Rinnovazione Istruttoria: I Limiti Imposti dalla Cassazione nel Giudizio di Rinvio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini della rinnovazione istruttoria in sede di giudizio di rinvio, offrendo importanti chiarimenti sulla natura della perizia e sui limiti del ricorso. La decisione sottolinea come le richieste probatorie debbano essere strettamente pertinenti all’oggetto del nuovo giudizio, così come delineato dalla precedente sentenza di annullamento della stessa Cassazione.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per i reati di tentato omicidio e tentata rapina aggravata. La Corte di Appello, giudicando in sede di rinvio a seguito di un annullamento parziale disposto dalla Corte di Cassazione, aveva riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena. La precedente sentenza della Cassazione aveva infatti circoscritto il nuovo giudizio alla sola rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
Nonostante ciò, la difesa dell’imputato ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, basato su un unico motivo: il vizio di motivazione in relazione al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria. In particolare, era stata richiesta una perizia psichiatrica per accertare l’imputabilità e la capacità processuale del ricorrente.
La Questione della Rinnovazione Istruttoria nel Giudizio di Rinvio
Il cuore della questione giuridica risiede nei poteri del giudice del rinvio e nella possibilità per le parti di introdurre nuove prove. Il giudizio di rinvio non è un nuovo processo a tutto campo, ma un giudizio ‘chiuso’, il cui perimetro è definito dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. Il giudice del rinvio deve attenersi ai punti di diritto e alle questioni specificamente demandategli.
Nel caso di specie, la Cassazione aveva annullato la precedente sentenza limitatamente alla valutazione del trattamento sanzionatorio. Pertanto, ogni altra questione, inclusa quella relativa all’imputabilità, doveva considerarsi estranea al tema da decidere e, di conseguenza, preclusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di tre argomenti principali, chiari e logicamente concatenati.
In primo luogo, la richiesta di rinnovazione istruttoria per disporre una perizia psichiatrica è stata ritenuta non consentita, poiché i temi dell’imputabilità e della capacità processuale esulavano dal perimetro del giudizio di rinvio, espressamente limitato alla rivalutazione della pena.
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato generico e aspecifico. La difesa si era limitata a riproporre la richiesta senza un reale confronto critico con le ragioni esposte dalla Corte di Appello per motivare il proprio diniego. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento impugnato, non una mera sollecitazione a un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Infine, e in ogni caso, la Corte ha ribadito un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite: la perizia non rientra nel concetto di ‘prova decisiva’. Essendo un mezzo di prova ‘neutro’, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla totale discrezionalità del giudice, la sua mancata ammissione non costituisce un vizio che possa portare all’annullamento della sentenza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti del giudizio di rinvio e sulla richiesta di rinnovazione istruttoria. La decisione serve da monito: le strategie difensive devono essere attentamente calibrate sull’oggetto specifico del giudizio demandato dalla Cassazione. Qualsiasi tentativo di ampliare il dibattito a questioni già definite o estranee è destinato a fallire. Inoltre, viene riaffermato il potere discrezionale del giudice nella gestione dell’istruttoria, specialmente per quanto riguarda l’ammissione di mezzi di prova come la perizia, che non può essere pretesa come un diritto dalle parti.
È possibile chiedere una nuova perizia psichiatrica durante un giudizio di rinvio?
No, se l’oggetto del giudizio di rinvio è stato limitato dalla Cassazione a specifici aspetti, come la sola rideterminazione della pena. Una richiesta di perizia su temi estranei, come l’imputabilità, verrebbe considerata inammissibile perché esula dal perimetro decisionale fissato.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato il motivo del ricorso ‘generico’?
Perché le argomentazioni della difesa erano state formulate senza un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorso si limitava a sollecitare un riesame di elementi di fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità, invece di evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
Una perizia è considerata una ‘prova decisiva’ che il giudice è obbligato ad ammettere se richiesta?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione, la perizia è un mezzo di prova ‘neutro’, la cui ammissione è rimessa alla piena discrezionalità del giudice. Non è un diritto della parte ottenerla e, pertanto, non rientra nel concetto di ‘prova decisiva’ la cui mancata acquisizione vizierebbe la sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45150 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45150 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/01/1991
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7690/2024 del 10 novembre 2023, ha parzialmente riformato la condanna inflitta a ALI IGE FUAD per i reati di cui agli artt. 56, 628 comma 1 e 3, n. 1, e 56 e 575 cod. pen., riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena inflittagli (fatti commessi in Roma il 10 febbraio 2022);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in punto di diniego della richiesta rinnovazione istruttoria, al fine di accertare, mediante perizia psichiatrica, l’imputabi e la capacità processuale del ricorrente, è non consentito in questa sede, poiché i suddetti temi risultavano estranei al perimetro del giudizio di rinvio, espressamente circoscritto all rivalutazione del tema del trattamento sanzionatorio;
che il motivo medesimo, quand’anche suscettibile di incidere sul trattamento sanzionatorio sotto il profilo dell’accertamento della capacità a delinquere dell’imputat ricorrente, è comunque generico per aspecificità, in quanto affidato a doglianze articolate senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore dell’argomentazione ostesa a sostegno del contestato diniego di implementazione istruttoria ed unicamente dirette a sollecitare un non consentito sindacato di elementi in fatto, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794) (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha congruamente e compiutamente dato conto delle ragioni della sua adesione alle conclusioni raggiunte in ordine al tema dedotto nei precedenti gradi di giudizio e dagli esperti pronunciatisi in ambit penitenziario); che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui la perizia non può farsi rientrare nel concetto prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle pa e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente