Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO DI CARIDA’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello d Brescia ha parzialmente riformato – limitatamente al trattamento sanzionatori la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per più reat bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alle società “RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“;
che il primo motivo – con il quale il ricorrente deduce il vizio di motiva – tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutaz effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione fatti, al di fuori dell’allegazione di effettivi e specifici travisamenti di p esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli eleme fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via escl riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, 207944);
che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di compl dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezi quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nell discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che, in ragione della sua natura eccezionale, cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istrutt dibattimentale solo qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incomb istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal tes medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/201 COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236) che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato l’oggettiva nec dell’incombente istruttorio richiesto;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.