Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che si è associato alle conclusioni del Proc. Gen., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che, in riforma della decisione assolutoria assunta dal Giudice dell’udien preliminare di Catania all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha condan l’imputato, quale amministratore di fatto della società di capitali RAGIONE_SOCIALE, in ord delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
La difesa con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c proc. pen. per violazione di norme processuali in relazione all’art. 192, commi 2 e 3, cod. pr pen. e per vizio di motivazione, censura la decisione della corte territoriale sotto diff profili.
2.1 Evidenzia, in primo luogo, che la corte territoriale, nel ribaltare la decisione del giu primo grado, che aveva assolto l’imputato dai reati a lui ascritti per insussistenza del fat pervenuta alla condanna ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dall’amministratore di dir e dal liquidatore della fallita in merito al ruolo svolto dal COGNOME all’interno della comp sociale, senza considerare, per un verso, che le stesse, peraltro contraddittorie tra l provenivano da soggetti coinvolti nell’attività e, pertanto, interessati ad attenuare le p responsabilità, e, per altro verso, che quelle provenienti dall’amministratore di di risultavano smentite dalla documentazione in atti.
2.2 In secondo luogo, censura la decisione della corte territoriale nella parte in cui ha attr all’imputato il ruolo di amministratore di fatto in ragione dell’esito di accertamenti patrim ritenuti inconciliabili con il mancato esercizio, da parte dello stesso, di attività pr nonché sulla base di operazioni finanziarie, che avevano influito sul destino della RAGIONE_SOCIALE intervenute tra quest’ultima e altre due società di cui il COGNOME era titolare, espressione d collegamento tra le tre compagini sociali.
2.3 Lamenta, inoltre, la genericità delle dichiarazioni rese dall’amministratore di una d società diverse dalla fallita, e a questa ritenute collegate, in quanto inidonee a riscont «thema decidendum».
2.4 Censura, infine, l’assenza, nella decisione della corte territoriale, di una motiva rafforzata, necessaria in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto all’ultimo dei profili censurati.
La difesa ha osservato che, dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla formu assolutoria utilizzata, il giudice aveva escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo dei contestati in ragione dell’assenza di un compendio probatorio idoneo a ritenere fondate l dichiarazioni rese dai testi, in quanto prive del necessario riscontro all’asserito r
amministratore di fatto ricoperto dal COGNOME, là dove, diversamente, la corte territoriale pervenuta al ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado, limitandosi a valutare interpretare diversamente il compendio probatorio in atti.
Nel ribaltare la decisione assolutoria di primo grado, la corte territoriale non ha dispos rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
L’art. 1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n. 103 ha inserito all’art. 603 del codice di ri comma 3-bis, secondo cui, nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha affermato che il detta normativo di cui al citato comma dell’art. 603 cod. proc. pen. è applicabile anche al abbreviato non condizioNOME qualora il giudice di appello, sulla base di un diver apprezzamento degli apporti dichiarativi assunti in sede di indagini, intenda riform l’assoluzione pronunciata in primo grado, stante la stretta correlazione tra il dover motivazione rafforzata in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il dovere rinnovazione della istruzione dibattimentale e i limiti alla reformatio in peius. In particolare, si è evidenziato che la rinuncia dell’imputato al contraddittorio nel giudizio di primo grado «no premio sulla esigenza di rispettare il valore obiettivo di tale metodo ai fini del ribalt della decisione assolutoria» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).
Di qui, la conseguenza che, anche nel giudizio abbreviato, l’obbligo della motivazione rafforzat è destiNOME a operare attraverso l’effettuazione obbligatoria di una istruttoria, sebbene espletata nel giudizio di primo grado, nel caso in cui la valutazione della prova dichiarativ decisiva.
Tanto premesso, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di di secondo il quale, nell’ipotesi in cui la decisione d’appello pregiudizievole per l’imputato dip da una nuova valutazione delle prove dichiarative o di parte di esse, incombe sul giudice appello, prima di decidere, l’obbligo di rinnovare l’esame delle persone che le hanno rese, maniera tale da poter apprezzare dalla voce dei dichiaranti, nel contraddittorio, il senso portata delle stesse (Sez. U, n. 27620 :el 28/04/ 2016, COGNOME, Rv. 267487-01).
Solo una volta rinnovata l’istruttoria, il giudice sarà libero di procedere in contrario avv giudice di primo grado e, quindi, di condannare l’imputato, fornendo una motivazione rafforzata che, ove sia congrua e coerente con la prova espletata, resta incensurabile in sed di legittimità (Sez. U, n. 14426 del 28/01/ 2019, Pavan, Rv. 275112).
Nel caso di specie, la corte d’appello ha ribaltato completamente gli esiti assolutori pronuncia di primo grado, interpretando diversamente lo stesso materiale istruttorio d
fie
giudizio abbreviato, senza procedere a una qualche forma di integrazione della piattaforma probatoria attraverso lo strumento della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prev dall’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., limitandosi, invece, a operare una mera lettu alternativa del compendio probatorio acquisito agli atti e, quindi, a strutturare il proprio percorso valutativo, idoneo a comprovare le ragioni a fondamento della opposta tesi, su valutazioni del tutto confliggenti con le determinazioni assunte nel precedente grado giudizio.
I giudici d’appello, così operando, hanno violato l’obbligo di disporre la rinnovaz dell’istruttoria dibattimentale stabilito dalla legge, obbligo che, ai sensi dell’art. 603, c bis, cod. proc. pen., vale per qualsivoglia prova dichiarativa cui si debba dar corso e che, non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi diritto di difesa.
Dalle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento del profilo di ricorso con il quale l difesa dell’imputato ha dedotto l’assenza di una motivazione rafforzata, rimanendo assorbiti restanti.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Catania.
Così deciso il 15 ottobre 2025.