Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37486 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 9 ottobre 2023, riformava, solo quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, la decisione assunta dal Tribunale di Venezia, che aveva ritenuto responsabile NOME COGNOME, nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, a mezzo di plurime condotte.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 179, 182 e 601 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto omessa o comunque irregolare risulterebbe la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, poiché, a seguito di eccezione difensiva, la Corte disponeva la rinnovazione dell’avviso di citazione senza il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.: all’imputato era stata notificata l’ordinanza di rinvio all’udienza del 9 ottobre 2023 solo il precedente giorno 3 ottobre 2023.
Inoltre, la notifica era stata effettuata tenendo in conto l’elezione di domicilio dell’imputato, che era stata dallo stesso revocata con la nomina del difensore di fiducia in vista dell’appello e dell’istanza di rimessione nei termini per l’impugnazione, conseguente alla non conoscenza del giudizio di primo grado.
La nullità, per le ragioni esposte, veniva eccepita immediatamente dalla difesa alla Corte territoriale, con le note difensive del 23 gennaio, 29 settembre e 6 ottobre 2023, e alle stesse non seguiva alcuna motivazione.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’inosservanza per erronea applicazione dell’art. 420-bis e ter cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello fatto buon governo di tali disposizioni, rigettando il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamentava la nullità della dichiarazione di contumacia resa dal Giudice di primo grado.
La Corte di appello avrebbe argomentato con riferimento alla sola correttezza formale della notifica presso il domicilio eletto, tralasciando che lo stesso Giudice dell’esecuzione aveva rimesso in termini l’imputato per proporre appello, come conseguenza della rinuncia dell’AVV_NOTAIO di fiducia per incompatibilità, in sede di udienza preliminare, e dunque della sostanziale inidoneità dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo difensore a garantire all’imputato la conoscenza del processo.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto in conto che i criteri ordinari per la rinnovazione in appello risultano da derogare nel caso, come quello in esame, di rimessione in termini dell’imputato per proporre appello, in quanto una interpretazione convenzionalmente orientata, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede come necessaria la rinnovazione istruttoria.
Il ricorso è stato trattato, quindi, senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023
dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
7. Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando, quanto al primo motivo, come la citazione in giudizio di appello fu rinnovata a mani proprie dell’imputato con rispetto del termine dilatorio; quanto al secondo motivo, che corretta è stata la dichiarazione di contumacia; quanto al terzo motivo, che la rinnovazione istruttoria è comunque soggetta a una delibazione della Corte di appello che, nel caso in esame, ha escluso la necessità dell’integrazione istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. In relazione al primo motivo di ricorso – dall’esame degli atti consentito a questa Corte di legittimità secondo l’insegnamento di Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092, vertendosi in tema di errores in procedendo -emerge che il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello del 12 dicembre 2022, in relazione all’udienza del 30 gennaio 2023, fu notificato in data 13 dicembre 2022 all’AVV_NOTAIO COGNOME quale difensore di fiducia in proprio e all’imputato COGNOME presso l’AVV_NOTAIO NOME quale domiciliatario in pari data.
All’udienza del 30 gennaio 2023, tenuta in assenza di richiesta di trattazione orale, per impedimento di uno dei componenti il collegio giudicante, intervenne il differimento all’udienza del 17 aprile 2023.
In tale ultima data la Corte di appello disponeva la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti del COGNOME, accogliendo l’eccezione difensiva formulata a mezzo memoria depositata il 23 gennaio 2023, avendo rappresentato correttamente il difensore che era intervenuta la revoca della elezione di domicilio a seguito della nomina dell’AVV_NOTAIO COGNOME del 31 agosto 2015, che riceveva mandato per impugnare la sentenza di primo grado emessa il 2 febbraio 2015.
L’udienza veniva posticipata dal 17 aprile al 12 luglio 2023 e per tale udienza venivano notificati l’ordinanza di rinvio al difensore AVV_NOTAIO a mezzo pec e all’imputato COGNOME, a mezzo dei RAGIONE_SOCIALE di Macerata Campania, a mani proprie, il decreto di citazione a giudizio in appello e il verbale di differimento all’udienza del 12 luglio 2023, in data 21 aprile 2023, quindi nel rispetto del
termine dilatorio previsto dall’art. 601 cod. proc. pen. (in vero la relata di notifica reca l’indicazione non nitidissima del mese della notifica, ma si evince trattarsi del mese di aprile dalla circostanza che la data della notifica è racchiusa fra l’ordine di notifica del 18 aprile 2023 e la nota di trasmissione della avvenuta notifica alla Corte di appello da parte dei RAGIONE_SOCIALE del 24 aprile 2023).
Pertanto, in relazione all’udienza del 12 luglio 2023 COGNOME fu adeguatamente e tempestivamente informato, anche della facoltà di chiedere la trattazione orale, non esercitata.
La circostanza che la successiva udienza del 12 luglio 2023 non si tenne per l’eccessivo carico del ruolo – con decreto fuori udienza – determinava il Collegio di merito a disporre all’udienza del 3 ottobre 2023: ma si verteva in tema di notifica del solo differimento della trattazione, notifica anche in questo caso intervenuta a mani proprie da parte dei RAGIONE_SOCIALE di Macerata Campania il 3 ottobre 2023 per l’udienza del 9 ottobre 2023.
A ben vedere il termine a difesa dilatorio va rispettato solo per la prima udienza conseguente alla citazione, il che nel caso in esame si è verificato e non anche per i successivi avvisi relativi ai differimenti, quale quello da ultimo richiamato.
Difatti, trova applicazione il principio per cui il termine minimo di venti giorni – ora di quaranta giorni – che deve intercorrere tra la notifica dell’avviso al difensore – o all’imputato – ed il giudizio di appello va osservato solo con riguardo alla prima udienza, poiché per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento delle parti – o anche per l’eccessivo carico del ruolo – non è previsto alcun termine dilatorio essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l’individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze (Sez. 3, n. 40443 del 17/01/2018 Gaudino, Rv. 273813 01; conf. N. 26118 del 2003 Rv. 226986 – 01, N. 37935 del 2012 Rv. 253580 01).
Ne consegue che regolare è stata la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione all’imputato, intervenuta a mani proprie, il che rende infondato il primo motivo di ricorso anche quanto al mancato rispetto del termine dilatorio per le udienze successive a quella seguente la notifica dell’atto di citazione, come anche supera ogni doglianza relativa alla circostanza che era stata revocata l’elezione di domicilio, essendo la notifica personalmente effettuata «a mani» dell’imputato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è in parte aspecifico per altra parte infondato.
Va premesso che la circostanza che il difensore AVV_NOTAIO COGNOME abbia rinunciato al mandato per incompatibilità, in sede di udienza preliminare, il che
n GLYPH 4
renderebbe censurabile la sentenza ora impugnata nella parte in cui ha ritenuto che in primo grado sia stata correttamente dichiarata la contumacia dell’imputato, risulta non comprovata.
L’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, COGNOME, Rv. 229541 – 01; Sez. 1, n. 20989 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279320 – 01).
In sostanza, spettava al ricorrente allegare la prova della intervenuta rinuncia del difensore AVV_NOTAIO COGNOME, per dimostrare l’assenza di contatti fra lo stesso e l’imputato, il che non è avvenuto, fermo restando che in atti vi è copia solo del verbale di una delle udienze preliminari nelle quali l’AVV_NOTAIO COGNOME, per quanto non più difensore di COGNOME, ma del solo coimputato COGNOME, giudicato in rito abbreviato, risultava comunque assumere la difesa del COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Spagnolo (udienza del 30 settembre 2013).
Comunque, come noto, la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all’autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio (Sez. 3, n. 20355 del 04/04/2024, C., Rv. 286359 – 01): il che nel caso di specie non è comprovato (nello stesso senso, anche Sez 6, n. 44156 del 03/11/2021, P., Rv. 282265 – 02).
Infatti, non è allegata tale dichiarazione, che non essendo contenuta nel fascicolo per il dibattimento doveva essere prodotta sia nel giudizio di appello che di cassazione dal ricorrente.
Infatti, nel giudizio di cassazione, ove pure la Corte di legittimità ha un accesso limitato agli atti, il potere della Corte di cassazione di controllo degli stessi per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti “errores in procedendo” non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell’atto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121 – 01; conf. N. 25310 del 2004 Rv. 228953 – 01, N. 34351 del 2005 Rv. 232508 01).
Pertanto, corretta è la decisione della Corte di appello, che rileva come la rinuncia del difensore non abbia fatto venir meno l’idoneità della elezione di domicilio.
D’altro canto, il provvedimento del Giudice dell’esecuzione, che ha rimesso in termini COGNOME per proporre appello, non nega che l’imputato avesse ‘conoscenza del processo’, che invece viene ribadita, ma afferma solo che costui ignorasse l’esistenza della sentenza di primo grado, a seguito della notifica dell’estratto contumaciale in data 1 aprile 2015 presso l’AVV_NOTAIO.
Ne consegue l’aspecificità e l’infondatezza del motivo.
Quanto al terzo motivo, va premesso che due sono gli orientamenti di legittimità a riguardo.
Si è affermato, che il condanNOME restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, che siano rinnovati i mezzi istruttori, quando già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d’appello è preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria mediante l’acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado (Sez. 3, n. 29821 del 05/04/2023, B., Rv. 284981 – 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 13733 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278995 – 03).
In senso meno stringente, invece, si è affermato che il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado attribuisce all’imputato il diritto di ottenere la rinnovazione delle prove, comunque già acquisite, ferma restando la valutazione di pertinenza e di rilevanza da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 49347 del 21/09/2023, Dervishi, Rv. 285576 – 01, nel caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di rigettare la richiesta di rinnovazione di alcune prove, motivatamente ritenute irrilevanti; nello stesso senso, N. 1311 del 2017 Rv. 268739 – 01, N. 858 del 2012 Rv. 251774 – 01, N. 32633 del 2014 Rv. 259986 01, N. 42912 del 2018 Rv. 274202 – 01).
L’istanza di rinnovazione avanzata con l’atto di appello sottolineava come COGNOME fosse – per quanto emerso dalla deposizione del curatore fallimentare – il nipote dell’amministratore di fatto e coimputato, altrimenti giudicato, NOME COGNOME in relazione alle condotte fraudolenta patrimoniali e documentali.
Correttamente, senza manifeste illogicità, la sentenza impugnata, rende conto della circostanza che COGNOME non svolgesse un ruolo solo formale. Ciò risulta attestato, secondo la Corte di merito, dai prelievi effettuati dallo stesso imputato sul conto della fallita e riversati sul proprio conto corrente, rispetto ai quali COGNOME non ha saputo fornire giustificazioni; né risulta comprovato che il conto corrente di COGNOME fosse utilizzato dallo zio COGNOME, risultando anzi alla Corte di
appello che COGNOME fosse in via esclusiva colui che poteva operare su uno dei conti correnti, mentre su altro vi era delega a NOME.
Da ciò trae, la Corte di merito, la valutazione di una ‘compresenza’ gestionale della società da parte dello zio e del nipote.
Quanto alla bancarotta documentale risulterebbe sussistere la responsabilità omissiva del doveroso controllo.
A ben vedere, certamente l’obbligo di rinnovazione istruttoria, anche seguendo il primo orientamento citato, che esclude ogni discrezionalità a riguardo della Corte di appello, presuppone comunque e sempre che la prova da rinnovarsi sia stata ammessa e assunta in primo grado in assenza dell’imputato.
Ma, nel caso in esame, non risulta sia stata effettuata l’escussione del coimputato COGNOME in primo grado, poi richiesta alla Corte di appello, cosicché difetta il presupposto invocato dalla difesa e la delibazione effettuata dalla Corte di merito risulta oltre modo logica e congruente.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/09/2024