Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1796 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1796 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 13 ottobre 2021, par riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gorizia, in data 8 marzo 2019, ha estinti per remissione di querela i reati di cui agli artt. 640 e 56, 640 cod. pen. la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME per i agli artt. 648 e 491 cod. pen.
In data 7 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le qual civile chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che sia condanNOME alla r spese sostenute per il grado.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta una violazione dell’art. 507 pen., laddove entrambi i giudici di merito hanno ritenuto di non procedere alla r istruttoria invocata dalla difesa, risulta manifestamente infondato, in quanto il se a pagina 4 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato le ragioni della non necessarietà di assunzione della testimonianza richiesta, perché superflua a fronte d svolgimento dei fatti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818; Sez. U, n 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, 2019, MOTTA PELLI S Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gl 233391);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz civile NOME che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge
Così deciso il 20 dicembre 2022
Il Consig • e estensore
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Il Preside te