Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L’Aquila il 10/12/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accogliment ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato COGNOME NOME per il reato previsto dall’art. 336 cod. pen.
All’imputato è contestato di aver avuto comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell’agente di Polizia penitenziaria, COGNOME NOME, al fine di oppor compimento di atti dell’ufficio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità il tema attiene alla mancata rinnovazione in appello, da una parte, delle dichiarazioni assunte dal teste decisivo, NOME COGNOME, presente al momento in cui si verificò l’alterco tra l’imputato e l’agente di polizia penitenziaria COGNOME, e, dall’altra, al ascolto dello stesso imputato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
La Corte non avrebbe considerato che la reazione dell’imputato trovò origine in precedenti comportamenti vessatori posti in essere dal pubblico agente, sicchè non sarebbe configurabile il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare i pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regole: quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata e, qualora la decisione scaturisc da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di r convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d, CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del gius processo.
Sotto altro profilo, l’obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudic appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo g sia assolutoria che di condanna.
Gli obblighi indicati non operano invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda co quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.
In particolare, le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l’art. 6 CED così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee – e le regole di formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riform di una precedente sentenza di assoluzione, hanno ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale – facendo applicazione dei principi affermati dalle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 34 del 2007- nonché dall’affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta
costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamen convenzionale “consolidato” ovvero ad una decisione “pilota” (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015).
La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3 lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della senten assolutoria di primo grado (anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato), a seguito dell’impugnazione del pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano re dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487).
Costituisce, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza europea quello secondo cui, nel giudizio d’appello, è consentita l’affermazione di responsabilità dell’imputato prosciolto in primo grado sulla base prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell’art. 6 CEDU e, in particolare del par. lett. d), che assicura il diritto dell’imputato di «esaminare o fare esaminare i testi a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; COGNOME c. Romania del 05/03/2013 e COGNOME c. Romania del 09/04/2013; COGNOME c. Italia del 29/06/2017).
In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevol dubbio”, di cui all’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, i riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a nor dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha successivamente ribadito tale principio con specifico riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 de 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito d un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esa delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, ad eccezione dei casi in cui in c emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.
Secondo le Sezioni unite proprio “il rispetto” della decisione liberatoria – che raffo la presunzione di innocenza – impone di riassumere, da parte di un giudice di appello che avverta dubbi sul fatto che a un tale esito corrisponda la giusta decisione, le prov decisive impiegando il metodo dialettico, cioè il migliore per la formazione e valutazion della prova, perché caratterizzato dall’oralità e dall’immediatezza e, quind dall’apprezzamento diretto degli apporti probatori dichiarativi, rivelatisi decisivi proscioglimento in primo grado (così le Sezioni Unite).
In tale contesto si pone la modifica normativa operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”) sul testo dell’art. 603 cod. proc. pen.
L’arti. 1, comma 58, della legge citata ha inserito nell’art. 603 un nuovo comma 3bis, che così recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giu dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».
È utile fare riferimento anche ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte cassazione con la sentenza “Troise”, intervenuta subito dopo l’entrata in vigore dell’art 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise).
Con la sentenza in questione si è testualmente precisato che:
l’obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell’ap proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l’epilogo decisorio oggetto del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna;
l’espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3bis, secondo cui il giudice “deve” procedere, nell’ipotesi considerata, alla rinnovazion dell’istruzione dibattimentale, non equivale alla introduzione di un obbligo rinnovazione integrale dell’attività istruttoria ma semplicemente alla previsione di u nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d’appello “decisive” ai fini dell’accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con sentenza “Dasgupta”.
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La Corte di appello di L’Aquila non ha fatto corretta applicazione dei princi indicati.
All’imputato, come già detto, è contestato di aver minacciato e usato violenza nei confronti dell’agente di polizia penitenziaria NOME COGNOME al fine di oppor compimento di un atto di ufficio da parte di questi
Il Tribunale aveva assolto l’imputato in ragione della deposizione del teste NOME COGNOME, agente della polizia penitenziaria; si era ritenuto, sulla base di de dichiarazioni, che il ricorrente avesse sì proferito le frasi minacciose e tenu comportamento di aggressione descritti nella imputazione, ma che dette condotte non
fossero finalizzate ad incidere sul compimento di un atto di ufficio, quanto, piuttosto in ragione di un atto già compiuto.
La Corte di appello ha ritenuto invece che “dall’istruttoria dibattimentale” emerga la prova che le condotte contestate furono finalizzate ad impedire al pubblico agente “lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del percorso compiuto dai detenuti dalle celle alle socialità a cui era preposto”.
Si tratta di una motivazione sbrigativa, gravemente viziata, non avendo la Corte né spiegato sulla base di quali elementi, a fronte di una sentenza di assoluzione, sia stata raggiunta la prova certa della diversa ricostruzione fattuale e quindi della responsabilit dell’imputato, né osservato l’obbligo di motivazione rafforzata cui era tenuta al fine de ribaltamento della sentenza di assoluzione, e neppure, ancora, adempiuto all’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa- la deposizione del teste COGNOME NOME– sulla base della quale il Tribunale aveva assolto il ricorrente
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio; La Corte di appello, sulla base dei principi indicati, ricostruirà i fatti e verificherà se ed termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità penale nei confront dell’imputato per il reato per cui si procede.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.