Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
NOME n. a Vico Equense il DATA_NASCITA
NOME CATELLO n. a Castellammare di Stabia il 24/11/1984
SCARPATO CATELLO n. a Castellammare di Stabia 1’8/8/1993
SCARPATO COGNOME n. a Castellammare di Stabia DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 7/11/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dNOME Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e per il rigetto di tutti gli altri ricor
uditi i patroni delle pp.cc . COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE che hanno rassegnato conclusioni scritte corredate da nota spese;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione de Tribunale di Torre Annunziata in data 14/12/2017, impugnata dal P.M., dNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE e dagli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME,
dichiarava COGNOME NOME colpevole dei delitti ascrittigli ai capi C) e D) della rubr con il vincolo della continuazione, lo condannava ad anni sei di reclusione ed euro 1800,00 d multa, oltre al pagamento delle spese del doppio grado e al risarcimento del danno in favore delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE;
-dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui al capo D) e, ritenuta continuazione con il delitto sub C), con le già concesse attenuanti generiche, lo condannava NOME pena di anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 1400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore delle pp.cc . RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-dichiarava COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato loro ascritto al capo E), condannando ciascuno NOME pena di anni cinque di reclusione ed euro mille di multa oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione del reato ascritto a COGNOME NOME capo F).
2.Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 L’erronea applicazione degli artt. 498,506, comma 2, 499, commi 2,3,6, cod.proc.pen. e connesso vizio di motivazione.
Il difensore censura le modalità di assunzione della testimonianza della parte civile COGNOME NOME al quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli, e per esso il Consigliere rela ha rivolto domande suggestive che ne hanno gravemente pregiudicato l’attendibilità, minando sotto il profilo della tenuta logica la motivazione nella quale le dichiarazioni della p.o. ri un ruolo centrale. Aggiunge che la conduzione dell’esame è avvenuto senza il rispetto delle regole dettate dal codice di rito al fine di assicurare la sincerità e genuinità delle rispo teste, essendo state formulate domande suggestive e nocive, ovvero tali da indirizzare il test verso la conferma degli assunti dell’interrogante. Il difensore, dopo aver integralmen
riportato l’esame del teste, aggiunge che la questione è stata posta all’attenzione della Cor territoriale con la memoria depositata il 7/11/2022 senza che fosse fornita risposta ai ri formulati ;
2.2 il vizio di motivazione in relazione all’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale è pervenuta al sovvertimento dell’es assolutorio in relazione ai capi C) e D) ascritti al Voltano effettuando una parziale rinnovaz dell’istruttoria dibattimentale, consistita nella riassunzione del teste/p.o. COGNOME NOME operando una diversa lettura dei fatti, senza tuttavia tener conto degli altri elementi proba di natura dichiarativa e documentale acquisiti in atti. In particolare la Corte di merit provvedeva a rinnovare le testimonianze di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e del funzionario della RAGIONE_SOCIALE sebbene dalle stesse il giudice di primo grado avesse tratto decisivi elementi discarico in relazione agli addebiti mossi al ricorrente. Con specifico riguardo al Mo Tribunale aveva ritenuto che le dichiarazioni rese in ordine ai rapporti intercorrenti l’imputato e l’COGNOME fossero incompatibili con condotte di natura estorsiva sicché, NOME delle considerazioni che il primo giudice aveva posto NOME base della pronunzia assolutoria, Corte d’Appello non poteva prescindere dNOME nuova escussione dei testi indicati e da una motivazione rafforzata circa l’insostenibilità logico-giuridica degli argomenti spesi dal p giudice per fondare la pronunzia assolutoria;
2.3 il vizio di motivazione in ordine NOME verifica dell’attendibilità oggettiva e sog della parte civile nonché l’omessa valutazione della documentazione dimostrativa dell’inattendibilità della stessa con riguardo ai capi C) e D) della rubrica.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha affermato l’attendibilità della parte senza fornire adeguata motivazione in ordine alle discrasie ricostruttive segnalate dNOME dife con riguardo NOME collocazione temporale del sequestro di persona; NOME ricostruzion dell’episodio delittuoso con particolare riguardo alle modalità esecutive, all’indicazione luogo ove l’COGNOME fu condotto, NOME disponibilità dell’autovettura Fiat Cinquecento ros noleggiata con contratto del 7/3/2014, NOME stregua della documentazione prodotta.
Aggiunge, inoltre, con specifico riguardo al capo C) che analogamente inattendibile risult la p.c. COGNOME NOME, risultando dalle intercettazioni telefoniche acquisite che la stessa lavorava alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE nel periodo di consumazione del reato ove invece prestava la propria attività l’altra sorella NOMENOME NOME volte intercettata nel periodo d’in secondo quanto riferito dai testi di Pg escussi, con conseguente smentita delle dichiarazion accusatorie della teste nei confronti di COGNOME NOME. Secondo il ricorrente la sente impugnata non ha adeguatamente scrutinato le doglianze articolate in sede di gravame con
riguardo all’attendibilità dei dichiaranti, venendo meno all’onere di rendere una motivazio rafforzata in ordine alle plurime lacune e contraddizioni segnalate;
2.4 la violazione dell’art. 81 cpv cod.pen. e connesso vizio di motivazione, avendo l Corte di merito giustificato l’aumento a titolo di continuazione irrogato nella misura di un a in maniera contraddittoria, richiamando cumulativamente elementi di segno opposto quali l’incensuratezza dell’imputato e l’elevata intensità del dolo e del turbamento morale cagionat alle pp.00.;
2.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego d attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., avendo la Corte territoriale omesso di spiegare le ragi per cui, a differenza dei coimputati, il prevenuto non è stato ritenuto meritevole del benef nonostante lo stato di incensuratezza.
2.6 In data 29/1/2024 l’AVV_NOTAIO ha depositato motivi nuovi. Con gli stessi il difensore riprende e sviluppa le doglianze formulate nel secondo motivo del ricors sostenendo che la Corte territoriale ha errato nell’interpretazione dell’art. 603, comma 3 b cod.proc.pen., trascurando che i motivi attinenti NOME prova dichiarativa richiamati d disposizione non sono solo quelli concernenti l’attendibilità dei dichiaranti ma tutti quel implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative giacché il l contenuto passa attraverso la percezione soggettiva del propalante. Nella specie, sebbene il Tribunale avesse ampiamente valorizzato ai fini della pronunzia assolutoria nei confronti de COGNOME le dichiarazioni di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME NOME teste COGNOMECOGNOME i giud d’appello ne omettevano la riassunzione, limitandosi ad una mera lettura alternativa dell deposizioni, senza rendere la dovuta motivazione rafforzata idonea a dar conto degli esiti difformi cui sono pervenuti.
L’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
Il vizio di motivazione e il travisamento della prova con riguardo NOME registrazi acquisita al fascicolo contenente affermazioni della p.o. difformi da quelle riferi dibattimento; vizio di motivazione in ordine all’attendibilità oggettiva e soggettiva della COGNOME NOME.
Il difensore, attraverso un articolato motivo che richiama stralci della registrazione si assume travisata e delle dichiarazioni della p.o. COGNOME in sede dibattimentale e davan al giudice del lavoro, sostiene l’inattendibilità del dichiarante e lamenta che la Corte di m ha disatteso le censure difensive ritenendo che il COGNOME fosse poco sereno nel corso della conversazione con il padre dell’imputato, oggetto di captazione, sebbene dNOME stessa emerga che lo stesso fu indotto NOME denunzia dNOME RAGIONE_SOCIALE e vi si determinò per evitare consist perdite economiche mentre non COGNOME alcuna costrizione nell’assumere la figlia dell’imputato alle proprie dipendenze;
3.1 l’omessa motivazione in relazione NOME richiesta di rinnovazione dell’istrutt dibattimentale al fine di acquisire documentazione concernente le società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconducibili al COGNOME, in particolare la lista dei dipendenti relativa all’anno 2014, negative e le contestazioni elevate da RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle predette società, i r registrati nelle commesse, i reclami del COGNOME, il registro della programmazione gru documentazione mai consegnata e di cui il Tribunale non ha ritenuto di disporre l’acquisizione ex art. 507 cod.proc.pen. Sulla richiesta di rinnovazione la Corte territoriale non ha for alcuna motivazione nonostante si trattasse di documentazione essenziale al fine di riscontrare le dichiarazioni della p.o.;
3.2 la violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 6 cod.pen. Il difensore deduce c sentenza impugnata ha negato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. nonostante l’integrale restituzione al COGNOME di quanto dovuto fin dNOME fase delle indagini.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME
4.I’erronea applicazione degli artt. 498,506 comma 2, 499, commi 2,3,6, con riguardo NOME rinnovazione dell’esame della parte civile COGNOME NOME e correlato vizio de motivazione. Il motivo è di tenore identico al primo motivo articolato nell’interesse di COGNOME NOME e riassunto sub 2.1, che qui si richiama;
4.1 vizio di motivazione in relazione all’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e mancat rispetto del canone di giudizio del ragionevole dubbio. Il secondo motivo è testualmente riproduttivo delle medesime censure formulate nel secondo motivo proposto nell’interesse del coimputato COGNOME NOME, che devono intendersi richiamate;
4.2 il vizio di motivazione in relazione all’art. 603, comma 3bis, cod.proc.pen. c riguardo NOME verifica dell’attendibilità oggettiva e soggettiva della parte civile nonché l’o valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell’inattendibilità dei dichiarant COGNOME NOME e COGNOME NOME. Anche il terzo motivo è testualmente riproduttivo delle censure svolte nel terzo motivo del ricorso COGNOME
4.3 la violazione dell’art. 133 cod.pen. in relazione NOME determinazione dell’aumento titolo di continuazione nella misura di anni uno di reclusione nonostante il riconoscimento primo grado delle attenuanti generiche.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME
Il vizio di motivazione con riguardo all’omessa valutazione del motivo d’appello con cu era stata chiesta la riqualificazione della condotta contestata al capo F) nel delitto di cui a 393 cod.pen. e la conseguente declaratoria di improcedibilità.
Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha dichiarato estinto il reato di tentat violenza privata di cui al capo F) senza valutare il gravame in ordine NOME qualificazi giuridica ex art. 393 cod.pen. che, in caso di accoglimento, avrebbe comportato la declaratoria
d’improcedibilità per difetto di querela e la revoca delle statuizioni civili. Il difensore altresì, l’illogicità della motivazione laddove la Corte di merito, nonostante l’interv riqualificazione del fatto contestato operata in primo grado, richiama la natura estorsi dell’assunzione del ricorrente e delle proroghe contrattuali ottenute;
5.1 la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., avendo la Corte territoria ribaltato la pronunzia assolutoria in relazione al capo E) senza citare l’imputato al fi rendere l’esame con conseguente nullità della sentenza.
Il difensore denunzia che la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato l decisione assolutoria di primo grado è stata assunta in violazione dell’obbligo di proceder all’espressa citazione dell’imputato per rendere il proprio contributo dichiarativo. Dopo a richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, e in particolare il proc. Maestri c/ Ital difensore rimarca che l’obbligo di rinnovazione non consente di distinguere le prove dichiarative in base NOME natura o NOME qualità del dichiarante e deve trovare applicazione anc nel caso in cui il contrasto riguardi le dichiarazioni rese dall’imputato. Aggiunge che n specie l’overturning della Corte di merito si è basato sull’esame della sola parte civile le cu dichiarazioni, nondimeno, sono state valutate in stretta correlazione con quanto riferito da imputati nei rispettivi interrogatori;
5.2 la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., avendo la Corte territoria sovvertito la pronunzia assolutoria in relazione al capo E) mediante parziale rinnovazion dell’istruttoria dibattimentale sebbene il Tribunale fosse pervenuto al proscioglimento sul base delle dichiarazioni testimoniali di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e sulla scorta dell’esa di COGNOME NOMENOME
Secondo il difensore il forte contrasto tra le versioni rese dNOME p.c. COGNOME NOMEi testi COGNOME e COGNOME imponeva la riassunzione dei testi e, comunque, di affrontare la divers prospettiva ricostruttiva nell’ambito della valutazione della credibilità della p.c., sempre escluso ritardi nei pagamenti e malcontento tra i dipendenti. Quanto allo COGNOME NOMENOME le differenti versioni fornite in relazione all’episodio contestato qualificavano c decisivo il suo esame. Aggiunge che la Corte di merito ha travisato gli esiti dell’esame del parte civile COGNOME NOME nel tentativo di ricomporre le opposte versioni, sostenendo che g incontri tra l’NOME e la p.c. fossero stati due, il primo in compagnia del COGNOME, nel sarebbe stata caldeggiata l’assunzione del ricorrente, l’altro in occasione di un rinno contrattuale, in contrasto con quanto emerso nel corso degli esami resi dNOME p.o. nelle fasi merito;
5.3 la violazione degli artt. 56,629 cod.pen. e il travisamento della prova in punto avvenuta proroga della scadenza contrattuale del 22/12/2014. Il difensore assume che il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato NOME stregua di tentata estorsion
in quanto, NOME luce delle dichiarazioni rese dNOME p.o., la condotta minacciosa doveva esse collocata prima della scadenza contrattuale dei dicembre 2014 e NOME stessa non fece seguito il rinnovo contrattuale;
5.4 la violazione del divieto di reformatio in pejus per effetto della revoca delle già concesse circostanze attenuanti generiche in assenza di espressa impugnazione del P.m.
Il difensore segnala che la Corte di merito ha illegittimamente escluso, in assenza d impugnazione del P.m.,la concedibilità delle attenuanti generiche che il Tribunale aveva riconosciuto in relazione al capo F) in considerazione del ravvedimento dimostrato dal ricorrente. La motivazione è manifestamente illogica laddove omette di considerare gli elementi postfattuali già positivamente valutati in primo grado.
Gli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME
La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo NOME valutazione attendibilità della p.o. Secondo i difensori le dichiarazioni accusatorie della p.o. ad un at esame paiono viziate da grave inattendibilità in quanto i fatti narrati denotano moltep elementi inconciliabili e contraddittori sebbene la Corte di merito abbia ritenuto di confe alle stesse piena credibilità pur in assenza di riscontri esterni individualizzanti discostandosi dai principi affermati dNOME giurisprudenza di legittimità con riguardo scrutinio della p.o. costituita parte civile;
6.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione NOME manc rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per assumere gli altri testimoni escussi in p grado e mancato rispetto del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio inammissibilità dell’impugnazione del P.M. e della p.c. in quanto prive di argomentazioni ta da giustificare il sovvertimento della pronunzia assolutoria.
I difensori deducono che le impugnazioni di P.M. e parte civile RAGIONE_SOCIALE dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto si sono limitate a chiedere una rivalutazione della medesima piattaforma probatoria apprezzata in primo grado, proponendo un’alternativa e infondata lettura dei fatti. Le doglianze articolate risultano, infatti, intrinsecamente indetermi prive di correlazione con le ragioni poste a fondamento del proscioglimento dal primo giudice. Richiamati i principi convenzionali e interni che regolano la rinnovazione istruttoria n prospettiva del ribaltamento dell’esito decisorio, il ricorrente sostiene che la Corte territ oltre NOME p.c. COGNOME NOME, avrebbe dovuto riassumere le testimonianza di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME NOME funzionari RAGIONE_SOCIALE, COGNOME e COGNOME, dei testi di P.g., testi a discarico nonché l’esame del ricorrente, da ritenere tutte prove dichiarative decis nel senso precisato dNOME giurisprudenza di legittimità, rendendo all’esito una motivazio rafforzata in ordine all’incompletezza o incoerenza della decisione riformata;
6.2 la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata. I difensori richiamano i pri enunziati dNOME giurisprudenza di legittimità in materia;
6.3 l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod.pen. e il vizio di motivazione sulla dosime della pena, avendo la Corte di merito omesso di dar conto delle ragioni NOME base del dinieg delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME
1.11 primo motivo è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato in tema di es testimoniale che il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, i quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l’accertamento della verità, ad esclusione di q atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 01; Sez. 3, n. 21627 del 15/04/2015, Rv. 263790 – 01). Si è, altresì, chiarito con riguar alle domande nocive che la relativa eccezione deve essere proposta nel corso dell’acquisizione dell’atto istruttorio e non può essere sollevata per la prima volta con l’atto d’impugnazi (Sez. 1, n. 44223 del 17/09/2014, Rv. 260899-01; Sez. 6, n.13791 del 10/3/2011, Rv. 249890-01; Sez. 5, n. 27159 del 2/5/2018, Rv.273233-01).
1.1 II difensore non ha chiarito quali domande a suo avviso fossero suggestive e quali nocive, limitandosi a produrre la trascrizione dell’esame della p.o. e demandando al giudice di legittimità l’enucleazione in concreto del vizio dedotto, così incorrendo in genericità censura. In ogni caso anche in relazione a domande eventualmente nocive la difesa non ha tempestivamente proposto eccezione all’atto della formulazione della domanda ma solo in sede di discussione mediante deposito di memoria difensiva, venendo meno all’onere ex art. 182, comma 2, cod.proc.pen. per la parte che vi assista di formulare eccezione prima del compimento dell’atto che si assume nullo.
1.2 Il secondo motivo e il connesso motivo nuovo che lamentano la violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio che in caso di appello della sentenza assolutoria da par del pubblico ministero l’obbligo di rinnovazione dibattimentale è limitato alle testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell’atto impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276050-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018,dep. 2019, Rv. 276318-01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 – 02).
Nella specie la difesa, al di là del generico richiamo all’utilizzazione delle fonti da del primo giudice, non ha chiarito le ragioni che sostanziano la pretesa decisività de dichiarazioni di COGNOME NOMENOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME. In particolare con riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME NOMENOME già dipendente RAGIONE_SOCIALE (pag. 5 e segg. sent. Trib.), no viene dedotta alcuna circostanza direttamente afferente le condotte illecite contestat trattandosi di una testimonianza di contesto, nell’ambito della quale il dichiarante ha descr le difficoltà in cui versava la RAGIONE_SOCIALE rispetto all’entità e tempi della commessa e quelle corre NOME gestione del personale, esprimendo soggettive opinioni circa la riconduzione dell pressioni subite dNOME parte civile ad un’esasperata dialettica sindacale ma senza alcun connotazione estorsiva. Con riguardo NOME posizione di NOME COGNOME, anch’egli dipendente RAGIONE_SOCIALE, non vengono enucleati i profili dichiarativi valorizzati in senso decisivo nella pronun di primo grado che ne avrebbero imposto la riassunzione mentre il funzionario della RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME ha riferito dei noleggi di autovetture da parte dell’COGNOME, ovvero circostanze oggetto di produzione documentale in atti ed afferenti la ricostruzione dell’episod del sequestro contestato al capo B), in ordine al quale vi è giudicato di condanna nei confront di COGNOME NOME NOME esito a giudizio abbreviato mentre il COGNOME è stato assolto con doppi conforme.
1.2.1 La prospettiva difensiva muove dall’erroneo presupposto che la rinnovazione dibattimentale in caso di overturning debba essere estesa a tutte le prove dichiarative anche latamente in contrasto con l’ipotesi accusatoria laddove, NOME luce delle indicazi ermeneutiche di cui NOME sentenza delle Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 – 01, “devono ritenersi prove dichiarative “decisive” quelle che, sulla base del sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se es dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull’esit del giudizio di appello, nell’alternativa “proscioglimento-condanna”.
La decisività da apprezzare ai fini della rinnovazione deve essere, dunque, valutata all luce delle istanze riformatrici del P.m. e parametrata ai contenuti delle fonti dichiarativ sono state oggetto di un parziale o erroneo apprezzamento in primo grado con riguardo ad elementi qualificanti del fatto di reato, facendo ricorso ad un’ideale prova di resistenza ch qualifichi come dirimenti ai fini del giudizio di responsabilità.
I giudici d’appello, contrariamente a quanto sostengono i difensori, non si sono discostat dal principi che governano la rinnovazione in ipotesi di sovvertimento di una decisione assolutoria, fornendo una difforme interpretazione di prove dichiarative non riassunte, ma hanno rinnovato la prova costituente l’architrave dell’accusa non senza convenientemente chiarire (pag. 12) che il Tribunale è pervenuto NOME pronunzia assolutoria per i capi C) e
della rubrica, che qui interessano, indulgendo “in una lettura socioeconomica delle contestazioni”, introducendo nel giudizio penale categorie ermeneutiche che non gli sono proprie, e mantenendo il proprio scrutinio nel corretto ambito degli addebiti elevati.
1.3 Il terzo motivo che revoca in dubbio la verifica in ordine all’attendibilità delle p è declinato in fatto e, dunque, non consentito in quanto teso a sollecitare una rivalutazio delle emergenze probatorie. La Corte territoriale (pag. 5 e segg.) ha formulato un giudizio piena attendibilità delle dichiarazioni della p.o. COGNOME NOME, segnalando che dNOME lett comparata delle deposizioni rese nei due gradi di merito emerge una ricostruzione dei fatti lucida, pacata e scevra da intenti calunniatori, dotata di intrinseca logicità, nella qu discrasie ricostruttive segnalate dNOME difesa risultano marginali e trovano giustificazione tempo trascorso dagli eventi come dimostrato dal pur serrato esame incrociato condotto dNOME difesa, che non ha fatto emergere significative criticità. I giudici d’appello hanno, inol dettaglio ricostruito la genesi della denunzia e persuasivamente confutato la tesi, assertiva priva di riscontri, della falsità delle accuse, che si vorrebbero istigate da RAGIONE_SOCIALE dal cantiere i lavoratori indesiderati.
La sentenza impugnata ha individuato il fondamento della pronunzia assolutoria non nell’intrinseca inattendibilità del dichiarante ma nell’erroneo assunto che l’NOME, turbato sequestro di persona subito un mese prima, avesse in maniera del tutto immotivata individuato il NOME “come colui che stava dando seguito alle minacce con cui i suo sequestratori gli consigliavano di assumere le persone che gli sarebbero state indicate”, testualmente riconoscendo che “non vi (è) motivo di dubitare che NOME NOME, nella qualità di imprenditore appaltante dell’indotto RAGIONE_SOCIALEper la realizzazione della RAGIONE_SOCIALE abbia di fatto subito numerosissime pressioni finalizzate all’assunzione di personale legato qualche modo ai Sindacati impegnati nella tutela della manovalanza locale…”.
1.3.1 I giudici d’appello hanno, altresì, fornito adeguata risposta (pagg.15/16) ai ri in ordine all’attendibilità della p.c. COGNOME AVV_NOTAIO, in questa sede riproposti in assenz puntuale raffronto critico con la motivazione rassegnata.
1.4 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo alle censure svolte nei motivi quarto e quinto in relazione NOME dosimetria della pena, avend i giudici d’appello dato congruo conto delle ragioni poste NOME base della determinazione de trattamento sanzionatorio anche in ordine all’aumento operato a titolo di continuazione e a diniego delle attenuanti generiche. Non può trovare concordi, infatti, la doglianza difensi che fa leva sull’avvenuto riconoscimento delle circostanze in questione ai coimputati in prim grado in quanto la valutazione di meritevolezza richiesta al giudice ha connotazion squisitamente individuali e trova fondamento nell’allegazione di elementi peculiari suscettib di fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria.
NOME NOME
Il primo motivo è inammissibile in quanto tende attraverso la diretta comparazione di materiali processuali di varia estrazione ad una rivalutazione del compendio probatorio, correttamente scrutinato in sede di merito in assenza di aporie ed illogicità manifeste. Co particolare riguardo all’asserita inattendibilità del COGNOME la Corte territoriale a pag. evidenziato che la prospettazione difensiva riposa su un’arbitraria frammentazione delle deposizioni della p.o., dalle quali risulta con chiarezza che il COGNOME COGNOME illecite pression ricorrente, il quale -nella sua veste di capofficina- per mesi tenne un atteggiamen ostruzionistico, prospettando difficoltà nel trasporto in nave dei materiali di cantiere a me della gru ed esponendo l’imprenditore al rischio di ritardi e sanzioni da parte de committenza, circostanza che aveva indotto la p.o. NOME più volte sollecitata assunzione dell figlia dell’COGNOME, NOMENOME NOME presentatasi sul luogo di lavoro, evento a cui fac seguito l’immeditata regolarizzazione dell’attività. L’apparente instaurazione del rapporto lavoro avveniva nonostante le direttive di RAGIONE_SOCIALE che sconsigliavano l’assunzione d congiunti dei dipendenti sicché il COGNOME ometteva di comunicare la circostanza NOME stazione appaltante onde evitare ricadute pregiudizievoli sulle attività commissionate.
2.1 Deve escludersi che nella valutazione circa l’attendibilità del COGNOME i giud territoriali siano incorsi nel denunziato travisamento della prova. A pag. 31 gli stessi ha dato atto di aver ascoltato in camera di consiglio il file audio contenente la registrazione COGNOME e la p.o.; hanno chiarito che la stessa avvenne quando in cantiere si era già diffusa la notizia della denunzia e che in detto contesto devono essere lette le dichiarazio del COGNOME che si trovava ad interloquire con un soggetto, il padre dell’imputato, non cert neutrale rispetto NOME vicenda a giudizio sicché il documento non è stato reputato prov affidabile in ordine all’effettiva ricostruzione dei fatti. Si tratta di valutazione incensu questa sede in quanto sorretta da una trama giustificativa priva di aporie e fratture logiche non incisa dNOME prospettazione difensiva che sollecita difformi esiti valutativi attraver confronto diretto e frazionato con i contenuti della fonte dichiarativa, mirando ad una rilet che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
2.2 II secondo motivo che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria in relazione NOME richiesta di acquisizione documentale concernente i rapporti tra le società del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è privo di giuridico fondamento.
Nella prospettiva difensiva l’acquisizione documentale doveva contribuire NOME verific dell’attendibilità della p.o., profilo che i giudici territoriali hanno positivamente d confutando in dettaglio i rilievi svolti in relazione agli elementi di smentita asserita provenienti dalle dichiarazioni di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME. Deve, pertanto,
ritenersi che la Corte distrettuale abbia implicitamente ma inequivocamente disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il g d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione de dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 259893 – 01; n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589 – 01).
2.3 II terzo motivo che censura il diniego dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen manifestamente infondato e reiterativo di rilievi che i giudici di appello hanno disatteso corretti argomenti giuridici (pag. 34). Risulta, infatti, che l’COGNOME, a seguito contestazioni disciplinari e del licenziamento, ebbe a restituire NOME società della p.o. gli i percepiti a nome della figlia NOME, restituzione che il primo giudice ha apprezzato al del riconoscimento delle attenuanti generiche ma inidonea ad integrare l’invocata circostanza in difetto del requisito dell’integralità del risarcimento.
NOME CATELLO
Stante l’identità delle doglianze sviluppate nei primi tre motivi di ricorso, si richi gli argomenti reiettivi sviluppati in relazione NOME posizione di COGNOME NOME sub 1.,1. del “considerato in diritto”.
3.1 Il quarto motivo che censura l’entità dell’aumento a titolo di continuazio nonostante l’avvenuto riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche in relazione al capo C) è infondato. La Corte territoriale, senza incidere sulla pena base determinata i primo grado con riguardo al capo C), in esito NOME riforma intervenuta per il delitto sub D) ritenuto di determinare l’aumento ex art. 81, comma 2, cod.pen. in misura identica a quella del coimputato COGNOME (cui le attenuanti generiche sono state negate), valorizzando la reiterazione delle condotte e l’intensità del dolo. Siffatta equiparazione non appa contraddittoria o illogica in quanto fondata su parametri oggettivi di commisurazione comuni ai due imputati.
A tanto devesi aggiungere che la difesa ha rassegnato un motivo affetto da genericità laddove non ha spiegato perché le ragioni a presidio del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. in primo grado avrebbero dovuto dispiegare i propri effetti anche i relazione al reato satellite (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375 – 01; Sez. 1, 20945 del 25/02/2021, Rv. 281562 – 01).
