Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6234 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6234 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’imputato riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell’11/06/2010, in parziale riforma della stessa, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di lesioni perchØ estinto per prescrizione e rideterminava la pena, con riferimento al residuo reato di rapina aggravata, già concesse le attenuanti generiche dal primo giudice in regime di equivalenza alla aggravante, in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, con revoca della pena accessoria della interdizione legale e conferma nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, articolando quattro motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di norme processuali, stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, nonchØ mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento all’art. 176 cod. proc. pen. ed al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., con conseguente mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , d) ed e), cod. proc. pen. Deduce vieppiø violazione dell’art. 6 CEDU.
Al riguardo, richiamando pronunce dei giudici di legittimità, il ricorrente rileva come, essendo stata accordata all’imputato la restituzione nel termine per impugnare, al giudice di appello era preclusa ogni valutazione discrezionale in ordine alla ammissibilità, pertinenza, e rilevanza delle richieste di prova avanzate con l’atto di impugnazione, e tanto piø essendo stata acquisita, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., la denuncia-querela sporta dalla
persona offesa.
Osserva vieppiø il ricorrente come nella specie dovesse trovare applicazione l’art 603, comma 4, cod. proc. pen. nel testo antecedente alla l. 64/2014 e come la lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 176 e 175, comma 2, cod. proc. pen. riconosca all’imputato rimesso nei termini il diritto ad una integrale rinnovazione istruttoria.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 512, 526 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU.
Al riguardo, rileva il ricorrente come la decisione impugnata violi principi costituzionali e convenzionali laddove Ł stata rigettata la richiesta di rinnovazione con riferimento all’esame della persona offesa, dichiarata irreperibile sulla base di argomentazione apodittica, priva di supporto documentale ed in esito a ricerche limitate e insufficienti (non essendo stati attivati canali di assistenza giudiziaria internazionale), con conseguente nullità assoluta ed insanabile ex art 179 cod. proc. pen., e comunque inutilizzabilità, della prova, siccome acquisita in violazione del contraddittorio.
2.3. Con terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192, 526 cod. proc. pen. e 111 Cost., e con riferimento alla attendibilità della persona offesa.
In particolare, il ricorrente rileva come la Corte territoriale non abbia tenuto in debito conto le deduzioni difensive relative alla nota inimicizia etnica tra moldavi e rumeni, alla assenza di refurtiva addosso al COGNOME, nonchØ alla assenza di tracce di sangue sugli indumenti dell’imputato.
Censura quindi come apparente la motivazione sul punto e siccome fondata unicamente sulle dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., senza che siano stati individuati elementi obiettivi di riscontro, con violazione del disposto di cui all’art. 192 cod. proc. pen.; censura altresì la motivazione siccome manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto sufficiente il mero mancato reperimento della persona offesa per giustificare la acquisizione delle sue dichiarazioni a norma dell’art. 512 cod. proc. pen.
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62 -bis , 62, comma 1, n. 4, 133 cod. pen.
Censura, al riguardo, il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di mera equivalenza e la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., siccome basata sulla considerazione delle violente modalità del fatto e sganciata dai parametri normativi, nonostante il modestissimo valore della refurtiva.
Insta pertanto per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchØ della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sØ i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, COGNOME Rv. 280027 – 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione
asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME Monica, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed altri, Rv. 251528 -01).
1.2. Non Ł inoltre consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (S ez. U, n. 29541 del16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 05; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551 -01). Invero, l’inosservanza di disposizioni della Costituzione, non inclusa tra i motivi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poichØ le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost.
1.3. Ciò premesso, i motivi di ricorso sono in parte aspecifici e generici e in parte manifestamente infondati.
1.4. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado attribuisce all’imputato il diritto di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite, ferma restando la valutazione di pertinenza e di rilevanza, da parte del giudice di appello, delle prove ‘nuove’ (non previamente assunte) richieste.
1.4.1. L’art. 603, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dalla legge n. 67/2014 ma ancora applicabile nel presente caso ai sensi dell’art. 15 -bis della stessa legge, deve, infatti, essere coordinato con l’art. 176 cod. proc. pen., che ha sempre consentito «la rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere» con l’unico limite della sua possibilità, e con la stessa norma dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., interpretata alla luce dell’art. 6 della Convenzione EDU.
Tale coordinamento Ł stato effettuato, dalla giurisprudenza di legittimità, seguendo due diversi orientamenti -il primo, piø risalente, che attribuisce al giudice di appello il compito di valutare l’effettiva necessità della rinnovazione, ed il secondo che ritiene che la rimessione in termini ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. attribuisca all’imputato, già contumace, il diritto alla integrale rinnovazione dell’istruttoria – ben descritti nella sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 51041 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268944 – 01, che ha aderito a quello piø recente, perchØ ritenuto applicare meglio i principi della Corte EDU.
Tale orientamento Ł rimasto prevalente, pur con qualche differenza tra le pronunce che attribuiscono comunque al giudice di appello il potere-dovere di valutare la pertinenza e rilevanza delle prove di cui Ł chiesta la rinnovazione (Sez. 1, n. 49347 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285576 – 01; Sez. 6, n. 42912 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 274202 -01), e quelle che ritengono invece preclusa ogni valutazione in ordine all’ammissibilità, pertinenza e
rilevanza in relazione alle prove già assunte, ferma restando comunque la sottoposizione a tale valutazione della richiesta di prove nuove, non assunte nel giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 29821 del 05/04/2023, B., Rv. 284981-01; Sez. 1, n. 13733 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278995 -03).
