Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28508 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28508 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a Napoli il 12/10/1974
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 26/2/2025
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Nola in data 6/6/2024, riqualificato il delitto ascritto all’Andretta sub 4) nel reato di cui agli artt. 393,416bis.1 cod.pen., ne dichiarava l’improcedibilità per difetto di querela; confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di usura aggravata in danno di
COGNOME NOME e rideterminava la pena in anni quattro di reclusione ed euro 8mila di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per escutere la p.o. COGNOME NOME COGNOME
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria con motivazione apodittica e illogica, trascurando che l’esame della p.o. costituiva l’unico strumento idoneo a risolvere il contrasto tra le fonti di prova costituite dai contenuti della intercettazione ambientale n. 1713 del 28/1/2022 e dalla lettera a firma del COGNOME indirizzata al Tribunale ed acquisita agli atti. I giudici territoriali hanno effettuato una lettura parcellizzata e travisata della richiamata conversazione, estrapolandone un solo passaggio, senza considerare che nel corso del colloquio COGNOME COGNOME aveva riferito ai suoi interlocutori che l’imputato aveva effettuato un prestito di euro 4mila alla p.o. senza corresponsione di interessi;
2.2 la violazione dell’art. 99, comma 4, cod.pen., la mancanza di motivazione e il travisamento del fatto in ordine alla contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale.
Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante soggettiva valorizzando la gravità del fatto e l’intensità del dolo senza considerare i dati relativi alla risalenza temporale dei precedenti e all’assenza di condanne per fatti di carattere associativo. Aggiunge che i giudici d’appello hanno incongruamente fatto riferimento, ai fini della gravità della condotta, anche alla contestazione sub 4) in ordine alla quale il ricorrente è stato prosciolto;
2.3 la violazione degli artt. 62 bis, 133 cod.pen., la mancanza di motivazione e il travisamento del fatto in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il difensore assume che la Corte di merito ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche travisando le emergenze del certificato del casellario giudiziale, dal quale non risulta che l’imputato abbia riportato condanna per fatti aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1 cod.pen., ed ha svalutato la condotta processuale del prevenuto, sintomatica di piena collaborazione nella ricostruzione degli eventi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo che censura la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato. La Corte territoriale a pag. 9 ha ben chiarito le ragioni poste a base della reiezione, illustrando la superfluità dell’esame della p.o. a fronte della ‘cristallina chiarezza della conversazione tra presenti’ di cui al progr. 1713 del 28/1/2022 e
dell’esaustività della stessa ai fini della prova del fatto e della responsabilità dell’imputato. Dei contenuti della richiamata intercettazione i giudici d’appello hanno offerto un’analitica lettura (pagg. 7-8), dando conto dei passaggi dai quali emerge che il prestito di euro 40mila accordato al COGNOME prevedeva la pattuizione di interessi mensili nella misura di euro 4mila fino alla restituzione del capitale in unica soluzione.
Deve, inoltre, rammentarsi che nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282585 01; Sez. 5 , n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287482 – 02).
2. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure formulate nel secondo motivo in punto di affermata sussistenza della recidiva qualificata. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva di esclusione dell’aggravante soggettiva con motivazione ampia e giuridicamente corretta, richiamando non solo i precedenti che militano a carico dell’imputato ma anche il contesto camorristico nel quale sono maturati i fatti delittuosi a giudizio, segnalando come il ricorrente facesse ‘affidamento sulle potenzialità offerte, in funzione di recupero dei crediti, dall’essere fratello di NOME COGNOME, personaggio di spicco della criminalità organizzata di Acerra, per inferirne una più accentuata inclinazione a delinquere (pag. 9). Anche il riferimento alle pressioni esercitate nei confronti dei fratelli COGNOME per ottenere la restituzione dei prestiti loro erogati non presta il fianco a censura ove si consideri che il fatto storico è incontestato e la sentenza impugnata, in esito alla riqualificazione, si è limitata a rilevare l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela. Il giudizio in ordine all’ingravescente pericolosità del prevenuto alla luce della sua biografia criminale e dei dati di contesto risulta, pertanto, adeguatamente giustificato e insuscettibile di rivalutazione in questa sede.
Il terzo motivo che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. è generico, avendo il ricorrente omesso di chiarire quali specifiche e decisive circostanze, meritevoli di positivo apprezzamento al fine dell’invocata mitigazione sanzionatoria, siano state pretermesse o svalutate dalla Corte di merito, la quale a pag. 11 ha esposto le evidenze che, a norma dell’art. 133 cod.pen., ostano all’accoglimento della richiesta difensiva. Va in particolare segnalato che il riferimento dei giudici territoriali al sostrato allarmante nel quale sono maturati i fatti a giudizio non integra alcun travisamento dei precedenti che militano a carico del prevenuto ma fotografa legittimamente la peculiare
situazione ambientale, attestata dalle fonti dichiarative e documentali acquisite al fascicolo processuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2025