risarcitori) non può basarsi su una semplice e diversa ‘lettura’ delle carte processuali rispetto al primo grado, specialmente quando l’assoluzione si fondava sull’inattendibilità di un testimone. Il principio del ‘giusto processo’ richiede che il giudice che modifica una valutazione di credibilità lo faccia dopo aver esaminato direttamente la fonte di prova. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello sia per gli effetti penali (senza rinvio) sia per quelli civili, disponendo che un nuovo giudizio su questi ultimi venga celebrato davanti al giudice civile competente in grado di appello.
Un giudice d’appello può riformare una sentenza di assoluzione basandosi su una diversa valutazione dei testimoni?
Sì, ma solo a condizione che proceda a una nuova audizione dei testimoni (rinnovazione dell’istruzione dibattimentale). Non può basare la sua decisione unicamente sulla rilettura degli atti del primo grado se intende modificare il giudizio sull’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva.
Cosa succede se solo la parte civile appella una sentenza di assoluzione penale?
Il giudice d’appello può esaminare il caso e pronunciarsi solo sulle questioni relative agli effetti civili, come la richiesta di risarcimento del danno. Non può prendere decisioni che riguardano l’aspetto penale, come dichiarare il reato estinto per prescrizione, in quanto manca l’impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
Perché è necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale?
È necessaria per garantire il principio dell’immediatezza e del contraddittorio. Permette al giudice che riforma la decisione di formare il proprio convincimento attraverso un contatto diretto con la fonte di prova (il testimone), consentendogli di valutarne la credibilità non solo dal contenuto delle dichiarazioni, ma anche dal comportamento e dalle reazioni durante l’esame.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26426 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del AVV_NOTAIO Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato per prescrizione del reato e per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello con riguardo agli effetti civili; le conclusioni per il rigetto del ricorso dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che ha depositato nota spese; le conclusioni per il ricorrente dell’AVV_NOTAIO, per l’accoglimento del ricorso. e
Il primo motivo è, all’evidenza, fondato, in quanto, in assenza d impugnazione del p.m., il giudice di appello si è pronunciato agli effetti pen statuendo l’estinzione per prescrizione del reato.
Anche il secondo motivo è fondato. A fondamento dell’assoluzione per il reato di minaccia, il giudice di primo grado aveva richiamato l’indubbia posizion di antagonismo della persona offesa rispetto a quella dell’imputato, laddove giudice di appello ha ritenuto che la valutazione sulla portata intimidatoria d espressioni utilizzate da COGNOME formulata dalla sentenza di primo grado si stata condizionata dall’eccessiva valorizzazione delle pregresse tensioni tra parti. Emerge dunque una difforme valutazione dell’attendibilità di prov dichiarative di indubbia decisività, sicché deve trovare applicazione il principi diritto secondo cui il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione dell sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grad base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativ ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruz dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 – 01). Rinnovazione non intervenuta nel caso di specie, il che impon l’annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili, con rinvio giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civ competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 04/06/2024.