Rinnovazione Istruttoria: La Cassazione e i Limiti del Ricorso in Appello
L’istituto della rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello rappresenta uno strumento di carattere eccezionale, la cui ammissione è subordinata a precise condizioni. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire i paletti entro cui tale istituto può operare, sanzionando con l’inammissibilità i ricorsi generici che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come formulare un ricorso efficace e quali sono i limiti alla richiesta di nuove prove in secondo grado.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di sostituzione di persona. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver stipulato contratti per utenze domestiche utilizzando un nome falso, al fine di procurarsi un vantaggio a danno di un’altra persona. La sua colpevolezza era stata confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello, la quale aveva ritenuto provata la riconducibilità dell’iniziativa illecita all’imputato.
I motivi del ricorso e la richiesta di rinnovazione istruttoria
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali: l’erronea applicazione della legge penale e la mancata assunzione di una prova che riteneva decisiva. Quest’ultimo punto era strettamente collegato alla richiesta di una rinnovazione istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 del codice di procedura penale, che la Corte d’Appello aveva rigettato.
La Suprema Corte, tuttavia, ha giudicato tali motivi del tutto generici, perplessi e puramente contestativi. Essi, infatti, non facevano altro che riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la ratio decidendi, ovvero il percorso logico-giuridico che aveva sostenuto la decisione di condanna.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sulla natura della rinnovazione istruttoria. I giudici hanno richiamato un principio di diritto consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 12602 del 2015), secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto di carattere eccezionale. Il processo penale presume la completezza dell’istruttoria svolta in primo grado.
Di conseguenza, si può ricorrere alla riapertura della fase probatoria solo quando il giudice d’appello ritenga, nella sua piena discrezionalità, di non essere in grado di decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Non si tratta, quindi, di un diritto della parte, ma di una facoltà del giudice, il cui esercizio rientra nel suo libero convincimento. Nel caso specifico, l’imputato non aveva prospettato ragioni di diritto concrete che potessero giustificare una deroga a tale principio, limitandosi a contestare genericamente l’affermazione di responsabilità.
Le conclusioni
La decisione della Corte ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Deve, invece, individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza impugnata, dialogando criticamente con la sua ratio decidendi. In secondo luogo, viene ribadito che la rinnovazione istruttoria non è un “terzo grado” di giudizio mascherato. È uno strumento eccezionale, attivabile solo se indispensabile per la decisione del giudice, e non per colmare lacune difensive o per tentare di ottenere una nuova valutazione di prove già esaminate. La conseguenza di un ricorso generico è drastica: l’inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è possibile chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
La rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Può essere disposta solo quando il giudice, nella sua discrezionalità, ritiene di non poter decidere sulla base delle prove già acquisite in primo grado e la considera quindi assolutamente necessaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, perplessi e puramente contestativi. L’imputato si è limitato a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi (la ragione giuridica fondamentale) della sentenza impugnata.
Cosa significa che la rinnovazione dell’istruttoria rientra nel ‘libero convincimento del giudice’?
Significa che la decisione di ammettere o meno nuove prove in appello non è un obbligo per il giudice né un diritto automatico per la parte che la richiede. È una scelta discrezionale che il giudice compie in base alla propria valutazione sulla completezza e sufficienza del materiale probatorio già disponibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona in danno di COGNOME NOME;
considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e “mancata assunzione di una prova” decisiva in ordine all’affermazione di responsabilità e in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria, sono del tutto generici, perplessi e puramente “contestativi”, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (a riguardo della certa riconducibilità all’imputato dell’iniziativa illecita, volt procurarsi le forniture delle utenze domestiche sotto falso nome) e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugNOME, non prospettano le ragioni di diritto che sorreggono le richieste;
che, quanto in particolare all’istanza di integrazione dell’istru2:ione dibattimentale ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto ch “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti” (Sez. U. n.12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
Il Presici nte