L’orientamento oggi prevalente, che riconosce all’imputato, rimesso in termini ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. il diritto ad una integrale rinnovazione della istruttoria svolta, non limitata dalla valutazione del giudice di appello circa la sua necessità, deve essere confermato. E’ evidente, infatti, che solo in tale modo Ł assicurato il diritto dell’imputato già contumace, e rimesso in termini per appellare la sentenza di condanna, al pieno contraddittorio, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
1.4.2. Alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la decisione della Corte di appello risulta corretta e non censurabile in questa sede.
Invero, quanto alla richiesta di audizione dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, qualificata come richiesta di prove nuove, mai assunte nel processo di primo grado, il giudice di appello ha esercitato i poteri attribuitigli dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., come riconosciuto anche dall’orientamento interpretativo piø rigoroso sopra indicato.
Deve quindi ritenersi correttamente motivato il diniego della Corte di appello in merito all’audizione di COGNOME e COGNOME, sulla base della considerazione che non Ł allegato che essi possano e intendano riferire fatti utili per la decisione, non avendo detti testi assistito alla aggressione e potendo solo confermare circostanze non controverse, non potendo portare elementi a discarico con riferimento alla esistenza di lesioni documentate dal referto di pronto soccorso e riscontrate dai poliziotti intervenuti (pag. 4 della sentenza impugnata).
1.4.3. Quanto alla richiesta di escussione della persona offesa, la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione, ha motivato facendo riferimento alla impossibilità di rintraccio del NOME già accertata, ed alla assenza di sopravvenuti elementi di collegamento tra il soggetto da ricercare e il paese di origine (pagg. 3-4 della sentenza impugnata).
A seguito di esaustive ricerche il COGNOME NOME Ł risultato irreperibile (vds. verbale di vane ricerche e allegati a ffgg. 36 e ss.) e non Ł stato dedotto dall’imputato alcun elemento sopravvenuto sulla reperibilità del teste. La Corte di appello ha quindi dato conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto in punto di imprevedibilità della irripetibilità dell’atto, trattandosi di soggetto dotato di permesso di soggiorno, radicato sul territorio, e di ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante all’estero in assenza di precisi elementi di collegamento in tal senso (vds. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione dell’art 176 cod. proc. pen., secondo cui la rinnovazione Ł disposta «a richiesta di parte e in quanto sia possibile».
D’altro canto, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e sarebbero non esigibili secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022,
P., Rv. 283129 – 01).
La censura del ricorrente si pone dunque anche come generica nella misura in cui non si confronta con la motivazione addotta nella sentenza impugnata e non allega elementi in
grado di scardinare il ragionamento operato sul punto.
1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Il motivo risulta peraltro anche generico e manifestamente infondato nella misura in cui deduce una nullità assoluta e insanabile per violazione degli artt. 512, 526 cod. proc. pen. laddove, di contro, le dichiarazioni predibattimentali sarebbero in ipotesi inutilizzabili se acquisite in difetto dei presupposti normativamente previsti per il loro accesso al fascicolo per il dibattimento, ipotesi, tuttavia, per quanto esposto al punto precedente, non ricorrente nella specie.
1.6. Il terzo motivo di ricorso Ł generico e meramente reiterativo del motivo di appello.
Invero, la attendibilità della persona offesa Ł stata ritenuta conformemente nei gradi di merito e la Corte di appello ha esposto, con motivazione congrua e compiuta, gli elementi di riscontro che hanno corroborato il contenuto del dichiarato del NOME (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha dunque fatto anche corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purchØ rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 01; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 03 ).
In particolare, nella specie, la attendibilità del NOME risulta verificata dai giudici di merito avuto riguardo alle circostanze in cui queste venivano rese, nella immediatezza agli agenti intervenuti,risultando anche corroborate dalle vistose ferite che il soggetto presentava e dal fatto che proprio sulla base delle indicazioni fornite gli agenti rinvenivano l’imputato, ancora sul luogo dei fatti, insieme ad altro soggetto, indicato da NOME come partecipe alla aggressione, sulla cui persona veniva rinvenuto il telefono cellulare sottratto alla vittima.
1.7. Il quarto motivo risulta in parte manifestamente infondato e in parte generico. Con esso il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, non allega elementi per censurare il giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice, limitandosi ad opporre, per sostenere la applicabilità dell’art. 62 n. 4 cod. pen., il valore economico della refurtiva.
Di contro, correttamente, con motivazione logica e congrua, nonchØ aderente alle risultanze istruttorie, la Corte di appello ha dato rilievo ostativo alle modalità violente della aggressione ed alle conseguenze lesive dell’azione, sia per escludere un piø favorevole bilanciamento delle concesse attenuanti generiche, sia per il diniego di attenuante in parola.
La Corte ha dunque fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 62 n 4 cod. pen., che richiede che, congiuntamente alla speciale tenuità del danno patrimoniale, ricorra anche la speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso, evento che nella specie non può in alcun modo ritenersi tale, avuto per l’appunto riguardo alle modalità violente accertate (calci e pugni) ed al danno e al pericolo cagionati alla integrità fisica della vittima (emoftalmo con possibile scoppio del bulbo oculare, oltre varie ferite lacero contuse).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla pronuncia, si
stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME