Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42625 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42625 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VERNOLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, per la parte civile, che si è riportato alle conclusioni a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha depositato unitamente alla nota spese;
udito l’AVV_NOTAIO, quale sostituto dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per la COGNOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME, per NOME, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 9 settembre 2022 dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna – anche agli effetti civili – di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato in concorso con altri due imputati, non ricorrenti (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Il fatto riguarda la sistematica sottrazione di denaro e merce dal “bar Raphael”, d cui era titolare l’odierna parte civile, NOME COGNOME, e nel quale i due imputati avevano svolto attività lavorativa.
Avverso detta sentenza gli imputati COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi, preceduti da una narrazione di alcuni momenti del processo, in particolare quanto alla decadenza dal diritto di escutere i propri testi di lista dichiarata dal Giudice di prime cure e dalla posizione assunta, sul punto, dalla Corte territoriale.
Questi i motivi di ricorso, illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia mancata assunzione di prova decisiva e lamenta l’illegittimità della dichiarazione di decadenza dal diritto di escutere i testi della lista della difesa – decadenza pronunziata dal Giudice monocratico perché tali testi non erano stati citati dalla difesa dell’imputato nonché l’illegittimità del provvedimento della Corte di appello, che ha negato la rinnovazione mediante escussione dei testi pretermessi in primo grado.
Il ricorso è molto denso e, in più parti, ripetitivo, il che non sempre giova alla chiarezza della tesi sostenuta; in ogni caso, si cercherà di sintetizzare le doglianze.
Il ricorrente insiste in più punti sull’illegittimità del provvedimento con il quale il Giudice monocratico aveva dichiarato la difesa dell’imputato decaduta dalla possibilità di escutere i testi della difesa non citati per l’udienza 13 luglio 2015, nonostante nessun onere di citazione fosse stato posto, alla precedente udienza, a carico della parte. A sostegno dell’illegittimità della revoca anzidetta, il ricorrente cita diversi precedenti, uno dei quali è Sez. 6, n. 7197 del 10/12/2003, dep. 2004. Tale arresto è evocato sia per evidenziare l’illegittimità della revoca, sia per sottolineare l’errore in cui è poi incorsa la Corte di appello allorché, richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. di ammettere la deposizione dei testi pretermessi in primo grado, non aveva reputato che questo diritto spettasse alla difesa dell’imputato in ragione dell’illegittimità della decisione del Giudice monocratico.
Il ricorso si sofferma anche sulla legittimità dell’onere di citazione dei testi a carico della difesa, che sarebbe stato legittimato da una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ma che non era stato imposto dal Giudice monocratico. Il ricorrente si interroga altresì sulla giurisprudenza di legittimità che assimila la mancata citazione del teste ad una rinunzia tacita, evidenziando come tale rinunzia tacita debba essere tuttavia univoca, univocità che nel caso di specie può escludersi considerato che il difensore dell’imputato, all’annuncio del giudicante circa l’intenzione di revocare l’ammissione dei testi, aveva ripetutamente insistito per escuterli. Il ricorrente indugia molte volte sul disordine procedurale che aveva caratterizzato l’udienza del 13 luglio 2015, nella quale addirittura non vi era stato un provvedimento espresso di ammissione testi; inoltre segnala che il Giudice monocratico non aveva motivato la “decadenza” con una valutazione di superfluità della prova.
Un secondo snodo della doglianza riguarda il rigetto della richiesta di rinnovazione della Corte distrettuale, secondo il ricorrente erroneamente ancorato al disposto di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., mentre la norma di riferimento era quella del secondo comma del medesimo articolo, dal che deriva che, essendo la prova illegittimamente negata equiparata ad una prova scoperta dopo il giudizio di primo grado, non vi sarebbe l’onere di preventiva indicazione nell’atto di appello che la Corte di appello ha stimato come non assolto.
La censura nell’atto di appello – prosegue il ricorrente – vi era a pag. 3 laddove la parte, dolendosi del diniego rispetto all’ascolto dei testi della difesa, implicitamente ne chiedeva l’audizione in appello ex art. 603 cod. proc. pen.
Il ricorso, poi, indulge sul contenuto della prova pretermessa, quale prova a discarico. I testimoni avrebbero dovuto deporre sulla falsità delle accuse mosse dal COGNOME – proprietario del bar in tesi accusatoria depredato – e del dipendente NOME COGNOME, entrambi animati dall’intento di scoraggiare COGNOME (e gli altri dipendenti) che, prima dei fatti – e non dopo, come ritenuto nella sentenza impugnata – aveva intentato delle vertenze sindacali, tema cruciale per vagliare l’affidabilità delle accuse.
L’unico teste ascoltato – il COGNOME – non avrebbe potuto essere controesaminato sui rapporti tra NOME e i dipendenti, in quanto la sua audizione era stata ammessa solo su una verifica contabile effettuata a seguito di accertamento fiscale.
3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quando la Corte di merito ha addossato alla parte l’onere della prova della sequenza vertenza/denunzia ed insiste sull’essenzialità della testimonianza del AVV_NOTAIO COGNOME, che avrebbe potuto chiarire
che la denunzia aveva fatto seguito, di almeno due mesi, alle dimissioni di COGNOME ed alle vertenze da questi intentate per ottenere il trattamento di fine rapporto, provando, così, la natura strumentale della denunzia di furto di NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di due motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione .
Esordisce la ricorrente segnalando l’erroneità della data del commesso reato rispetto alla sua posizione, giacché il suo rapporto di lavoro era cessato in data antecedente e prossima al 28 maggio 2008 (data della sottoscrizione del verbale di accordo dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di Lecce, debitamente prodotto), a dispetto di una contestazione “fino al settembre 2010”. Da ciò consegue – prosegue la parte – che, alla data della sentenza di appello, era già maturata la prescrizione, evenienza erroneamente non rilevata dalla Corte territoriale, che ha operato una valutazione indistinta di tutte le posizioni e che ha trascurato l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in sede di conclusioni.
4.2. La sentenza sarebbe viziata – si sostiene nel secondo motivo di ricorso – in quanto la Corte di merito ha sostanzialmente trascurato – al di là di una motivazione apparente – il motivo di appello in cui si invocava la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.I ricorsi sono entrambi inammissibili.
Quanto al ricorso COGNOME, il Collegio osserva quanto segue.
1.1. I primi due motivi di ricorso – che attengono alla revoca dell’ammissione di due testi della difesa in primo grado e alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello – sono inammissibili perché mancava specifico motivo di appello sulla violazione del diritto alla prova e non vi era richiesta di rinnovazione nei motivi di appello
Quanto al primo aspetto, si sottolinea che l’appello era dedicato precipuamente alla critica circa la valutazione della prova da parte del Giudice di prime cure e non conteneva una specifica doglianza sulla questione della revoca che, anzi, la parte dichiarava di avere «accettato» sia pure «non certo di buon grado», confidando che l’escussione dei testi comuni alle altre parti avrebbe chiarito l’innocenza del prevenuto (pag. 3 appello). A parte la mancanza di un’esplicita proposizione censoria che, al di là del disappunto generato dalla scelta del Giudice monocratico, mostrasse la volontà di criticare l’ordinanza istruttoria, tale doglianza sarebbe comunque generica perché – attenendo ad
una violazione processuale commessa, in tesi, dal Tribunale – avrebbe dovuto chiarire quale fossero le ragioni procedurali dell’illegittimità della scelta del giudicante. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Riguardo alla violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., nell’atto di appello non vi era richiesta di rinnovazione e l’assimilazione della questione oggi sub iudice alla rinnovazione di cui all’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. – la cui richiesta, gioco forza, quando riguarda prove sopravvenute, può non essere contemplata nei motivi di appello – non si estende fino al regime di deducibilità che, nel caso di prova a discarico indebitamente pretermessa, è comunque quello ordinario in quanto l’anomalia era a conoscenza dell’imputato fin dal primo grado.
Non coglie nel segno neanche l’osservazione critica secondo cui la richiesta di rinnovazione era contenuta nell’atto di appello in maniera “implicita”, in quanto sottesa alla doglianza circa la revoca dei testi. In disparte la circostanza, di cui sopra si è detto, della genericità della doglianza – ammesso che di doglianza si tratti – concernente la revoca dei testi, tale assunto comunque confligge con il dovere di specificità dell’appello che concerne anche la richiesta di rinnovazione, che certo la Corte di appello non può ricavare da un processo interpretativo di una richiesta avente un altro oggetto, anche se affine.
Per il resto il motivo di ricorso, nel criticare la piattaforma probatoria utilizzata dai Giudici di merito, finisce per indulgere in una sollecitazione di valutazioni di merito non ammissibili in questa sede.
Un’osservazione, infine, sul tema della testimonianza di NOME COGNOME, il collega di lavoro dell’imputato sul cui narrato fonda la pronunzia di penale responsabilità del ricorrente. Ebbene, su questo aspetto, il ricorso non si confronta con il ragionamento della Corte di appello, che ha disatteso la tesi della ritorsione, evidenziando sia l’affidabilità di COGNOME – che aveva innanzitutto accusato se stesso – e poi la sproporzione tra le accuse formulate dal predetto (peraltro anche a carico di soggetti diversi da COGNOME) ed un eventuale risentimento per screzi sul luogo di lavoro che, nella tesi difensiva avrebbe mosso il dichiarante.
1.2. Venendo al secondo motivo di ricorso – che si risolve nella tesi del complotto e che insiste sulla necessità della rinnovazione, nella specie quella relativa all’audizione del AVV_NOTAIO circa la vertenza intentata da COGNOME contro COGNOME – non possono che essere ribadite le osservazioni sopra svolte quanto alla preclusione legata al mancato inserimento dell’istanza nell’atto di appello.
2. Il ricorso della COGNOME è, del pari, inammissibile.
2.1. In primo luogo è manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente la prescrizione, in tesi maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente non rilevata dalla Corte territoriale.
Quand’anche il dies a quo fosse quello preteso dalla ricorrente – vale a dire il 28 maggio 2008 – la prescrizione sarebbe comunque maturata, considerate le sospensioni pari a 777 giorni, il 14 gennaio 2023, quindi dopo la sentenza di appello.
Al termine massimo – comprensivo delle interruzioni – di anni dodici e mesi, vanno infatti sommati i giorni in cui il processo è rimasto sospeso per i rinvii dal 15 febbraio 2019 al 7 giugno 2019, dal 25 giugno 2021 al 22 aprile 2022 e dal 13 maggio 2014 al 12 maggio 2015 per l’adesione dei difensori all’astensione di categoria.
2.2. Il secondo motivo di ricorso – che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti – è precluso alla parte, dal momento che non vi era specifico motivo di appello che concernesse il giudizio di comparazione tra circostanze, giudizio menzionato solo per lamentare che, nonostante l’equivalenza tra aggravanti e attenuanti, la pena non si era attestata sul minimo.
In ogni caso, il Collegio ribadisce gli insegnamenti di questa Corte secondo cui il Giudice di legittimità non può censurare le scelte dei giudici di appello, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450), In questo caso siamo ben oltre il minimo sforzo argomentativo richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la sentenza impugnata reca l’indicazione di plurimi parametri negativi che hanno imposto di escludere la prevalenza (gravità della condotta e
la sussistenza di ben quattro circostanze aggravanti che le circostanze attenuanti generiche hanno eliso).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L’esito odierno, sfavorevole agli imputati, impone di condannare altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano n euro 4000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 20/9/2023.