Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39570 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. ad Andria il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 18/1/2022 Visti gli atti,-la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell’appello del P.g., riformava integralmente la decisione del Tribunale di Trani che in data 18/5/2018 aveva dichiarato l’estinzione per maturata prescrizione del reato ex art. 624bis cod.pen, così previamente riqualificato il delitto di rapina impropria contestato, ed esclusa la recidiva. Per l’effetto, ritenuta la sussistenza degli estremi costitutivi di cui all’art. 628, comma 2, cod.pen. e della recidiva
qualificata, affermava la penale responsabilità dell’imputato per detto titolo con condanna alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. nonché la mancanza di motivazione in relazione alla revoca dell’ordinanza con cui la Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.2 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all’art. 546 lett. e) cod.proc.pen., essendosi la sentenza impugnata limitata a recepire il contenuto dell’impugnazione del P.g., prescindendo dall’analisi degli elementi probatori acquisiti e senza alcuna analisi in ordine alla sussistenza degli elementi integrativi del delitto di rapina impropria. In particolare, i giudici d’appello hanno omesso ogni accertamento sull’attribuibilità della sottrazione dei preziosi al prevenuto e sul nesso di contestualità tra sottrazione e finalizzazione della minaccia ed ha trascurato il fatto che la refurtiva non fu rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente;
2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità del reato ex art. 628, comma 2, cod.pen. in luogo del delitto di furto in abitazione, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la
minaccia profferita dal prevenuto nei confronti della p.o. fosse diretta a procur l’impunità, senza tener conto che tra le due attività intercorse un arco tempo tale da interrompere l’unitarietà dell’azione;
2.4 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla riten sussistenza della recidiva, avendo la sentenza impugnata applicato la recid qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen. sebbene lo stesso P.g. impugnant avesse richiesto la qualificazione dell’aggravante come specifica infraquinquennale e senza alcuna verifica circa l’esistenza di una relazione t precedente iscritto a carico del prevenuto e il reato a giudizio;
2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego d circostanze attenuanti generiche giustificato con mere formule di stile se adeguata valutazione degli elementi acquisiti in atti;
2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è fondato. Non è ultroneo chiarire che la decisione di primo grado è stata assunta in assenza di istruttoria dibattimentale, avendo il p. udienza ritenuto in limine di riqualificare l’originario addebito di rapina impropria in quello di furto in abitazione, sicché, sulle conclusioni delle parti, es contestata recidiva, il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. cod.pen.per maturata prescrizione.
La sentenza impugnata si è limitata a riportatlilintegralmente l’appello P.G., ha affermato la superfluità della rinnovazione istruttoria, non avendo il p giudice espresso dubbi sull’attendibilità della vittima, non ha svolto a autonoma considerazione sulla correttezza dell’originaria qualificazione né argomentato sulla sussistenza della recidiva.
Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato i principio che sussiste l’obbligo di rinnovare l’esame dei dichiaranti – oltre a di motivazione rafforzata-nel caso di diversa qualificazione giuridica del fat senso peggiorativo, conseguente alla difforme valutazione della prova dichiarativ ritenuta decisiva, non valendo ad escludere un tale obbligo il fatto che, in tal la sentenza riformata contenesse un giudizio di colpevolezza dell’imputato (Se 6, n. 14444 del 21/02/2023, Rv. 284579 – 03; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Rv. 271638 – 01; Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, Rv. 270280 – 01).
Nella specie, se può convenirsi sul fatto che le modalità della derubricazione non involgevano profili di attendibilità della p.o., è tuttavia innegabile riforma in senso peggiorativo della decisione di primo grado non potev prescindere dall’assunzione della deposizione della denunziante, atteso il ten dell’impugnazione della pubblica accusa che aveva segnalato nell’atto d’appello
mancato rinvenimento nel fascicolo processuale della querela di COGNOME NOME, di cui il Tribunale aveva disposto l’acquisizione con il consenso delle parti all’udienza del 18/5/2018, e rimarcato la mancata considerazione delle gravi minacce di morte che il prevenuto avrebbe rivolto alla vittima.
La verifica della corretta qualificazione giuridica da attribuire all’episodio delittuoso, già ignorata dal primo giudice, non poteva, quindi, pretermettere la ricostruzione fattuale della vicenda, mentre l’aggravante soggettiva della recidiva imponeva l’assolvimento di un puntuale onere motivazionale in ordine alla ricorrenza dei presupposti costitutivi della circostanza e alla sua gradazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Barie perché emendi le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente