Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME hanno proposto ricorso per cassaz avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale dì Firenze in ordine al r all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990.
Lamentano carenza di motivazione in relazione alla rigetto della richiesta di ri istruttoria attinente ad atti di diverso procedimento nonchè in ordine sussistenza d probatori circa la commissione del reato in concorso tra loro. Lamentano inolt motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti alla applicazione della recidiva (il solo NOME COGNOME).
2.La doglianza con cui si lamenta il vizio di violazione della legge processuale al diniego di rinnovazione istruttoria è manifestamente infondata.E’ principio cons il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appe sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in responsabilità, in quanto il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espress richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la su elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabili (Sez. 6 -, n. 2972 del 04/12/2020 Ud. (dep. 25/01/2021 ) Rv. 280 Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 Ud. (dep. 25/06/2010 ) Rv. 247872 – 01). Nel caso d la Corte territoriale ben spiega l’irrilevanza della documentazione richiesta ai fini ( l’acquisizione era stata sollecitata al fine di evidenziare elementi utili per la attenuanti generiche; cfr. pag. 6, punto 2, della sentenza impugnata).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rival e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove sia motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). La sentenza impugnata, unitamente a quella dì prim con la quale forma un unico corpo motivazionale, diversamente da quanto soste ricorrenti, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie, basandosi sulla della testimonianza di Caputo NOMENOME NOME aveva anche eseguito il riconoscimento fotogr
due imputati (pag. 9 della sentenza impugnata) e sul possesso, da parte di NOME COGNOME del telefono cellulare che aveva permesso di risalire ai soggetti che avevano chi numero per rifornirsi della droga. La Corte ha affermato, con argomentazioni prive logiche ( pag. 8) l’irrilevanza delle deduzioni difensive proposte con i motivi di questa sede riproposte) secondo cui il telefono fino al 19 ottobre 2016 sarebbe st ad altro soggetto. La sentenza impugnata ha poi diffusamente argomentato in or attendibilità dei testi, in armonia con i principi più volte affermati dalla giurispru Corte di legittimità ( cfr, da ultimo, Sez. 1 – n. 10600 del 16/02/2024 Ud. (dep. Rv. 285922 – 01).
01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).A tali principi si è atten territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili, considerato an capo svolto da NOME NOME NOME precedenti specifici del COGNOME. Infine, quanto alla recidiv in capo a quest’ultimo, deve rilevarsi 0′ a Corte territoriale ha assolto in misura congr pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla applicazione della recidiva, co riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per l di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolar di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, al m commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precede specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le
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riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: gli ulteriori episodi di sp dimostrano ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dim una spiccata capacità criminale.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procediment quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichìara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere. estensore
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Il Pres GLYPH e