Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 65 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 65 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cosenza il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/03/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cosenza del 23/03/2022, appellata da NOME COGNOME, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole in relazione al delitto di cui all’art 493 -ter cod. pen. lui ascritto e, operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Veniva altresì confermata la disposta confisca, anche per equivalente, ai sensi dell’art 497 -ter , comma 2, cod. pen., sino alla concorrenza della somma di euro 580,00 costituente il profitto del reato.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce ‘violazione di legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità nonchØ vizio di motivazione, ricavabile dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza ex art. 606, primo comma, lett B), C) ed E) c.p.p., in relazione agli artt. 603, 441 V co c.p.p.’.
In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, da parte della Corte territoriale, in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria (con esame in alternativa dei testi COGNOME o COGNOME) avanzata con primo motivo di appello, assumendo trattarsi di prove assolutamente necessarie ai fini del decidere, vertendo su circostanze nuove emerse poco prima delle conclusioni delle parti nel giudizio di primo grado in esito alle dichiarazioni spontanee rese dal COGNOME, ed al fine di dare riscontro alla versione dell’imputato. A tal fine il ricorrente richiama Sez. 2, n. 16003 del 14/04/2023.
Assume vieppiø la verosimiglianza e plausibilità della alternativa ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato, atteso che il COGNOME, come suggerito dal difensore nei motivi di appello, non aveva possibilità di compiere le operazioni demandate al COGNOME in quanto ‘privo di
conoscenze idonee a portale a compimento’ (vds. pag. 4 ricorso).
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce ‘violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nonchØ contraddittorietà della stessa, ex art. 606, I comma, lett. B), ed E) c.p.p., in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e), n. 1, 192 c.p. e 492 ter c.p.’.
In particolare, il ricorrente rileva come in atto di appello si fosse sostenuto che ‘le fonti di prova a supporto erano insufficienti ed inidonee da porre a fondamento di un giudizio di colpevolezza, sottolineando come l’ordito motivazionale della sentenza gravata si appalesava illogico e contraddittorio proprio nella parte in cui rifiutava/non validava la versione alternativa fornita dall’imputato’; ribadisce le censure relative alle lacune investigative, alla inconsistenza probatoria ed al non approfondimento di dati probatori tali da rendere la motivazione della sentenza di appello meramente apparente, lacunosa ed illogica (così pag. 6 del ricorso). Reitera e riporta i motivi di appello con cui era stata dedotta la legittimità della scelta operata dall’imputato circa i tempi e la sede in cui rendere le dichiarazioni spontanee e la assenza di prova in ordine al dolo del reato, rilevando come su detti punti la motivazione sia carente e presenti fragilità logico-argomentativa.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce ‘violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all’entità della pena, alla contestata recidiva, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche’.
Al riguardo, lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato tutti gli ‘elementi alternativi’ di cui all’art. 133 cod. pen., sia per la determinazione della pena al fine di renderla rispondente alla funzione rieducativa e rispondente all’art. 27 Cost., sia ai fini della concessione delle attenuanti generiche; censura vieppiø la motivazione, al riguardo declinata con formula di stile, siccome carente e manifestamente illogica. Di contro deduce esservi elementi favorevoli dedotti in appello e non valutati, essere il fatto tutt’altro che di rilevante offensività e la pena risultando eccessivamente severa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo di appello risulta in parte aspecifico, nella misura in cui non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza, e in parte manifestamente infondato nella parte in cui ripropone una questione già dichiarata non fondata con orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, in difetto di nuovi elementi che possano indurre a modificare le precedenti conformi decisioni.
2.1. Invero, risulta principio costantemente affermato quello secondo cui il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184del 03/10/2018, dep. 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275114-01; Sez. 6, Sentenzan. 11907del 13/12/2013, COGNOME, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, Sentenzan. 40496del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 245009 – 01; cfr. anche Sez. 6 , n. 2972del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01, che ha chiarito che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello Ł comunque sottratto al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità).
Peraltro, che la motivazione di un’ordinanza istruttoria, e quindi anche quella dell’ordinanza di ammissione della prova ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., possa essere anche implicita e sviluppata successivamente, nel contesto delle argomentazioni
svolte nella sentenza, appare coerente con la disciplina di cui all’art. 586 cod. proc. pen., in forza della quale l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta soltanto con l’impugnazione contro la sentenza.
2.2. Inoltre, trattandosi di giudizio abbreviato non condizionato, la mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte può essere censurata solo nel caso in cui si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione od alla riassunzione di determinate prove in appello ( Sez. 3, n.3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 – 01;Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, PG in proc. Giampà e altri, Rv. 271163 – 01).
