Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47542 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47542 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 21/11/2024
R.G.N. 32443/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/12/1982
avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Catania in data 15 gennaio 2021 con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di danneggiamento seguito da incendio a norma dell’articolo 424 cod. pen.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando il vizio della motivazione perchØ la Corte d’appello ha disposto, con ordinanza del 29 giugno 2023, la rinnovazione dell’istruttoria con l’acquisizione del video indicato nell’annotazione di polizia giudiziaria, senza precisare l’assoluta necessità dell’ampliamento istruttorio e perchØ ha erroneamente fondato la condanna sulla scelta difensiva di insistere sui motivi di appello, fermo restando che la condanna non si fonda su un valido riconoscimento dell’autore del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
Va anzitutto chiarito, come risulta dalla sentenza impugnata, che la registrazione della scena del crimine effettuata dalle videocamere di sorveglianza era stata specificamente indicata dalla relazione di servizio del 7 gennaio 2021, pur non essendo stata materialmente allegata agli atti del procedimento, tant’Ł che gli operanti ne descrivevano i contenuti nonchØ procedevano, sulla base di essa, al riconoscimento dell’imputato quale autore dei fatti.
2.1. Per parte sua, l’atto di appello contestava «l’impalpabilità della identificazione effettuata dai militari» e segnalava che «non può essere colmata la carenza delle immagini di videosorveglianza solo sulla scorta del contenuto del verbale di arresto», precisando che «la mancata integrazione del verbale con apposita relazione in cui si da atto delle immagini estrapolate e delle modalità per addivenire alla identificazione dell’autore rende il verbale redatto insufficiente a riconoscere la penale responsabilità».
2.2. Il giudice di secondo grado ha, quindi, ordinato l’acquisizione delle videoriprese, esaminandole in contraddittorio con le parti nel corso dell’udienza, «ritenendone la necessità ai fini del decidere».
¨ infondata l’eccezione difensiva che deduce l’assenza di una adeguata motivazione a supporto della disposta acquisizione.
Quale che sia la formula in proposito utilizzata dal giudice d’appello per disporre l’acquisizione della videoregistrazione indicata nella relazione di servizio, che costituisce uno degli elementi essenziali degli atti di indagine acquisiti ai fini della decisione in considerazione del rito prescelto dall’imputato, Ł evidente che il giudice di appello, cui Ł rimesso il compito di riesaminare il primo giudizio sulla base del motivo di impugnazione proposto dall’imputato che contestava l’insufficienza degli elementi di prova, ha pienamente adempiuto ai propri doveri processuali specificamente sollecitati dalle parti.
¨ evidente, cioŁ, che l’acquisizione delle videoriprese, che non erano state ritualmente trasmesse insieme alla relazione di servizio, costituisce, in presenza di una motivata contestazione della difesa, un atto istruttorio ritenuto necessario nella discrezionalità del giudicante.
3.1. Si Ł da tempo chiarito che «la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre d’ufficio, a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’istruzione ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio piø meditato e piø aderente alla realtà dei fatti che Ł chiamato a ricostruire» (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258320 01).
La Corte ha, in particolare, precisato che, qualora l’attivazione dei poteri officiosi sia sollecitata dal pubblico ministero, l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base a un compendio probatorio non completo, e a bloccare quindi ogni integrazione in senso a lui sfavorevole, non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità, anche a costo di sacrificare l’ulteriore interesse statale alla rapida definizione del processo, perseguito incentivando la scelta del rito abbreviato.
Tali conclusioni valgono, per il principio della parità tra le parti processuali, anche per la richiesta della difesa che contesti la sufficienza degli elementi probatori acquisiti dal primo giudice, così investendo quello di secondo grado del compito di rispondere alla doglianza difensiva, vuoi giudicandola infondata, vuoi integrando il panorama probatorio per verificare la fondatezza dell’impugnazione.
Si ricordi, del resto, che la soluzione non Ł dissimile per quanto riguarda l’integrazione probatoria disposta in primo grado nel corso del giudizio abbreviato ( ex multis , Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01), perchØ la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto a essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito.
3.2. Sulla base di tali specifici elementi, dunque, non appare affatto viziata la decisione della Corte d’appello di acquisire le videoriprese della scena del crimine per giungere alla conferma della identificazione dell’indagato che la difesa contestava.
¨, infine, inammissibile la doglianza concernente il difetto di elementi per giungere all’identificazione dell’imputato quale autore dei fatti poichØ il giudice di appello ha indicato, senza alcuna smentita, che la visione del filmato consente l’identificazione dell’imputato, anche per mezzo degli indumenti dallo stesso indossati nella circostanza e sequestrati nella sua abitazione dopo l’incendio, come peraltro avevano già indicato gli operanti.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME