Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19276 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19276 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma con la quale NOME COGNOME è stato condanNOME per il reato di cui all’art. 73, co. 5, del D.P.R. n. 209/1990.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità decadenza in relazione agli artt. 468, 495 comma secondo, 603 c.p.p., art. 6 comma terzo lett d) CEDU, art. 111; mancata assunzione di una prova decisiva; nullità delie ordinanze istruttorie della Corte, violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost, art. 6 comma terzo lett d) CEDU, illegittimo diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
Il ricorso è manifestamente infondato perché, al netto delle violazioni di legge denunciate, propone una lettura del dato probatorio alternativa rispetto a quella operata dal giudici in maniera conforme nel doppio grado di giudizio, con motivazione, congrua, non manifestamente illogica, finendo con il sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo parametri diversi da quelli adottati dai giudici di merito, sia pure attraverso la rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Le sentenze conformi non hanno mancato di ricostruire i fatti per cui è processo che sono caduti sotto la diretta osservazione degli agenti operanti e che hanno dato luogo all’arresto del COGNOME, cui è seguito, in sede di convalida dell’arresto, l’esame in contraddittorio del verbalizzante sulla cui attendibilità, a ben vedere, neppure il ricorrente pone ragioni di critica. La Corte territoriale ha rilevato che COGNOME, dopo avere ricevuto da un altro individuo una banconota, ha riposto immediatamente il denaro all’interno del borsello tipo marsupio allacciato alla cintola, poi si è avviciNOME alla finestra al piano terra di un edificio abbandoNOME da cui ha prelevato, da una fenditura un contenitore di colore arancio dal quale ha estratto qualcosa che ha ceduto al secondo individuo ponendogliela tra le mani per poi richiudere il contenitore e riporlo nuovamente nel punto da cui l’aveva prelevato. Intervenuti gli agenti di P.G. i due individui si davano alla fuga ma il COGNOME veniva fermato e nel marsupio legato alla cintola erano rinvenuti 295 euro in biglietti di vario taglio accartocciati e ripos alla rinfusa; in dosso il COGNOME deteneva un sacchetto plastificato con frammenti di marijuana del peso di gr. 3,67 mentre nella fenditura era rinvenuto un contenitore di plastica di colore arancione con all’interno dieci involucri ternnosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina.
La Corte territoriale escluso alcun motivo per dubitare dell’attendibilità delle evenienze di fatto riportate nel verbale di arresto e ripercorse dall’operante nella relazione svolta riscontrate dagli elementi obiettivi desumibili dai verbali di perquisizione e sequestro in atti ha respinto la richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’espletamento della perizia dattiloscopica sulla contenitore di plastica e l’acquisizione della telecamera di sorveglianza, spiegando che si trattava di richieste meramente esplorative e comunque non necessarie ai fini del decidere, anche alla luce degli argomenti spesi dal primo giudice che ha dato conto della esaustività e della gravità delle prove a carico del COGNOME.
Con tutti i dettagli ricostruttivi dell’intera vicenda la difesa non si confronta, sal a proporne la sostituzione con una versione alternativa, ossia che fosse COGNOME l’acquirente, mediante una ricostruzione meramente in fatto, argomento difensivo che le sentenze conformi superano logicamente e coerentemente con le emergenze acquisite sulle quali si sono diffusamente trattenute.
La Corte territoriale non ha, dunque, mancato di motivare in relazione alla mancata assunzione di quella che la difesa propone come prova decisiva·evidenziando che la perizia dattiloscopica è del tutto irrilevante stante la piena prova della detenzione da parte dell’imputato della cocaina sequestrata, occultat anella fenditura adibita a precario deposito della sostanza ed alla circostanza che quanto ai filmati della telecamera di sorveglianza, non vi è neppure certezza che la stessa inquadrasse l’area in cui si sono svolti i fatti. Ha poi concluso che la richiesta di rinnovazione non poteva essere accolta considerate le argomentate e coerenti motivazioni del giudice di primo grado che aveva dato conto dell’esaustività e della gravità delle prove a carico dell’imputato.
Sul punto, questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. (cui correttamente deve riferirsi la richiesta di integrazione in appello) è subordinata a specifiche condizioni, e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello. Più in particolare, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 7, n. 36410 del 10/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996 – 02, Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv.
262620 -01- 01). Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte territoriale ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, valutando la completezza della piattaforma probatoria.
Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025
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