Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1305 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1305 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME, nato a Pietradefusi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha
concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Benevento in data 20 settembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 334 e 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. AVV_NOTAIOzione dell’art. 603 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione istruttoria sollecitata dall’imputato e avente ad oggetto l’acquisizione dell’annotazione di polizia giudiziaria ove si dava atto che l’ imputato, durante le indagini, aveva espressamente indicato il nominativo di chi gli aveva consegnato l’autovettura rubata. L’incombente istruttorio sarebbe risultato decisivo, poiché la motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità riposava, secondo la difesa, sull’assenza di attendibili giustificazioni riguardo al possesso del veicolo.
2.2. AVV_NOTAIOzione degli artt. 648, quarto comma, cod. pen. e 603 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante speciale ( statuizione giustificata proprio richiamando la medesima informativa di cui era stata negata la formale acquisizione, oltre che con un accenno alla pericolosità sociale e ai precedenti specifici, nonostante l’ultima condanna risalisse al 2008).
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell ‘ art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto mediante motivi generici laddove non si confrontano con l’effettivo contenuto della motivazione, e, comunque, manifestamente infondati.
Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, nell ‘ ipotesi di cui all ‘ art. 603, comma 1, cod. proc. pen., l ‘ assunzione di prove nuove è subordinata alla duplice condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l ‘ incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.
Per consolidata giurisprudenza, stante l’eccezionalità dell’istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l ‘ obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell ‘ apparato motivazionale della decisione adottata, purché si dia conto congruamente dell ‘ assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarne la valenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv.
287054-01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114-01; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893-01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741-01). Il mancato accoglimento dell ‘ istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione impugnata si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha superato le deduzioni difensive in tema di decisività della nuova prova documentale, sottolineando, oltre alla consapevole scelta dell’imputato di non ripetere in dibattimento quanto riferito agli operanti, anch e la fondamentale circostanza che, al momento dell’intervento, sulla vettura risultavano due targhe giustapposte, chiaro indice di precedente sottrazione del bene, poi confermata dalle successive indagini (pp. 3-4).
In questo modo, coerentemente con l’esegesi di legittimità, i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell ‘istruttoria dibattimentale e che il nuovo incombente istruttorio non presentava carattere di decisività.
La lieve entità del fatto è stata negata, con congruo apparato argomentativo reso nella pienezza della giurisdizione di merito, non sulla base dell’atto di indagine suaccennato, ma sulla scorta di quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria in ordine alla manomissione del veicolo, comportante un danno economico non irrilevante, oltre che di considerazioni inerenti anche le componenti soggettive del fatto, dimostrative della capacità a delinquere (cfr., in termini, Sez. 2, n. 4827 del 18/11/2022, dep. 2023, NOME, non mass; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 33510 del 13/09/2010, COGNOME, Rv. 248119-01; Sez. 2, n. 32832 del 13/08/2007, COGNOME, Rv. 237696-01).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME