Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42612 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42612 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha riformato, a soli fini civili, la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per lesioni personali ed altri reati commessi nel contesto di un alterco intervenuto il 18 agosto 2011 a Gallipoli, nel corso del quale, per quanto descritto nel capo di imputazione, la persona offesa NOME COGNOME, costituitasi parte civile, sarebbe stata colpita con un attrezzo metallico.
Il giudizio di appello era stato introdotto dal gravame interposto dalla parte civile, persona che è stata pure sentita, nel corso del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La rinnovazione istruttoria non ha riguardato ulteriori prove dichiarative.
Nei confronti della citata sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo di comune difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denunciano vizio di motivazione con riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello della parte civile per genericità, che gli attuali ricorrenti avevano formulato con memoria scritta dinanzi alla Corte di appello.
2.2. Deducono poi, in distinti motivi, diversi vizi (dalla violazione di legg processuale alla mancata assunzione di prova decisiva al vizio di motivazione) relativi al dedotto malgoverno della rinnovazione istruttoria da parte della Corte di appello.
Ricordano come il giudice di primo grado abbia revocato l’ammissione dei testi a difesa, una volta valutata come inattendibile la principale fonte di accusa, vale a dire la testimonianza della persona offesa COGNOME.
La Corte di appello ha proceduto alla rinnovazione istruttoria riassumendo solo la COGNOME, travisando l’asserito riscontro costituito dalla teste NOME (la cui audizione non è stata rinnovata) e non assumendo i testi a difesa, non sentiti dunque né in primo né in secondo grado. Ne sarebbe derivata una sentenza sfavorevole, tutt’altro che sostenuta da motivazione rafforzata, ma piuttosto derivante da una diversa ricostruzione del fatto, non in grado di scalfire il ragionevole dubbio motivato dal primo giudice e non preceduta dalla doverosa e completa rinnovazione istruttoria.
a.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cu all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
La Corte di appello ha motivato implicitamente sulla dedotta inammissibilità dell’atto di impugnazione in ragione della sua genericità, nel momento stesso in cui ha esaminato i motivi di impugnazione, evidentemente ritenendoli ammissibili.
Del resto, il punto centrale della decisione è rappresentato dal giudizio di attendibilità della testimone COGNOME: a fronte dell’inattendibilità ritenuta dal prim giudice, la Corte di appello ha giudicato ammissibilmente dedotto il punto della decisione; rinnovata la prova, ha deciso in conformità.
Il ricorso, che come si ripete riguarda solo gli interessi civili, è nel rest ammissibile.
Non si applica, tuttavia, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede in tal caso che la Corte rinvii per la prosecuzione alla sezione civile competente, dal momento che la nuova norma si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta i epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell’art. 99-bis del predetto d. Igs. n. 150 del 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036).
Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, «il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d’ufficio, a rinnovare l’istruzione dibattimentale anche successivamente all’introduzione del comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Crennonini, Rv. 281228); successivamente, cioè, alla norma che ha previsto espressamente tale obbligo nel caso di «appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa».
L’obbligo di rinnovazione riguarda, naturalmente, le sole prove dichiarative «incidenti in maniera decisiva sulla decisione» (pag. 7 della citata sentenza Crennonini).
Richiamando la precedente sentenza Troise (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272431), le Sezioni Unite ricordano come «la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello, in mancanza di elementi sopravvenuti, non può basarsi su una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma richiede una “forza persuasiva superiore”, tale da far venire meno “ogni ragionevole dubbio”», e ciò anche nel caso in cui si discuta solo della responsabilità civile.
La regola processuale posta dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell’ordinamento, «la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge» (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, A., Rv. 281661).
Ed ancora: «ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per “motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa” devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell’attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato» (Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987; conf. Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, NOME, Rv. 279146).
Alla luce delle premesse ermeneutiche appena ricordate, il ricorso va accolto e la sentenza annullata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello: il giudizio di rinvio, ricorda ancora la sentenza Cremonini, si configura come giudizio civile nel quale le regole probatorie non sono quelle del processo penale e che vede due parti – attore e convenuto – in posizione di parità tra loro (cfr. Corte Edu, Sez. 5, 17 marzo 2020, Vasilea c. Bulgaria, richiamata dalle Sezioni Unite).
La sentenza di primo grado aveva giudicato inattendibile la persona offesa COGNOME – in ragione delle contraddizioni emerse nelle differenti dichiarazioni rese – ed aveva valorizzato la deposizione della teste NOME che, presente all’alterco, aveva escluso ogni contatto fisico tra i protagonisti (pag. 6 dell
sentenza di primo grado). Alla luce di ciò, ritenuto superfluo ascoltare la versione dei testi a difesa, aveva revocato l’ordinanza annmissiva degli stessi.
La sentenza di secondo grado è giunta ad opposta conclusione, superando il dubbio del primo giudice, dopo aver riassunto la sola deposizione della teste COGNOME ed aver dato conto dell’irrilevanza delle contraddizioni emerse nelle differenti sue dichiarazioni, contraddizioni che riguarderebbero meri argomenti di contorno, non essenziali (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata).
Nel far ciò, la Corte di appello ha affermato, senza giustificarlo, che le dichiarazioni della COGNOME troverebbero conferma in quelle della teste NOME, «persona estranea alle parti contendenti, che assisteva da lontano all’alterco» (ibidem); dalla sentenza di primo grado si evince invece che la NOME abbia dichiarato di non aver visto alcun contatto tra i contendenti e, del resto, la Corte di appello non ha proceduto a rinnovazione istruttoria sul punto.
Prosegue il ragionamento della Corte di appello affermando che «non è apparso assolutamente necessario al fine del decidere» assumere i testi a difesa, vale a dire quei testi che il primo giudice aveva revocato sul presupposto dell’inattendibilità della tesi d’accusa: testi, mai dunque sentiti né in primo né in secondo grado, la cui audizione sarebbe funzionale al dispiegarsi di un pieno contraddittorio, essendo stati indicati al fine di smentire l’ipotesi accusatoria.
Conclude la Corte nel senso che, vertendosi ormai in materia di illecito aquiliano (stante il rilievo solo civilistico dell’impugnazione), il criterio adottare è quello del «più probabile che non», richiamando Corte cost. 7 luglio 2021 n. 182.
La sentenza del giudice delle leggi appena ricordata, in effetti, fa riferimento (§ 14.1 del “considerato in diritto”) alla possibilità di un giudizio sul responsabilità civile, dinanzi al giudice penale, svincolato sia dal criterio del “ragionevole dubbio” che dalle regole probatorie civili. La questione alla quale la Corte costituzionale era chiamata a rispondere (e cui ha risposto con una sentenza interpretativa di rigetto) riguardava la compatibilità della diversa norma di cui all’art. 578 cod. proc. pen. (che opera a seguito di una prima pronuncia di condanna ai fini penali) con la presunzione di non colpevolezza, e si riferiva per l’appunto ad un giudizio ai sensi dell’art. 573 cod. proc. pen., secondo la formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, che vedeva protagonista il giudice penale, chiamato ad affrontare quel giudizio «con le forme ordinarie del processo penale».
Pertanto, la Corte di appello ha in qualche modo rivendicato la possibilità, secondo lo strumento processuale che era chiamata ad applicare, così come interpretato dalla Corte costituzionale (al diverso fine, si ripete, di rispondere ai dubbi di legittimità dell’art. 578 cod. proc. pen.), di applicare il meno garantistico
criterio del “più probabile che non” e, contemporaneamente, di operare tale giudizio apprezzando liberamente la testimonianza della parte civile (cioè le dichiarazioni di quella che civilisticamente è la parte attrice), fino al punto di fondare su di essa soltanto l’affermazione di responsabilità.
Tuttavia, nel far ciò la Corte di appello non ha rispettato il principio di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., omettendo la riassunzione di quella prova dichiarativa (testimonianza NOME) che secondo le stesse premesse del proprio ragionamento si poneva come decisivo elemento di riscontro alla deposizione della parte civile.
Inoltre, e sulla base delle medesime premesse, è evidente il vizio di motivazione laddove non è stata giustificata la decisione relativa alla superfluità dei testi a difesa, mai sentiti, che erano stati introdotti a sostegno del giudizio di inattendibilità della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio
al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 19/09/2023