SCARPATO CATELLO
4. Le censure formulate nel primo motivo in relazione al capo F) sono manifestamente infondate. La Corte territoriale (pag. 28) ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 56 cod.pen. per decorso del termine massimo di prescrizione e, contrariamente a quanto assume il difensore, i giudici territoriali hanno fornito risposta NOME doglianza relativa all’al qualificazione del fatto ex art. 393 cod.pen., segnalando che all’epoca di commissione dell’illecito la RAGIONE_SOCIALE non aveva ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti sicché dev escludersi che l’imputato avesse agito allo scopo di esercitare un proprio diritto. Conferma tal senso emerge dallo stesso ricorso (pagg. 5/6) laddove viene richiamata la conversazione del 21/1/2015 nel corso della quale l’COGNOME, con specifico riferimento all’episodio contesta asseriva che il prevenuto aveva ricevuto la mensilità di dicembre e la tredicesima.
4.1 Risulta infondato il secondo motivo che lamenta la mancata citazione in appello dell’imputato COGNOME al fine di rendere l’esame in fase di rinnovazione istrutto Secondo le risultanze della sentenza di primo grado il ricorrente non si è sottoposto ad esame e, sebbene il difensore riferisca dell’avvenuta acquisizione al fascicolo ex art. cod.proc.pen. dell’interrogatorio reso nella fase delle indagini, il primo giudice non richiamato i contenuti dell’atto, soffermandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rese da fratello/coimputato NOME.
Questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema d rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della pr dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio primo grado, sia mancata l’assunzione delle dichiarazioni dell’imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risulta istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 d 05/05/2022, Rv. 283631 – 01; Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284493 02).
La decisione della Corte Edu nel procedimento Maestri c. Italia del 8 luglio 2021 richiamata dNOME difesa si pone in linea di continuità con altre di analogo tenore (Dan Moldavia) nell’affermare la necessità di nuovo esame dell’imputato in caso di ribaltamento nel giudizio di appello della pronuncia assolutoria e recepisce un principio già pienamente operante nell’ordinamento interno, trattandosi di un caso in cui la necessità di un nuov esame degli imputati discendeva dNOME decisività delle dichiarazioni rese in primo grado ai fi della pronunzia assolutoria. E’ del tutto evidente che decisione evocata non appare pertinente
al caso di specie in cui il ricorrente non ha reso dichiarazioni e l’interrogatorio cu sottoposto in fase investigativa non è stato valutato dal primo giudice.
4.2 Le censure relative NOME mancata rinnovazione dell’esame del coimputato COGNOME NOME NOME NOME fornito una versione divergente da quella della p.c. COGNOME NOME circa tempi e contenuti dei contatti con la stessa intercorsi sono parimenti infondate. Il pri giudice è pervenuto all’assoluzione del ricorrente dall’addebito sub E) non in conseguenza delle dichiarazioni del fratello/coimputato NOME COGNOME ma sulla base della pretesa incerta ricostruzione dell’episodio delittuoso effettuato dNOME p.o. COGNOME NOME che sarebbe contraddetto sul numero degli incontri, sulla loro collocazione temporale, sulle persone presenti (pagg. 27-28). Il richiamo all’alternativa ricostruzione che emerge dall dichiarazioni di COGNOME NOME nello sviluppo argomentativo del primo giudice costituisce solo elemento di conferma della valutazione di inattendibilità intrinseca denunziante. La Corte di merito è pervenuta al sovvertimento della pronunzia di primo grado dopo aver scrupolosamente analizzato le dichiarazioni della p.c., illustrandone la piena attendibilità e ritenendole oggetto di una frettolosa valutazione da parte del Tribunale poic già nel corso del primo esame dibattimentale l’RAGIONE_SOCIALE, in sede di controesame, aveva chiarito di aver incontrato lo COGNOME NOME in due diverse circostanze, la prima allorchè gli f presentato dal COGNOME che lo invitò a “mettersi a disposizione” del collega sindacalist occasione questa in cui si parlò dell’assunzione di COGNOME NOMENOME l’altra, quando in vista rinnovo contrattuale, i due NOME si recarono dall’RAGIONE_SOCIALE caldeggiando la prosecuzione d rapporto di lavoro e adombrando la vicinanza a gruppi criminali del territorio.
La difesa non ha chiarito le ragioni per cui, nel contesto dato, le dichiarazioni coimputato COGNOME avessero valenza decisiva, tenuto conto che la Corte territoriale a pag. 26 ha dato conto che la tesi accreditata dal predetto di un solo incontro con l’COGNOME d collocare nel marzo 2015 in cantiere è posta in crisi dall’indicazione quale partecipe colloquio del teste NOME COGNOME, all’epoca collocato in cassa integrazione.
4.2.1 Con riguardo NOME lamentata violazione dell’art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen con riferimento NOME mancata rinnovazione dell’esame di COGNOME NOME NOME opportuno richiamare le considerazioni già svolte in relazione NOME posizione del ricorrente COGNOMECOGNOME ribadendo ch predetto teste non risulta aver svolto alcun ruolo né reso specifiche dichiarazioni sull’episo contestato al capo E). La difesa del ricorrente (pag. 12 ricorso) sintomaticamente ricollega l rilevanza dichiarativa del COGNOME COGNOME‘ “inquadramento delle vicende”, non agli specifici contestati.
Con riguardo NOME posizione di COGNOME NOME va evidenziato che la conversazione intercettata n. 188 del 23/1/15 tra il medesimo e l’COGNOME, cui il Tribunale ha connesso valo al fine della valutazione di attendibilità della p.c., e che la Corte territoriale ha difform
valutato, concerne una fonte di natura non dichiarativa, non ascrivibile al novero del testimonianza o dell’esame delle parti, essendo oggettivamente condensata nel supporto audio e nella trascrizione giudiziaria.
4.3 II quarto motivo che denunzia la mancata riqualificazione come tentativo della fattispecie sub E) è manifestamente infondato NOME luce della motivazione resa dNOME Corte di merito a pag. 26. Infatti, la p.o. COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha collocato l’incontro con i NOME NOME alcuni mesi prima dell’aggressione del 13 gennaio 2015 ed ha chiarito che il contratto fu rinnovato, sebbene dopo la scadenza naturale del 22/12/2014, per effetto della coartazione subita.
4.4 Anche il quinto motivo che denunzia la reformatio in pejus in relazione NOME “revoca” delle attenuanti generiche è destituito di fondamento. La pregressa valutazione del Tribunale in relazione al capo F) (dichiarato estinto per prescrizione) è, infatti, priva di ef condizionante con riguardo al calcolo della pena per il capo E), effettuato ex novo a seguito dell’accoglimento dell’appello del P.m. Inoltre, il comportamento postfattuale dell’imputat che ha inviato una lettera di scuse NOME p.c. COGNOME, è stato ritenuto evidentemente recessiv rispetto NOME spiccata intensità del dolo e al grave pregiudizio causato NOME parte civile condotta illecita a giudizio, con valutazione non suscettibile di censura in questa sede.
SCARPATO COGNOME
5.11 primo motivo che censura la valutazione d’attendibilità della p.c. COGNOME NOME è generico ed aspecifico. I difensori non si soffermano sulle ragioni che avrebbero imposto un diverso giudizio né si confrontano con la diffusa motivazione rassegnata dal collegio in relazione al capo E), attestando la confutazione su rilievi assertivi ed apodittici.
5.1 II secondo motivo è analogamente inammissibile per manifesta infondatezza. Con un primo profilo i difensori denunziano l’inammissibilità delle impugnazioni di P.m. e parte civ tacciandole di genericità, sebbene lo sviluppo argonnentativo della censura valorizzi l’infondatezza delle doglianze formulate in quanto sostanziate da una lettura alternativa de materiali processuali. La seconda parte del motivo, dopo aver richiamato i principi dell sentenza Dasgupta in tema di rinnovazione, sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto integralmente riassumere le prove dichiarative del primo grado senza, tuttavia, fornire alcun indicazione circa la decisività di ciascuna in relazione allo specifico addebito ascrit ricorrente.
5.2 n terzo motivo in tema di motivazione rafforzata è del tutto generico in quanto s limita al richiamo di massime giurisprudenziali in materia. Deve nondimeno al riguardo osservarsi, a fronte di analoghi rilievi adombrati anche dagli altri ricorrenti, che la sen impugnata a corredo delle pronunzie riformatrici ha spiegato un apparato argomentativo che
si è misurato in termini effettivi ed efficaci con le ragioni valorizzate in primo grado a sos degli esiti assolutori, rendendo una motivazione che per completezza, adeguatezza valutativa e congruenza logica non presta il fianco a censura.
5.3 II quarto motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale richiamato gli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. contenuto la pena nei minimi edittali.
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto dei ricorsi propos nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti alle spese e NOME sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. A tutti gli imputati fanno caric spese di assistenza e difesa sostenute dNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE nell’odierno grado, liquidate in euro quattromila oltre accessori. I soli ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono onerati della rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dNOME parte civile COGNOME NOME, liquidate in euro 3.686,0 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Condanna, inoltre, i ricorrenti NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenu nel presente giudizio dNOME parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge. Condanna COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dNOME parte civile COGNOME NOMENOME che liquida in complessivi euro 3.686, ol accessori di legge.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
La Consigliera estensore a Presidente ( .1 ,1