Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41001 Anno 2023
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 5 Num. 41001 Anno 2023 Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME RENATA
Data Udienza: 19/09/2023
1.Con sentenza del 9.2.2022 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia assolutoria emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, impugnata da parte civile COGNOME NOME, che aveva assolto il predetto dai reati di cui agli artt. 61 323 cod. pen.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, trami difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva limitatamente ai casi previsti dall’art. 495. comma 2, c.p.p. La Corte di appello dì Lec ritenuto di non procedere alla rinnovazione dibattimentale ritualmente richiesta dalla civile relativamente alla escussione del teste COGNOME NOME in quanto l’obbligo di n istruzione sussisterebbe solo allorché alla sentenza di riforma dell’assoluzione si perve sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche, come nei cas che occupa, attraverso una mera rivalutazione della prova documentale. Erra la Corte territoriale sul punto non avendo osservato il principio per cui il giudice di ap è obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale anche nel caso di impugnazi della sola parte civile, e ai soli effetti civili, quando la sentenza di condanna del g appello sia fondata su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarat ritenuta decisiva dal primo giudice. La mera rivalutazione della prova documentale n giudizio di appello che avrebbe esentato la Corte dal procedere nuovamente all’ascolto de teste COGNOME COGNOME ha mai avuto luogo, essendosi invece proceduto ad una nuova classificazione delle dichiarazioni attribuendo lo stigma della veridicità ad al negandole ad altre; ciò è stato fatto negando la necessità di un nuovo esame del test COGNOME per il fatto che costui avesse già rilasciato sommarie informazioni testimo utilizzabili in virtù del consenso prestato dalle parti; tuttavia tali sommarie informaz non contengono tutte le dichiarazioni del teste sussistendone altre in un supporto magnetico c.d. – contenente la registrazione di un colloquio tra il teste e l’odierna parte civile, andato distrutto proprio nella parte di interesse per il processo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manìfesta illogicità della motivazione. Si riportano stralci di deposizioni e di passaggi della sentenza impugn assumendo che vi siano delle contraddizioni nel testo di essa che vengono espressamente indicate riportandosi i relativi punti argomentativi; indi, si conclude che la contrad costituisce una conseguenza di quella ricostruzione parziale evidenziata col primo motiv mancante di quanto contenuto nel C.D. andato parzialmente distrutto proprio nell
sequenza di interesse ai fini dell’accertamento dei fatti narrati da COGNOME (confermat teste COGNOME NOME deceduto medio tempore), che non è smentito da nessun’ altra fonte escussa; le dichiarazioni della parte civile avrebbero potuto essere confermate dibattimento da COGNOME il cui ascolto non è stato, invece, ammesso.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi pro al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
i difensori dell’imputato hanno insistito nella declaratoria di inammissibilità ovve rigetto del ricorso, condividendo gli argomenti esposti nella requisitoria del P.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI! ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttame argomentato in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istrutto prova indicata dal ricorrente – escussione del teste COGNOME – non essendosi limita evidenziare che l’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. riguarda solo le prove dichiarative, non a quelle documentali – laddove la richiesta in esame inerisce comunque a dichiarazioni sia pu rese in sede di indagini preliminari – avendo essa piuttosto messo in evidenza come nel ca di specie si versi nell’ipotesi della conferma della pronuncia assolutoria e non in que ribaltamento rispetto alla quale vige la regola di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod pen., che in ogni caso opera nel caso in cui si giunga ad una diversa valutazione della p dichiarativa, non anche quando si ribalti la pronuncia di primo grado per una div valutazione del complessivo compendio probatorio; laddove peraltro – non manca di evidenziare la Corte territoriale – nel caso di specie le dichiarazioni di COGNOME COGNOME acqu atti hanno trovato risconto in altre emergenze probatorie sicché di esse non vi è ragio dubitare; né il ricorrente ha indicato le ragioni specifiche a sostegno della c rinnovazione.
E’ solo il caso di aggiungere che questa Corte di legittimità, con la sentenza Sez. 5716 dei 08/07/2019 Ud. (dep. 13/02/2020), Rv. 278322 – 01, ha già, condivisibilmente chiarito che nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in app senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico minist appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazi dell’art. 603, comma 3-bis’ cod. proc. ben., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamen
peius” della decisione assolutoria; e che il giudice d’appello, che confermi la senten proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti a valutazione della prova dichiarativa, non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibatti in quanto tale obbligo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell’ol ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere (Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 – 02); e ciò non può che valere anche nel caso in cui ad impugnare la pronuncia assolutoria sia stata la parte civile.
Si è, in sostanza, precisato che il campo applicativo della regula iuris prevista dalla disposizione di cui all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. non comprende ipotesi diverse da que di ribaltamento in chiave di condanna tra primo e secondo grado, sicché non soggiace, ex se all’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa la sentenza di conferma dì quel assoluzione già emessa in primo grado; e si tratta quindi in tal caso piuttosto di richi rinnovazione soggetta alle ordinarie regole, implicanti, tra l’altro, valutazioni in t necessità ovvero di impossibilità di decidere allo stato degli atti; laddove nel caso di non si sono delineate, da parte del richiedente, neppure le specifiche ragioni della deci della prova.
1.2. Il secondo motivo è generico e meramente rivalutativo di aspetti che sono stati oggetto di puntale disamina nella pronuncia impugnata che ha ripercorso, alla luce del censure mosse in appello, l’intera ricostruzione della vicenda ponendo in rilievo tutti che non consentono di riscontrare la versione della parte civile, che risulta anzi p smentita in diversi suoi punti da altre emergenze processuali (quali le deposizioni dei col dell’imputato); e rispetto a tale conclusione non è stato evidentemente ritenuto deci quanto dichiarato da COGNOME NOME NOME nelle more deceduto – che aveva asserito di aver ud l’imputato minacciare la parte civile facendo riferimento nel suo racconto ad un’autovettur a bordo della quale il COGNOME si sarebbe allontanato, risultata essere non di proprietà di ma di un vicino di casa dello stesso, rendendo peraltro dichiarazioni in parte difformi ri a quelle rese nella fase delle indagini.
Tutto ciò senza considerare che il ricorso attraverso i vizi denunciati mira ad ott una diversa valutazione del merito della vicenda che com’è noto non è possibile nel presente sede di legittimità, attraverso peraltro il metodo non ortodosso d giustapposizione di passaggi argomentativi della sentenza e di stralci di deposizioni.
Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare un valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusion contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudiz fatto che non le compete.
Si è altresì osservato che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legitti la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugna
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fa indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capac esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/ Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 dei 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito de modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 4 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, st preclusione per la Corte di cessazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultan processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 d 11/01/2018, COGNOME, Rv, 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv, 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e altri, Rv. 238215); è invece, consentit dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione verificare se detti elementi sussistano (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavoia e alt Rv. 238215; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01).
Applicando tali principi al caso di specie, rimane evidente come la valutazione operat dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, risulti, in defin insindacabile in questa sede, non avendo il ricorso fornito argomenti tali da evidenzi rilevanti illogicità e/o contraddizioni idonee a sovvertire la struttura argomentativa sorregge. Difetti è il caso di aggiungere – laddove si lamenti la mancanza di risponden delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali, sif doglianza può essere dedotta in punto di motivazione tramite il vizio di travisamento del prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rileva sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile “ictu acu dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macrosc evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 – dep. 20/07/2006, COGNOME, Rv. 23416701, Sez. 4, n. 20245 dei 28/04/2006 – dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile I ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese orocessuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/9/2023.