Rinnovazione istruttoria: quando la prova documentale esclude l’obbligo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47138/2024, ha fornito un importante chiarimento sui limiti dell’obbligo di rinnovazione istruttoria nel processo d’appello. La Suprema Corte ha stabilito che, quando una sentenza di assoluzione viene ribaltata sulla base di una prova documentale, il giudice d’appello non è tenuto a riaprire il dibattimento. Questo principio si applica in particolare ai reati di falso, dove l’analisi del documento assume un ruolo centrale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado del Tribunale di Novara, che aveva assolto un imputato dall’accusa di falso (artt. 477-482 c.p.) con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Successivamente, la Corte d’Appello di Torino, riformando la decisione, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato contestato. La Corte territoriale, dopo aver esaminato direttamente il documento oggetto dell’imputazione, lo ha ritenuto effettivamente falso e non un “falso grossolano”, cioè una contraffazione così evidente da essere riconoscibile ictu oculi.
L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la violazione dell’articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale. A suo dire, la Corte d’Appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prima di poter ribaltare la sentenza assolutoria.
La Decisione della Cassazione sulla Rinnovazione Istruttoria
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione del campo di applicazione della rinnovazione istruttoria obbligatoria.
I giudici di legittimità hanno spiegato che l’obbligo di rinnovare l’istruttoria sorge quando la Corte d’Appello intende basare la sua decisione di condanna su una diversa valutazione di una prova dichiarativa (come la testimonianza) che era stata decisiva per l’assoluzione in primo grado. In questi casi, il contatto diretto e immediato con la fonte di prova è essenziale.
La Prova Documentale e la sua Valutazione
Il caso in esame, tuttavia, presentava una situazione differente. La decisione della Corte d’Appello non si fondava su una nuova interpretazione delle dichiarazioni di un testimone, ma sulla valutazione diretta del corpo del reato: il documento falsificato. Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha correttamente affermato che non si trattava di un falso grossolano, la cui riconoscibilità ictu oculi da parte di chiunque è presupposto per la sua configurazione. Poiché la prova era un documento, che può essere esaminato e valutato direttamente dal giudice d’appello senza necessità di intermediazione, non era richiesta alcuna rinnovazione del dibattimento. Il secondo motivo di ricorso, relativo a questioni di fatto, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto estraneo al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale. Viene ribadito che la regola imposta dall’art. 603, co. 3-bis c.p.p., è pensata per garantire il principio di immediatezza quando la prova da rivalutare è di natura “dichiarativa”. L’esame di un documento, invece, non subisce alterazioni nel passaggio tra i gradi di giudizio e può essere compiuto in modo completo ed esaustivo dal giudice d’appello. Pertanto, imporre una rinnovazione in questi casi sarebbe un formalismo inutile, non richiesto dalla legge né dalla logica del sistema processuale. La Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello fosse logica e sufficientemente motivata, rendendo infondata la doglianza dell’imputato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio procedurale di notevole importanza pratica. La rinnovazione istruttoria non è un passaggio automatico in caso di riforma di una sentenza di assoluzione. La sua obbligatorietà è strettamente legata alla natura della prova che si intende rivalutare. Se la condanna in appello si fonda su prove documentali, la cui analisi non richiede il contatto diretto con una fonte dichiarativa, il giudice può procedere alla riforma della sentenza senza disporre una nuova istruttoria. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un giudice d’appello ribalta un’assoluzione, è sempre obbligato a rinnovare l’istruttoria?
No. Secondo la Corte, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sorge quando la decisione si basa su una diversa valutazione di una prova dichiarativa (es. una testimonianza). Se, come in questo caso, la decisione si fonda sull’esame diretto di una prova documentale, la rinnovazione non è necessaria.
Cosa si intende per ‘falso grossolano’ e perché è rilevante?
Per ‘falso grossolano’ si intende una falsificazione così evidente e palese da poter essere riconosciuta a colpo d’occhio (ictu oculi) da chiunque. È rilevante perché se un falso è grossolano, il reato è considerato impossibile in quanto il documento non è in grado di ingannare nessuno. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso che si trattasse di un falso grossolano, ritenendo quindi il reato configurabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come previsto dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 03/08/1995
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Novara del 25 novembre 2022, che aveva prosciolto NOME COGNOME dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, dichiarando l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannandolo alla pena di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta la violazione del dettato dell’art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello di Torino ha valutato direttamente il documento falsificato, affermando che non si trattava di un falso grossolano per la cui integrazione si richiedeva la riconoscibilità ictu ocull da parte di chiunque, come affermato dalle pronunce di legittimità riportate in sentenza (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, COGNOME, Rv. 276639; Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, COGNOME, Rv. 276244; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, COGNOME, Rv. 257063);
che il secondo motivo è inammissibile poiché esso attiene a questioni di fatto;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.