Rinnovazione Istruttoria in Appello: Quando il Giudice Può Dire di No
Nel processo penale d’appello, la difesa può talvolta ritenere cruciale riaprire il dibattimento per presentare nuove prove o riesaminare testimoni. Tuttavia, questa facoltà non è un diritto assoluto. L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame chiarisce i limiti del potere del giudice d’appello di negare la rinnovazione istruttoria, sottolineando la sua natura discrezionale. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato il caso di un imputato che chiedeva di riesaminare la persona offesa.
Il Caso: Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. Il primo riguardava il rigetto della sua richiesta di rinnovazione istruttoria per riesaminare la persona offesa, una mossa che la difesa riteneva essenziale. Il secondo motivo contestava la misura della pena inflitta, sostenendo un’errata applicazione dei criteri di legge e un vizio di motivazione. La difesa lamentava, in sostanza, che senza una nuova audizione della vittima, il quadro probatorio fosse incompleto e che la pena fosse stata calcolata in modo ingiusto.
La Discrezionalità sulla Rinnovazione Istruttoria
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’art. 603, comma 3, del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio d’appello non è un obbligo per il giudice, ma una possibilità subordinata a una condizione precisa. Il giudice deve verificare se l’indagine svolta in primo grado sia stata incompleta e, di conseguenza, se sia impossibile decidere allo stato degli atti senza acquisire nuove prove.
La Valutazione del Giudice di Merito
Questa valutazione è di natura discrezionale. Il giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello, ha il compito di ponderare se le prove già raccolte siano sufficienti per formare il proprio convincimento. Se ritiene di avere tutti gli elementi necessari per una decisione, può legittimamente respingere la richiesta di rinnovazione. Tale decisione, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità, cioè davanti alla Corte di Cassazione.
La Valutazione della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo deve esercitare tale potere seguendo i parametri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Se la Corte d’Appello ha fornito una motivazione adeguata per spiegare come ha utilizzato tali criteri, la sua valutazione non può essere messa in discussione dalla Cassazione, che non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per quanto riguarda la rinnovazione istruttoria, ha rilevato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il proprio diniego, spiegando nelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata perché non fosse necessario un nuovo esame della persona offesa. Gli elementi già acquisiti sono stati ritenuti sufficienti per una decisione completa e ponderata. Analogamente, per la misura della pena, la Cassazione ha riscontrato che la Corte d’Appello aveva dato adeguatamente conto, a pagina 3 della sua sentenza, dell’applicazione dei principi e dei parametri legali, esercitando correttamente la propria discrezionalità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è uno strumento eccezionale. La difesa non può pretenderla come un diritto automatico, ma deve dimostrare la sua assoluta necessità per la decisione. La valutazione su tale necessità è rimessa al potere discrezionale del giudice d’appello, la cui decisione, se ben motivata, è difficilmente censurabile in Cassazione. Questo principio vale anche per la determinazione della pena: finché il giudice di merito motiva in modo logico e coerente il proprio operato, la sua scelta è insindacabile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Un imputato in appello ha sempre diritto a far riesaminare un testimone o la persona offesa?
No, non è un diritto automatico. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è subordinata alla valutazione discrezionale del giudice, che la ammette solo se la ritiene indispensabile per poter decidere, a causa di una incompletezza delle indagini di primo grado.
Su quali basi il giudice d’appello decide se accogliere una richiesta di rinnovazione istruttoria?
Il giudice d’appello decide basandosi su due verifiche: primo, se l’indagine svolta in primo grado è incompleta; secondo, se tale incompletezza gli impedisce di decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Se il giudice ritiene di poter decidere con le prove già acquisite, può respingere la richiesta.
La Corte di Cassazione può rivedere il modo in cui un giudice ha determinato la quantità della pena?
No, la Corte di Cassazione non può rivedere nel merito la misura della pena, poiché questa rientra nella discrezionalità del giudice di merito (come la Corte d’Appello). Il suo controllo si limita a verificare che la decisione sia stata correttamente motivata, cioè che il giudice abbia spiegato in modo logico di aver applicato i criteri previsti dalla legge (art. 133 cod. pen.).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di inosservanza dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento per riesaminare la persona offesa, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, esso è stato correttamente motivato (si veda, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, è manifestamente infondato, atteso che
la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., del cui utilizzo la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto (si veda, in particolare, la pagg. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaP e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.