Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47165 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47165 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Savona il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte di cassazione, Settima sezione penale, n. 3680 del 20/12/2022 – deo. 2023 (N.R.G. 33064/22);
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., COGNOME NOME impugna l’ordinanza della Sezione 7 di questa Corte (n. 3680 del 20/12/2022 – dep. 2023) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna in appello per il reato di truffa.
In particolare, il condannato denuncia errore materiale e di fatto per la circostanza ch l’ordinanza impugnata ha – in ordine al terzo motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la condanna in appello – erroneamente ritenuto che “la richiesta di rinnovazione istruttoria n risulta formulata in atto di appello … e risulta genericamente formulata”, mentre nei motiv appello presentati il 29/09/2021 era stata ritualmente formulata detta richiesta (“affin l’ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA, voglia, previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante acquisizione dei messaggi muti e laddove possibile, mediante escussione del signor
NOME COGNOMECOGNOME figlio del Sig. NOME COGNOME …”). Ciò – si evidenzia – ha determinato un err di fatto, dipeso da una vera e propria svista materiale, che ha determinato l’esito del ricorso
Il ricorso – con il quale in realtà si invoca una rivalutazione dell’originario ric cassazione – è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità.
L’impugnata ordinanza ha effettivamente errato nel dichiarare che nell’atto di appello l richiesta di rinnovazione dell’istruttoria non era stata formulata. Infatti, dalla sentenza di (pag. 5) emerge che COGNOME aveva chiesto in via principale l’assoluzione perché il fatto sussiste “previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante escussione del sig. NOME COGNOME, figlio del proprietario della struttura”.
Peraltro, detta omissione non inficia la correttezza della decisione oggetto del ricor straordinario. Invero, in primo luogo la richiesta formulata in sede di gravame risulta del generica così come generico è il motivo di ricorso definito con l’ordinanza impugnata. Sul punto infatti, il ricorrente (pag. VI del ricorso originario) si era limitato a rilevare che “l appello, esortata al rinnovo dell’istruzione dibattimentale, mediante escussione del teste NOME COGNOME (figlio del sig. NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE), nonostante il qua probatorio non fosse assolutamente nitido, non ha ritenuta necessaria nemmeno l’escussione del teste indicato e sul punto non ha reso alcuna motivazione”.
Invero, «In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’ap motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabi dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 01); onere, questo, non assolto dal ricorrente.
Sotto altro profilo, è pacifico che «La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di ap attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istitut carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nel sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/20 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 – 01). E si è altresì precisato che «Il rigetto dell’is di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legi quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, 2972 del 04/12/2020 – dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha ampiamente motivato in merito alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, facendo espresso riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado d titolare della struttura alberghiera COGNOME, con ciò implicitamente ritenendo ultronea la richie di esame in appello del di lui figlio, esame in merito al quale il ricorrente non ha nep evidenziato le ragioni per le quali detto incombente si appalesava come decisivo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament spese processuali. Non ritiene invece la Corte di applicare anche la sanzione pecuniar che, in considerazione dell’errore, sopra indicato, in cui è incorsa l’ordinanza im proposizione del ricorso oggetto della presente decisione può essere ritenuta esente da colpa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali.
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Il Preisnte
Così deciso il 31 ottobre 2023