Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51436 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 1 marzo 2023 la Corte di appello di Genova, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero ed in riforma dell’assoluzione pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia in data 6 maggio 2022, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. dalla I. 28 marzo 2019, n. 26.
Con il dispositivo letto in udienza, il Giudice dell’udienza preliminare, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto, ex artt. 442 e 530 cod. proc. pen., l’imputato per non aver commesso il fatto; la motivazione della sentenza è incentrata, invece, sui criteri di giudizio sull’art. 425 cod. proc. pen.
1.1. NOME COGNOME è stato condannato in appello per aver omesso nella domanda di richiesta di ammissione al beneficio del c.d. Reddito di cittadinanza, nonché nella dichiarazione sostitutiva unica a fini I.S.E.E. alla stessa allegata, informazioni rilevanti ai fini della decisione sull’ammissione al beneficio, tra cui l presenza nel proprio nucleo familiare della convivente NOME e, per il periodo d’imposta 2017, la titolarità della somma di € 10.868,35, frutto di vincite da gioco, detenuta su un conto-scommesse online a sé intestato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si deduce la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La sentenza di assoluzione sarebbe stata pronunciata all’esito del giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione di documenti sicché erroneamente il Giudice dell’udienza preliminare avrebbe adoperato, nella motivazione, i criteri di giudizio ex art. 425 cod. proc. pen. ed emesso la sentenza di non luogo a procedere.
Il Giudice dell’udienza preliminare, però, avrebbe fondato la motivazione di assoluzione sul verbale, acquisito nel giudizio abbreviato ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese al difensore da NOME COGNOME, padre dell’imputato, che si sarebbe assunto la responsabilità del reato ascritto al ricorrente.
La Corte territoriale, in violazione di legge, avrebbe riformato la sentenza di assoluzione, effettuando una nuova valutazione della prova dichiarativa senza disporne la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione: la Corte territoriale non avrebbe osservato
l’obbligo di motivazione rafforzata, necessaria per riformare la sentenza di assoluzione.
Mancherebbe la critica specifica alla motivazione della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare; la Corte territoriale avrebbe argomentato in modo difforme da quanto contenuto nell’appello del Pubblico ministero; si sarebbe posta in contraddizione con le risultanze probatorie e non avrebbe motivato sul dolo del reato.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen. pen., la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 7 d.l. n. 4 del 2019. Il reato ascrit all’imputato esigerebbe la prova del dolo, della consapevolezza di non avere diritto al beneficio. La Corte di appello non avrebbe accertamento l’esistenza del dolo del reato ascritto che, in ogni caso, non sussisterebbe.
2.4. Con il quarto motivo si deduce la mancanza della motivazione in ordine alle allegazioni difensive – contenute nelle memorie depositate il 30 giugno 2022 e il 22 febbraio 2023 – in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2.5. Con il quinto motivo, si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 47, comma 3, cod. pen.
L’art. 69 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, produrrebbe illogicità e incertezze applicative, in quanto considererebbe «premi» e «vincite», rilevanti a fini reddituali, anche le somme incassate a fronte di perdite quantitativamente maggiori. Il ricorrente non avrebbe mai conseguito vincite di gioco, ma solo perdite.
Le vincite, inoltre, non andrebbero inserite nella dichiarazione dei redditi ex art. 30 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto soggette a ritenuta alla fonte, sicché sarebbe complesso qualificarle e percepirle quale reddito.
L’omessa dichiarazione di tali somme, pertanto, sarebbe frutto di errore sulla legge extra-penale e, come tale, di errore sul fatto di reato.
2.6. Con il sesto motivo si deduce la mancanza della motivazione sulle allegazioni difensive – contenute nelle memorie difensive – in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo per errore sulla legge extra-penale.
2.7. Con il settimo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge per non avere la Corte territoriale applicato l’ar 131-bis cod. pen.
2.8. Con l’ottavo motivo si deduce la mancanza della motivazione: la Corte di appello non avrebbe risposto alla domanda – pur formulata con la memoria del 22 febbraio 2023 – di dichiarazione della causa di non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto.
2.9. Con il nono motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare l’art. 163 cod. pen., pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche.
2.10. Con il decimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge: con la memoria di conclusioni scritte depositata il 22 febbraio 2023, a norma dell’art. 23bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, la difesa del ricorrente avrebbe chiesto l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto e, in via subordinata, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Nella sentenza impugnata, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe riportato che la difesa avrebbe chiesto solamente «la conferma della sentenza». Non si sarebbe, dunque, tenuto conto dell’effettive richieste difensive, e si sarebbe concretizzata la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1. All’udienza del 6 maggio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di La Spezia ha pronunciato la sentenza di assoluzione, con la formula «per non aver commesso il fatto», ai sensi degli artt. 442 e 530 cod. proc. pen., come risulta dal dispositivo letto in udienza.
1.2. In assenza di ulteriore specificazione nel verbale di udienza – pur a fronte della equivalenza delle formule assolutorie ex art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (da ultimo ribadita da Sez. 3, n. 43598 del 27/10/2022, S., non massimata) – deve ritenersi, nel rispetto del principio del favor rei, che la sentenza assolutoria sia stata pronunciata ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
1.3. È irrilevante che la motivazione della pronuncia sentenza di assoluzione faccia riferimento all’art. 425 cod. proc. pen. – nella versione modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. Riforma Cartabia – dal momento che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269375-01).
