Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28055 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TORREMAGGIORE
avverso la sentenza in data 14/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentiti gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nell’interesse di COGNOME NOME, hanno illustrato i motivi d’impugnazione e hanno insistito per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite dei propri difensori e procuratori speciali, impugna la sentenza in data 14/03/2023 della Corte di appello di Bari, che -per quello che qui interessa-, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero ha riformato la sentenza in data 12/10/2018 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, riconoscendo COGNOME colpevole anche dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi descritte al capo A), ricettazione delle stesse armi (contestato al capo B) e riciclaggio contestato al capo D) e quello di detenzione abusiva di armi (contestato al capo E), che venivano ritenuti in continuazione all’ulteriore ipotesi di ricettazione di cui al capo C), in relazione al quale è stata confermata la sentenza di primo grado.
Deduce:
Con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME
Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale con riguardo all’ammissibilità delle prove acquisite ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen…
Il motivo si rivolge all’acquisizione della documentazione prodotta dal pubblico ministero con l’atto di appello.
A tale proposito i ricorrenti osservano che è la stessa Corte di appello che riconosce che la documentazione acquisita era preesistente, al punto che già in sede di udienza preliminare il pubblico ministero ne aveva chiesta l’acquisizione, in quanto non versata nel fascicolo procedimentale.
Aggiunge che oltre a essere documenti preesistenti, ma non presenti nel fascicolo procedimentale, si tratta di rilievi scientifici assunti in altro procedimento penale e non in quello trattato davanti al g.u.p. di Foggia; che la Corte di appello assume apoditticamente che si trattava di documentazione smarrita.
I ricorrenti, inoltre, sostengono che nel caso in esame trova applicazione l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. atteso che all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite c.d. Pavan (Sez. U – , Sentenza n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 – 03) anche le consulenze tecniche rientrano nel novero delle fonti dichiarative, per le quali non è sufficiente acquisire il formato cartolare, dovendosi rinnovare l’audizione del consulente in ipotesi di appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria.
Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale, in relazione al diritto di difesa.
In questo caso viene denunciata la violazione del principio del contraddittorio, atteso che la difesa non è stata messa nelle condizioni di fornire la prova contraria rispetto alla consulenza acquisita, in quanto la Corte di appello ha ritenuto che quella fosse e) comunque a conoscenza della difesa, che aveva collaborato al prelievo dei campioni di DNA dell’imputato.
Con la conseguenza che quella consulenza e i suoi risultati non stati oggetto di contraddittorio davanti al giudice dell’appello.
Violazione di legge in relazione al reato di porto in luogo pubblico di arma contestato al capo A) e del reato di riciclaggio del motoveicolo contestato al capo D), oltre che con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen..
3.1. Con riguardo al reato di porto in luogo pubblico si denuncia il vizio di omessa motivazione, visto che la Corte nulla dice circa il fatto che COGNOME abbia portato le armi in luogo pubblico, non essendo tale conclusione ricavabile dalla mera detenzione dell’arma, che è reato distinto.
3.2. Il vizio di omessa motivazione viene contestato anche in relazione al riciclaggio del motoveicolo. A tale riguardo si osserva che non è stato illustrato il
ragionamento in forza del quale la Corte di appello ha superato le motivazioni del G.u.p., che ha ritenuto che -in assenza di prove certe- poteva essere riconosciuta la responsabilità per il delitto di ricettazione e non per il riciclaggio.
3.3. La violazione dell’art. 192 viene riferita alla valutazione degli elementi valorizzati per ritenere la ricettazione dell’arma e il riciclaggio del motoveicolo.
3.4. Aggiunge che il reato di porto abusivo di armi assorbe quello di detenzione abusiva della stessa arma.
Violazione di legge in punto di quantificazione della pena.
In questo caso si osserva che a COGNOME sono state negate le circostanze attenuanti generiche nonostante il suo status di incensurato e, inoltre, gli è stata irrogata una pena normalmente destinata ai recidivi.
Con l’AVV_NOTAIO COGNOME.
Inosservanza o erronea applicazione di norma processuale e vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’acquisizione della nota dei Carabinieri del RIS di Roma datata 07/06/2018.
Anche questo motivo si rivolge all’acquisizione della documentazione ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. e, oltre a richiamarsi i rilievi già esposti (con particolar riferimento all’assenza di tali atti nel fascicolo procedimentale), con esso si sottolinea come -diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello- gli accertamenti trasmessi con nota del RIS del 07/06/2018 non possono in alcun modo ritenersi esiti di un’attività iniziata nelle indagini preliminari e conclusasi nel cors del giudizio di primo grado, né, tantomeno, attività acquisite regolarmente, non risultando corredati dai necessari avvisi che afferivano agli accertamenti tecnici ormai conclusi.
Specifica che dal verbale di udienza preliminare del 10/07/2018 emerge come tale nota non sia mai stata versata in atti né acquisita dal primo giudice
Osserva che gli atti non presenti nel fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta di definizione secondo le forme del rito abbreviato, possono essere acquisite soltanto nel contraddittorio delle parti; che nell’atto di appello non risulta un’espressa richiesta di cquisizione di tale atto, non potendosi condividere l’affermazione della Corte di appello, secondo cui si doveva ritenere che tale richiesta fosse sostanzialmente presente nell’atto di impugnazione; che l’acquisizione della nota in appello era possibile solo se assolutamente necessaria al fine del decidere, ossia in presenza di un requisito che non caratterizza la nota in questione e comunque non è stata esplicitata dalla Corte di appello; che, comunque, il risultato dell’esame del DNA contenuto nella nota in questione non ha portata probatoria decisiva.
Violazione di legge, vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione oltre che travisamento della prova in relazione
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all’affermazione della responsabilità di COGNOME per tutti i reati ascrittigli.
Con questo motivo d’impugnazione viene denunciata la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice dell’appello quando ritenga – come nel caso in esame- di sovvertire la sentenza assolutoria di primo grado.
Vengono altresì illustrate le emergenze processuali, al fine di sostenere la loro inidoneità probatoria anche al solo fine di provare la responsabilità a titolo di concorso. Con particolare riguardo al riciclaggio, si aggiunge che per la sua configurazione non è necessaria la prova che l’agente abbia realizzato le condotte di alterazione o manipolazione delle armi.
Violazione e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che si impone un intervento correttivo finalizzato a rendere la pena rispettosa del principio di ragionevolezza oltre che IN della finalità rieducativa a essa attribuita dalla Costituzione.
Osserva, altresì, che sussistevano le condizioni per riconoscere circostanze attenuanti generiche e che la Corte di appello non ha valutato i plurimi elementi fattuali idonei a dosare un trattamento sanzionatorio in funzione risocializzante più favorevole all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato in relazione all’eccezione processuale, inammissibile nel resto.
1.1. Va premesso in punto di fatto che all’esito di rito abbreviato, COGNOME NOME era stato assolto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia dal reato di detenzione e porto in luogo pubblico di alcune pistole, meglio descritte in rubrica al capo A), di ricettazione delle stesse armi (contestato al capo B) riciclaggio di un motociclo contestato al capo D) oltre a quello di detenzione abusiva di armi (contestato al capo E). Su appello del Pubblico ministero, la Corte di Appello ha riformato la descritta sentenza, pervenendo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per tutti tali reati, che ha ritenuto avvinti i continuazione con il reato di ricettazione di un’autovettura (così derubricata l’originaria contestazione di riciclaggio) contestato al capo C).
A tale pronuncia la Corte territoriale è pervenuta con la previa acquisizione, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., della nota n. 2240/48 – 1 – di protocollo I.T. 2017 re 2018, contenente l’esito degli accertamenti biologici espletati nel corso delle indagini preliminari, subito dopo l’arresto degli appellanti.
In relazione a tale nota la Corte di appello ha osservato che essa non era
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presente nel fascicolo processuale messo a disposizione del G.i.p..
Tale circostanza -ossia la mancanza di tale nota nel fascicolo messo a disposizione del G.i.p.- è pacificojra le parti.
La difesa obietta che -proprio per tale ragione- detta nota non poteva essere acquisita in sede di appello, tanto più che tali esiti erano stati acquisiti in un momento successivo alla chiusura delle indagini preliminari, così che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con la loro acquisizione si traduce in una violazione del diritto di difesa, in quanto lesivo del principio del contraddittorio.
1.2. La questione sollevata dalla difesa sottende la necessità di individuare la nozione di prova nuova e i limiti della sua acquisibilità in sede di appello in presenza di una sentenza di primo grado pronunciata all’esito di un processo celebrato secondo le forme del rito abbreviato.
A tale proposito va rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità per “prova nuova” deve intendersi ogni fonte di prova diversa rispetto a quella esistente agli atti del processo nel cui ambito il giudice esercita il potere integrativo (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 37092 del 06/06/2012 – dep. 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253466) e che l’assoluta necessità di disporre la rinnovazione dell’istruttoria presuppone la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere a una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, perché, «se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti».
In tal senso è stato affermato che «nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre “ex officio”, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti», (Sez. 2 – , Sentenza n. 30776 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 284947 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 11908 del 23/11/2015 Ud., dep. il 2016, COGNOME, Rv. 266158 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 45329 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 257498 – 01).
A tale riguardo è stato ulteriormente puntualizzato che l’interesse preminente dello Stato a punire il colpevole e ad assolvere l’innocente impone che la condanna o l’assoluzione non conseguano a carenze probatorie colmabili e che il giudice di appello sia «tenuto, ai sensi dell’art. 602 cod. proc. pen., comma 4, norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, a interrompere la discussione se la nuova prova, per la sua conferenza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso ad introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo ‘determinante’, a sostegno di un’ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, il maggior grado possibile
vicina alla verità reale in vista del giudizio finale di merito» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, dep. 18/12/2006, PM in proc. Greco, Rv. 234907).
E’ stato anche precisato che, a fronte della sollecitazione del pubblico ministero all’attivazione dei poteri officiosi, «l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato sulla base di materiale probatorio non del tutto completo e a bloccare ogni integrazione di detto materiale in senso a lui sfavorevole non può che soccombere rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità, interesse quest’ultimo, in base al quale, da parte sua, lo Stato può ben rinunciare a quello della rapida definizione del processo, base dello scambio intervenuto in conseguenza della richiesta dell’imputato di essere giudicato con il rito alternativo” (Sez. 2 -, Sentenza n. 5629 del 30/11/2021 Ud., dep. il 2022, COGNOME, Rv. 282585 – 01; ez. 6 – , Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, COGNOME, Rv. 278061 – 01; Sez. 1, n. 35846 del 23/05/2012, citata; in senso conforme, Sez. 1, n. 183 del 12/12/1996, dep. 11/01/1997, PM in proc. Pacciani, Rv. 206605).
1.4. Alla luce di tali principi di diritto si perviene alla legittimità dell’atti acquisitiva svolta dalla Corte di Appello, non assumendo alcun rilievo il fatto che la originaria assenza degli atti poi acquisiti sia, in ipotesi, derivata da un errore dell’ufficio procedente.
Quanto al requisito dell’assoluta necessità di tale nota ai fini della decisione, la difesa sviluppa molteplici argomentazioni intese a interpretare il contenuto della motivazione con cui la Corte di appello l’ha acquisita, dubitando che da essa possa ricavarsi il requisito in questione.
Tale attività esegetica, però, ha una portata meramente soggettiva, che si scontra con la lettura del contenuto complessivo della motivazione, dalla quale si evince la centralità decisoria di tale nota nella struttura argomentativa sviluppata dai giudici dell’appello, oltre che dalla successiva affermazione di responsabilità, basata sul più volte richiamato documento.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla portata della richiesta contenuta nell’atto di appello del pubblico ministero, peraltro assorbita dai poteri officiosi di acquisizione che -per quanto già esposto- sono riconosciuti al giudice dell’appello.
La denuncia di violazione del diritto di difesa -poi- risulta aspecifica, non risultando né viene dedotto che la difesa abbia chiesto di essere ammessa alla prova contraria, pur avendone la péa -Tha facoltà.
1.5. Quanto alla necessità di rinnovare la prova dichiarativa, va dato seguito a quanto già spiegato da questa Corte, che ha puntualizzato che «Il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla
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rinnovazione della prova dichiarativa, neanche con riguardo all’audizione dell’imputato, limitata, secondo l’enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari. Sez. 2 – , Sentenza n. 10401 del 13/02/2024 Ud. (dep. 12/03/2024 ) Albanese, Rv. 286100 – 01).
A ciò si aggiunga che l’assunto difensivo si scontra con la nuova formulazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che è entrata in vigore il 3/12/2022 e che, dunque, era vigente al momento in cui la Corte di appello ha pronunciato l’ordinanza di acquisizione della nota del RIS.
Tale norma, invero, stabilisce che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».
Nel caso in esame non ricorrono le condizioni previste dal legislatore per l’assunzione della prova dichiarativa in sede di appello.
Da quanto esposto discende l’infondatezza del motivo, attesa la legittimità dell’acquisizione documentale disposta dalla Corte di appello.
Con il terzo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano il vizio di omessa motivazione in relazione al reato di porto in luogo pubblico delle armi, contestato al capo A).
Il motivo è manifestamente infondato.
La detenzione e il porto in luogo pubblico sono due condotte distinte, che si differenziano in quanto la prima riguarda il momento statico del mero possesso di armi o munizioni, mentre il secondo riguarda il momento dinamico, quando l’arma viene trasportata all’esterno del proprio domicilio o del luogo privato in cui esse si trovavano custodite (detenute).
Da qui la configurazione di due diverse ipotesi di reato, distinte nel tempo e nello spazio, tali che il legislatore le disciplina in maniera autonoma, prevedendo un trattamento sanzionatorio differenziato -rispettivamente- ai commi 3 e 4 dell’art. 23 della Legge Legge 18 aprile 1975, n. 110, con riguardo alla detenzione e al porto di armi clandestine, ossia per le ipotesi di reato che qui interessano.
Da ciò discende che il giudice, a fronte della doppia contestazione di entrambi i reati, è tenuto a motivare sulla sussistenza dei rispettivi elementi costitutivi, non essendo a tal fine sufficiente rilevare la detenzione per ritenere anche il diverso reato di porto, ove non vi sia l’ulteriore condotta dinamica del trasporto in luogo
pubblico (e viceversa).
Tale obbligo di motivazione è stato compiutamente svolto dalla Corte di appello, che ha sicuramente individuato la condotta di detenzione delle armi (in particolare alla pagina 5 della sentenza impugnata, trattando la posizione di COGNOME) e ha rinvenuto il concorso di COGNOME nel reato (diffusamente trattato in seno ai paragrafi dedicati alle posizioni di COGNOME, COGNOME, COGNOME e dello stesso COGNOME), dove si fa espresso riferimento al consapevole possesso delle armi di tutti i coimputati, compreso l’odierno ricorrente.
La Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha altresì motivato circa il porto in luogo pubblico, atteso che ha evidenziato che COGNOME veniva osservato nel mentre trasportava dall’esterno (cioè da un luogo pubblico), nel garage, la busta con la scritta “Ciader” al cui interno veniva poi ritrovata la pistola Beretta nel corso della perquisizione eseguita nel garage nella disponibilità degli imputati. Su tale pistola -poi- venivano rinvenute le impronte digitali dello stesso COGNOME, per come emerge dalla nota di cui si è parlato trattando la questione processuale.
Proprio la condotta così descritta nella sentenza, fa vedere COGNOME portare l’arma in luogo pubblico, con la conseguente configurazione del correlato reato.
A ciò si aggiunga che la Corte di appello -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- si è confrontata con le motivazioni del primo giudice quanto al possibile contenuto della busta in questione, ritenendo discutibili le considerazioni circa il peso dello stesso e osservando che le armi nel garage erano visibili a tutti e che COGNOME era assiduo frequentatore del luogo, oltre che rimarcando che il primo giudice non aveva avuto a sua disposizione gli esiti delle indagini tecniche.
Da ciò emerge che la Corte di appello ha altresì ottemperato all’obbligo di motivazione rafforzata, con conseguente manifesta infondatezza della denuncia del vizio di omessa motivazione esposta dai ricorrenti.
Le ulteriori argomentazioni spese al fine di escludere la responsabilità dell’imputato si risolvono in valutazioni di merito il cui esame è precluso in sede di legittimità.
2.1. Sempre in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi, la difesa eccepisce che la condotta di porto assorbe quella di detenzione.
A tale proposito va richiamato quanto precedentemente osservato, ossia che i due reati sono commessi con due condotte tra loro materialmente distinguibili e che, pertanto, possono certamente concorrere.
La possibilità che la condotta di detenzione sia assorbita in quella di porto è in effetti possibile quando siano presenti condizioni che non ricorrono nel caso in esame, essendosi chiarito che «In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso
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materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell’imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto)», (Sez. 1 – , Sentenza n. 27343 del 04/03/2021, COGNOME, Rv. 281668 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 46778 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 265489 – 01).
Nel caso in esame, come visto, è possibile materialmente distinguere le due ipotesi di reato, visto che COGNOME è stato prima visto con l’arma in luogo pubblico e poi è stato scoperto nel mentre le deteneva, custodendole nel garage insieme agli altri imputati.
Anche tale motivo, perciò è manifestamente infondato.
A eguale conclusione si perviene anche con riguardo all’eccepita insussistenza della motivazione in relazione alla condotta di trasformazione che connota la condotta di riciclaggio contestata al capo D) e alla consapevole partecipazione di COGNOME a essa,
Entrambi i temi sono stati affrontati dalla Corte di appello che, proprio al fine di evidenziare la responsabilità di COGNOME, ha ripercorso le condotte e le posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonostante costoro avessero rinunciato ai motivi d’impugnazione.
Tale percorso è stato seguito dalla Corte di appello al fine di evidenziare come vi fosse una condotta corale e consapevole di tutti i coimputati, tutti assidui frequentatori del garage dove venivano rinvenute le armi, l’autovettura e il motociclo.
Tra molte altre cose, la Corte di appello ha osservato che la famigliarità di COGNOME con il garage emergeva anche dal modo in cui quello vi entrava senza indugio con la propria autovettura, oltre che per il continuo “via, vai” di tutti concorrenti, COGNOME compreso.
Quanto alla condotta di trasformazione dell’autovettura -ferma restando la descritta coralità di azione-, la Corte di appello ha evidenziato che l’autovettura era stata condotta all’interno del garage dallo stesso COGNOME, nel mentre quella aveva ancora le sue targhe originarie, dal che si deduceva che queste venivano sostituite con l’apposizione delle diverse targhe dentro il garage, con la consapevole partecipazione dell’odierno ricorrente.
Da ciò la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione.
Manifestamente infondata risulta, ancora, la denuncia di omessa esposizione di una motivazione rafforzata.
A tale proposito si è già detto, ma vale la pena ulteriormente rimarcare come
l’enunciato difensivo sia palesemente smentito al solo rilevare che la Corte di appello ha evidenziato che il giudizio di primo grado si era svolto senza considerare la -decisiva- nota dei RIS, dal cui accertamento tecnico emergevano evidenze scientifiche a carico di COGNOME, non entrate nel patrimonio cognitivo del GRAGIONE_SOCIALEu.p..
La Corte di appello, quindi, ha evidenziato che la diversa decisione era motivata dalla differente piattaforma probatoria messa a disposizione nei due gradi di giudizio, là dove quella del giudice di primo grado era monca, perché mancante degli esiti degli accertamenti tecnici (DNA, impronte digitali), caratterizzati da una pregnante valenza a carico di COGNOME.
Va, dunque, rimarcato come l’obbligo di motivazione rafforzata decada quando la decisione sulla responsabilità sia giustificato da un così marcato mutamento della piattaforma probatoria, atteso che i due giudici hanno fondato le rispettive decisioni su elementi di valutazione affatto differenti, così che non sorge la necessità di spiegare le ragioni di una valutazione maggiormente persuasiva, richiesta soltanto quando non vi sia stato un radicale mutamento degli elementi sottoposti all’attenzione dei due giudici.
5. Rimane da aggiungere che le argomentazioni diffusamente esposte dai ricorrenti in ordine alla configurazione dei reati, alla consapevole partecipazione di COGNOME e al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alle circostanze attenuanti generiche (negate dalla Corte di appello in ragione del comportamento processuale di COGNOME) si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e, in quanto tali, non scrutinabili in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare l conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e alla processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, ossia quando sono disancorate da criteri oggettivi di valutazione, e trascendono in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dallo loro eliminazione derivi l’implosione della struttura argomentativa impugnata.
Difetti che, per quanto già esposto, non emergono dalla lettura della sentenza impugnata, né vengono in concreto evidenziate con i motivi d’impugnazione.
Da quanto esposto emerge la complessiva infondatezza del ricorso.
va, infine, rilevato che la valida instaurazione del rapporto processuale porta a rilevare l’estinzione per prescrizione del reato contestato al capo e) della rubrica.
Si tratta, infatti, della contravvenzione prevista e punita dall’art. 697, cod. pen., per la quale è comminata la pena dell’arresto fino a sei mesi.
Ciò premesso, in applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., avendo riguardo al tempo del commesso reato (11/08/2017), agli atti interruttivi e 295 giorni di sospensione, il reato si è a oggi estinto per prescrizione.
Tanto importa l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale reato, con conseguente eliminazione della frazione di pena a esso riferibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione sub E) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 84 di multa. Rigetta nel resto il ricorso e determina la pena inflitta per le ulteriori imputazioni in anni cinque, mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 4.916 di multa.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il Consigliere estensore
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La Presidente