Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10686 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN LUCA il 21/03/1956 NOME nato a LOCRI il 23/09/1986
NOME nato a LOCRI il 09/07/1989
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con il quale si contesta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in mancanza di confronto con l’argomentata decisione della Corte di appello sul punto, del tutto priva di aporie o illogicità manifesta (pag.5, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 274337 – 01; Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, COGNOME, Rv. 232772 – 01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, COGNOME, Rv. 240995 – 01);
che, tuttavia, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. pen. si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820 – 01; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del rigetto, non sindacabili in questa sede, né specificamente contestate dai ricorrenti (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sul rigetto delle richieste istruttorie in ragione dell’irrilevanza non solo d quelle inerenti alla verificazione del sinistro, stante il parziale accoglimento dell’appello sul punto e la conferma della condanna solo in relazione alla predisposizione di falsa documentazione, ma anche di quelle inerenti alla falsità
dei documenti sanitari prodotti, in considerazione della pienezza di prova già raggiunta alla luce degli indici di falsità indicati, dell’assenza di timbro e del disconoscimento da parte della Direzione sanitaria);
osservato che il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., pur essendo stato proposto con distinto atto di impugnazione, è sostanzialmente sovrapponibile all’unico motivo dei ricorsi presentati nell’interesse dei coimputati e, pertanto, si rinvia a quanto precedentemente espresso sul rigetto della relativa istanza;
considerato che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al concorso dell’imputato nel reato di cui all’art. 642 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, il ricorrente contesta, per la prima volta in sede di legittimità, il coinvolgimento dell’imputato nella precostituzione dei documenti sanitari falsi, fatto ritenuto provato dal primo giudice e non specificamente contestato in appello, come si evince dal non contestato riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.