Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47759 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47759 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREVETE NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nelle conclusioni rassegnate
a.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 febbraio 202 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di rapina: secondo il capo di imputazione, l’impu avrebbe posto la persona offesa NOME COGNOME in stato di incapacità di vol di agire somministrandogli benzodiazepine e poi sottraendogli vari oggetti e somma di denaro.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imput rilevando l’assenza di motivazione relativamente alla richiesta di rinnovaz dell’istruttoria dibattimentale relativa ad un’indagine dattiloscopica per ac se terze persone fossero entrate in contatto con i bicchieri o le tazzin sotto sequestro, che potevano essere stati utilizzati per porre in l’avvelenamento funzionale alla condotta predatoria contestata.
Non era inoltre stato considerato -prosegue il difensore- il dato nu emergente dal motivo aggiunto depositato in appello, costituito dal fatto l’imputata aveva riconosciuto, nell’agosto del 2022, la persona citata n esame in tale NOME COGNOME come la persona che aveva visto arrivare a casa NOMENOME e che era stata tratta in arresto dalla Procura della Repubblica analoghi a quello a lei contestato.
1.2 II difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione de sentenza impugnata in ordine alla valutazione sulla attendibilità della pe offesa, visto che non solo vi erano incongruenze nel suo racconto, ma vi era serie di elementi da cui si poteva logicamente desumere come in alcuni passag rilevanti NOME NOME mentito agli inquirenti.
1.3 Il difensore eccepisce il travisamento della prova relativament confronto tra la descrizione operata dall’imputata, in sede di esame di grado, della cd. “seconda donna” presente sulla scena delitto rispett fotografie di NOME COGNOME COGNOME COGNOME motivo aggiunto di appello: la Corte di app aveva ritenuto erroneamente incompatibile la descrizione fatta dall’imput della COGNOME rispetto alle fotografie prodotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Quanto alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, si ricordare che “nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istru dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subord alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseg
constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.” (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 – 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto superflua la richiesta di una perizia dattiloscopica “considerato che le impronte di terze persone possono essere state lasciate in momenti diversi da quelli del fatto” (pag.6 sentenza impugnata), con motivazione perfettamente logica.
1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, cli censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che “…sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso di specie il motivo di propone una inammissibile valutazione alternativa dello svolgimento dei fatti, ritenuta dalla Corte di appello irragionevole con la motivazione contenuta a pagina 5 della sentenza impugnata, nella quale viene spiegato che NOME non ha parlato di una donna ulteriore rispetto all’imputata e non si comprende perché avrebbe dovuto accusare dei fatti l’imputata piuttosto che un’altra ipotetica donna sopraggiunta, e che di detta ulteriore donna l’imputata aveva parlato soltanto in sede di esame reso nel giudizio abbreviato, quando invece avrebbe potuto prospettare tale tesi difensiva chiedendo di essere interrogata dopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
1.3 La Corte di appello ha anche ritenuto irrilevanti le discrasie contenute nelle dichiarazioni della persona offesa, visto che i fatti non contestati sono che l’imputata si è recata nell’abitazione di NOME, che questi è stato narcotizzato e
che dal suo appartamento sono stati sottratti beni, tutti fatti che costituiscono riscontri a quanto dichiarato dalla persona offesa.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2023