Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in Canada il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con un unico atto;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita da una perizia tecnica sulla contraffazione o no dei capi di abbigliamento in sequestro, per avere la Corte d’appello di Milano rigettato la correlativa richiesta di rinnovazione dell’istrutto dibattimentale, non è consentito;
che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del
19/02/2004, COGNOME, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229666-01);
che, nel caso di specie, la Corte d’appello di Milano ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale rilevando come dalle consulenze tecniche che erano state svolte (sia sulle fotografie dei capi di abbigliamento sia a campione) nel corso delle indagini da parte di soggetti esperti delle case di moda (atti che erano stati acquisiti con i consenso delle parti) e, quando al marchio “Prada”, dalle deposizione del testimone NOME COGNOME, risultasse la piena prova della contraffazione dei capi di abbigliamento in sequestro;
che tale motivazione appare congrua e logicamente corretta – così come del tutto congrua e logicamente corretta risulta essere, contrariamente a quanto è stato asserito dai ricorrenti, alla luce dell’esperienza, l’affermata ripetibilità sopra menzionati accertamenti tecnici – sicché essa non è censurabile in questa sede di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio di violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere di cui al capo a) dell’imputazione, non è consentito;
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall’indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, COGNOME, Rv. 203642);
che la Corte d’appello di Milano risulta avere rispettato tale principio, avendo adeguatamente motivato, senza incorrere in alcuna violazione dell’art. 416 cod. pen. né dello stesso principio, in ordine alla sussistenza, nella specie, dei suddetti fondamentali elementi del reato di associazione per delinquere – avendo argomentato come: a) il vincolo tra i sodali si fosse protratto per anni; b) i programma criminoso fosse diretto al compimento di una serie indeterminata di reati; c) sussistesse una struttura organizzativa, in particolare, con la disponibilit di magazzini per lo stoccaggio dei capi d’abbigliamento e con una suddivisione dei ruoli tra i sodali (si vedano le pagine da 21 a 31 della sentenza impugnata) -, mentre le doglianze del ricorrente, senza riuscire a evidenziare delle effettive violazioni di legge, oltre a non confrontarsi compiutamente con tale motivazione
della sentenza impugnata, della quale non critica specificamente le argomentazioni, con la conseguente genericità delle stesse doglianze, si risolvono in un’inammissibile sollecitazione a una “rilettura” del materiale probatorio, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza di esso, il che non è possibile fare in sede di legittimità;
considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta che la Corte d’appello di Milano non abbia dato all’imputato NOME avviso della sussistenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è manifestamente infondato, alla luce del principio, affermato dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui, «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla lor applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lg 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame» (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751-01; Sez. 2, n, 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729-01);
che il COGNOME non ha neppure affermato di avere formulato una tale richiesta, con la conseguente insussistenza di un obbligo della Corte d’appello di Milano di pronunciarsi sull’applicabilità allo stesso COGNOME delle pene sostitutive delle pene detentive brevi;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.