2.3. Ciò premesso, applicando i suesposti principi al caso di specie, si deve rilevare che la Corte territoriale ha implicitamente rigettato la istanza di rinnovazione istruttoria, esplicitando quindi nella motivazione della sentenza le ragioni per cui non ha ritenuto ricorrere i presupposti di cui all’art. 603 cod. proc. pen., in particolare ritenendo inverosimile la versione difensiva – volta a rappresentare che l’imputato avrebbe agito su indicazioni e per spirito amicale nei confronti del COGNOME non dubitando che costui fosse il titolare della carta – sulla base delle stesse dichiarazioni dell’imputato, che non ha indicato alcuna «plausibile ragione che avrebbe impedito al COGNOME di recarsi personalmente a compiere l’operazione asseritamente delegata».
D’altro canto, la difesa allega circostanze, per contrastare il giudizio della Corte territoriale – quali la assenza di conoscenze tecniche in capo al COGNOME -, tanto generiche quanto neppure risultanti dalle dichiarazioni dell’imputato.
L’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata non presenta dunque lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, di contro risultando compiuto, logico e congruente.
Le superiori considerazioni, che traggono premessa dal principio di diritto enucleato specificamente in tema di rinnovazione dibattimentale in appello, in ipotesi di giudizio abbreviato non condizionato, risultano assorbenti di ogni diversa argomentazione e deduzione, e, avendo la Corte territoriale vieppiø evidenziato, nel proprio ragionamento probatorio, la superfluità e irrilevanza di nuove prove, risultano vieppiø inconferenti anche le argomentazioni in diritto dedotte in ricorso.
Il secondo motivo risulta aspecifico siccome meramente reiterativo delle censure portate in appello, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici del merito.
Deve rilevarsi come nella specie, con motivazione conforme nei due gradi di merito, sia stato ritenuto integrato il reato di cui all’art. 497 -ter cod. pen. sulla base di elementi di ordine fattuale e logico: invero, l’operazione di prelievo risulta attribuita all’imputato sulla base sia dellesommarie informazioni assunte che delle immagini acquisite e la imputabilità soggettiva del fatto al COGNOME poggia su inferenze logiche esplicitate in modo conforme, compiuto e logico dai giudici del doppio grado di merito (risultando il prelievo operato dal COGNOME lo stesso giorno dello smarrimento della carta da parte della NOME COGNOME, prima che la stessa riuscisse a bloccarla e non potendosi riconoscere alcuna valenza alle giustificazioni dell’imputato, siccome anche in aperto contrasto con le attendibili dichiarazioni della persona offesa: vds. pagg. 3, 4 sentenza di primo grado; vds. anche pag. 5 circa la sussistenza dell’elemento soggettivo).
Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito, del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicita, come tale insuscettibile di essere sottoposta al controllo
di legittimità, i motivi di ricorso si segnalano dunque per la loro aspecificità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto tendono a sollecitare una rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
Il terzo motivo Ł aspecifico e si profila altresì, con riferimento ad esso, una carenza di interesse.
Anzitutto, si deducono violazioni ex art. 606 cod. proc. pen. anche in relazione alla ‘contestata recidiva’, recidiva che tuttavia non risulta nØ contestata nØ ritenuta in sentenza.
Anche gli ulteriori profili di censura, poi, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e risultano vieppiø manifestamente infondati nella misura in cui paiono negare che, al fine del diniego delle attenuanti generiche, sia sufficiente dar conto dell’elemento di segno negativo ritenuto ostativo.
Di contro, risulta principio di diritto costantemente affermato quello secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che si faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
Peraltro, nel caso in cui la richiesta dell’imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante Ł soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possano giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179del 17/07/2018, Rv. 275440 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
Nella specie, a fronte di un motivo di appello privo finanche di allegazioni di elementi positivamente valutabili (vds. lett. c) dell’atto di appello, pag. 7, che fa generico rimando ai criteri della formulazione dell’art. 133 c.p. e alle ragioni esposte nel secondo motivo, che attengono alla richiesta di esclusione della responsabilità penale), la sentenza impugnata, con motivazione puntuale, compiuta e logica, ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche o edulcorazioni del trattamento sanzionatorio rilevando, da un lato, come non venissero in evidenza elementi positivamente valutabili (tale non ritenendo essere la «tardiva e unilaterale offerta di un alibi artificioso») e, dall’altro, ritenendo ostativi, con valutazione assorbente, i gravi precedenti penali a carico del soggetto.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo quantificare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME