Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il 16/04/1970
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, aggravati dall’aver cagionato un danno di rilevante gravità e dall’aver commesso più fatti di bancarotta, in relazione al falliment della RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in data 02.05.2013, e l’aveva condannato alla complessiva pena di anni quattro e mesi sei di reclusione – ha annullato la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna per il reato di bancarotta documentale, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, e ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione per il residuo reato di bancarotta patrimoniale, esclusa la circostanza aggravante della pluralità di fatti.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME che svolge quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata alla escuss del teste NOME COGNOME quale mandatario di Unicredit Leasing, sulla circostanza dell’avvenuta restituzione di tre mini escavatori di cui alla contestazione sub 2. P sto che il rigetto è stato determinato dalla mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta, è dedotta la contraddittorietà della decisione, che avrebbe dovuto ammettere la rinnovazione proprio al fine di acquisire il documento a supporto dell’avvenuta restituzione del bene alla società concedente.
2.2. Erronea applicazione della legge fallimentare ( artt. 216 n. 1 – 72 – 62 quater) e correlati vizi della motivazione, lamentando che in virtù della denegata rinnovazione istruttoria, l’imputato non è stato in grado di dimostrare l’insussistenza della condotta distrattiva relativamente ai beni locati, restituiti alla società concedente, come da ricevut di consegna allegata al ricorso.
2.3. Erronea applicazione di legge, con correlati vizi di motivazione, in punto di trattamento sanzionatorio, in violazione del principio di proporzionalità della pena. Si duole il ricorrent dell’immotivata rideterminazione della pena, da parte della Corte di appello, che, pur dopo l’annullamento pronunciato in relazione al delitto di bancarotta documentale, ha mantenuto una pena eccessivamente severa- ridotta di soli due mesi rispetto alla sentenza del primo giudice – senza individuazione della pena base e senza esplicitazione del calcolo operato.
2.4. Con il quarto motivo ci si duole dell’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni, con P.E.C. del 07/1)/2024, con le quali insiste nei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato,in modo assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, il primo.
1.Come premesso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, finalizzata escussione del teste NOME COGNOME nella qualità di mandatario di Unicredit Leasing, sulla circostanza dell’avvenuta restituzione, da parte della fallita, di tre mini escavato acquisiti in locazione finanziaria, di cui alla contestazione sub 2; rigetto che è stato determinato dalla mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta.
2. In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la riassunzione di prove.già acquisite o l’assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione cheflati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere GLYPH di GLYPH decisività(Sez. 5, n. 43464 del 09/05/2002,Rv. 223541;conf. Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239341, Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334): cosicchè, in tali ipotesi, è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 -01).
2.1. Nel caso di specie, la deduzione incentrata sull’esame testimoniale avente a oggetto la riconsegna dei beni concessi in leasing si presentava dotata della necessaria rilevanza e decisività, in quanto finalizzata a escludere la fattispecie distrattiva relativamente a tali ben 2.2. La decisione della Corte di appello, di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttor si presenta erronea perché, come detto, la Difesa ricorrente aveva incentrato l’istanza ex art. 603 cod. proc. pen. sulla necessità di prova dichiarativa, chiedendo l’escussione del funzionario di banca in grado di riferire sulla dedotta circostanza, mentre la Corte di appello ha motivato il diniego sul rilievo della mancata allegazione di documentazione a supporto della richiesta. Da qui la intrinseca illogicità della decisione della Corte di appello, che negato la rinnovazione della prova dichiarativa per non essere stato allegato un riscontro documentale affatto necessario, manifestandosi la prova dichiarativa attraverso l’oralità, che concretizza una trasmissione di conoscenze mediante il linguaggio, non mediata da nessun’altro strumento comunicativo al di fuori della voce del dichiarante.
2.3. Erra, dunque, la Corte di appello nel negare ingresso alla rinnovazione istruttoria avente a oggetto una prova dichiarativa pretendendo una allegazione documentale dimostrativa del tema di prova, la quale deve formarsi, invece, nel contraddittorio orale.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in merito alla richiesta di rinnovazione istruttoria, restand assorbiti, ma non preclusi gli ulteriori motivi, anche quelli relativi al trattame
sanzionatorio, per il quale la sentenza impugnata manca di una specifica esplicitazion criteri di determinazione della pena base e del calcolo degli aumenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte appello di Roma.
Clì deciso in Roma, il 10 ottobre 2024
Il Con gliere estensore