Rinnovazione Istruttoria: La Cassazione Chiarisce i Limiti
Nel processo d’appello, una delle questioni più delicate è la rinnovazione istruttoria, ovvero la possibilità di presentare nuove prove. Non si tratta di un diritto automatico, ma di una facoltà eccezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei criteri che guidano la decisione del giudice nel concederla o negarla, sottolineando l’importanza di una motivazione solida e di un ricorso specifico.
I Fatti del Caso: un Machete e un Furgone di Verdure
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo per il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 110/75, ovvero il porto ingiustificato di un oggetto atto a offendere. Nello specifico, l’oggetto in questione era un machete. La condanna, emessa dal Tribunale di primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. La mancata ammissione, in appello, di una prova fotografica. Tale prova, secondo la difesa, ritraeva un furgone carico di cavolfiori e finocchi e avrebbe dimostrato che il machete era uno strumento di lavoro agricolo.
2. L’omessa motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sulla correttezza procedurale e sulla validità dei motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto che l’appello non fosse in grado di scalfire la logicità e la completezza della sentenza di secondo grado, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché è Stata Negata la Rinnovazione Istruttoria?
La Corte di Cassazione ha analizzato nel dettaglio entrambi i motivi del ricorso, spiegando perché non potessero essere accolti.
Sul primo punto, relativo alla prova fotografica, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione adeguata per respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria. La sentenza impugnata aveva infatti ritenuto le fotografie inidonee a fornire una prova certa sulla proprietà del furgone e, soprattutto, incapaci di sopperire alla mancata giustificazione fornita dall’imputato al momento del controllo. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il rigetto di un’istanza di rinnovazione non è sindacabile se la decisione del giudice di secondo grado si fonda già su elementi sufficienti per una valutazione completa della responsabilità.
Sul secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, la Corte ha osservato che il ricorso era generico. L’imputato si era limitato a lamentare il diniego, senza però confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva sottolineato la mancanza di elementi positivi da valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti. Il ricorso, non avendo introdotto argomenti concreti, è risultato inefficace.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello non è un’opportunità per rimediare a carenze difensive del primo grado. Deve essere fondata su prove nuove e decisive, capaci di incidere concretamente sul giudizio, e non meramente su elementi che il giudice può ragionevolmente considerare irrilevanti o insufficienti.
In secondo luogo, un ricorso per cassazione, per essere efficace, deve essere specifico e puntuale. Non è sufficiente lamentare un errore o un’omissione; è necessario demolire logicamente la struttura argomentativa della sentenza impugnata, dimostrandone l’illogicità o la violazione di legge. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quando può essere negata la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
La rinnovazione dell’istruttoria può essere negata quando il giudice di secondo grado ritiene che gli elementi di prova già acquisiti siano sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità e che le nuove prove richieste non siano decisive.
Perché il motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché il ricorrente non ha contestato specificamente la motivazione della sentenza d’appello, la quale evidenziava l’assenza di elementi positivi da valorizzare. Il ricorso si è limitato a una lamentela generica, senza fornire argomenti concreti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 febbraio 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenute; NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed € 2.000,00 di ammenda;
Ritenuto che il primo motivo lamenta la mancata assunzione di prova documentale fotografica ritraente il furgoncino stracolmo di cavolfiori e finocchi, che avrebbe dimostrato l’uso del machete sequestrato;
che tuttavia la sentenza impugnata dà argomentata contezza dell’inidoneità delle immagini fotografiche a dimostrare a offrire certezza sulla proprietà del furgoncino e non potrebbe surrogare la mancata giustificazione fornita nell’immediatezza dall’imputato;
che «il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01);
che il secondo motivo riguardante l’assenta omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con la sentenza che evidenzia la mancata deduzione di specifici elementi positivi in tal senso valorizzati, nemmeno richiamati nel ricorso in esame;
che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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