1.4. Il Pubblico ministero nell’appello (pag. 2) ed il difensore di NOME COGNOME nel ricorso (pag. 1) concordano che sia stata pronunciata una sentenza di assoluzione ai sensi degli artt. 442 e 530 cod. proc. pen. e non di non luogo a procedere, per quanto ad essa il Giudice dell’udienza preliminare abbia fatto esplicito riferimento nella motivazione.
1.5. Il Giudice dell’udienza preliminare, pur avendo considerato le prove documentali in atti, relative alla presentazione dell’istanza ed agli altri documenti costituenti prove a carico, è pervenuto al proscioglimento dell’imputato
esclusivamente in base alle dichiarazioni rese dal padre: ha ritenuto che NOME COGNOME si fosse «assunto la responsabilità del reato, avendo dichiarato di avere compilato la domanda e le relative attestazioni (DSU) essendosi fatto consegnare dal figlio lo SPID» (pag. 2). Infatti, il dispositivo dell’assoluzione lett in udienza è per non aver commesso il fatto: si è escluso che l’imputato sia stato l’autore materiale della condotta contestata.
1.6. Il Pubblico ministero, nell’atto di appello, ha preso in esame tali dichiarazioni, fornendone una diversa valutazione a sostegno della propria tesi.
1.7. Il ribaltamento della sentenza di assoluzione in primo grado è legittimo se siano rispettati gli obblighi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e d motivazione rafforzata.
1.7.1. Secondo Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491, in estrema sintesi, la previsione contenuta nell’art.6. par.3 lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
1.7.2. Costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa concludenza delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito del condanna.
1.7.3. La rinnovazione dell’istruzione ex art. 603 cod. proc. pen., nel caso dell’impugnazione della sentenza di assoluzione, ha la finalità di concretamente
variare la base cognitiva del giudice di appello, mediante il metodo del contraddittorio, e il ribaltamento della sentenza di assoluzione può avvenire solo con una sentenza fondata su tale nuova base cognitiva.
1.7.4. Secondo Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 – 01, il giudice d’appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.
1.8. La Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione in base alle prove documentali, non contestate, ma si è limitata a rivalutare il contenuto delle dichiarazioni di NOME COGNOME senza procedere alla rinnovazione di tale prova dichiarativa, imposta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. perché la sentenza di assoluzione si fonda esclusivamente su tali dichiarazioni.
La Corte di appello ha ritenuto false le dichiarazioni di NOME COGNOME al difensore tanto da disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica: ha, dunque, fondato la decisione solo su una diversa valutazione delle dichiarazioni di NOME COGNOME, ritenute false ed inattendibili, e la decisione si fonda su una base cognitiva che è rimasta immutata.
Sussiste, pertanto, la violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Inoltre, la sentenza impugnata non rispetta l’obbligo di motivazione rafforzata.
2.1. La Corte di appello, ove proceda alla condanna, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dopo la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, è tenuta anche ad un più elevato standard argomentativo, in grado di superare il principio del ragionevole dubbio e la presunzione di innocenza.
2.2. Cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679 – 01, per cui in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.
2.3. Per Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 26978601, dal canone decisorio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio deriva che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello deve essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze od insufficienze della decisione assolutoria.
Per riformare l’assoluzione, pertanto, non basta una diversa valutazione di pari plausibilità rispetto alla lettura del primo giudice, ma occorre una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni dubbio ragionevole. E tale forza persuasiva non deriva, ex se, dalla pronuncia del giudice d’appello, che non ha di per sé una autorevolezza maggiore di quella di primo, ma deriva dal metodo orale dell’accertamento, unica via in grado di qualificare la decisione in termini di «certezza della colpevolezza».
2.4. Questi principi sono poi stati ulteriormente sviluppati da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, Rv. 27243101, per cui, oltre ad affermare l’applicabilità dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ai procedimenti svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, ha ribadito che la «decisione assolutoria del primo giudice è sempre tale da ingenerare la presenza di un dubbio sul reale fondamento dell’accusa. Dubbio che può ragionevolmente essere superato solo attraverso una concreta variazione della base cognitiva utilizzata dal giudice d’appello, unitamente ad una corrispondente “forza persuasiva superiore” della relativa motivazione, quando il meccanismo della rinnovazione debba essere attivato in relazione ad una prova dichiarativa ritenuta decisiva nella prospettiva dell’alternativa decisoria sopra indicata».
Come affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza Troise, nella valutazione degli elementi di prova è lo stretto collegamento fra la regola del «ragionevole dubbio» e il principio costituzionale della presunzione di innocenza ad imporre al giudice d’appello il rispetto di un più elevato standard argomentativo per la riforma di una sentenza assolutoria.
2.5. Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277616-01, ha ribadito il principio espresso da Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, COGNOME, Rv. 24394601, per cui in tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione ma comunque dedotte dall’imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell’imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall’imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado.
2.6. La ratio della sentenza di primo grado, fondata sulla prova dichiarativa, è che l’imputato non sia né l’autore materiale né il concorrente del reato: la Corte di appello si è limitata a ritenere false ed inattendibili le dichiarazioni di NOME COGNOME, senza indicare in base a quali elementi di prova la motivazione della sentenza di assoluzione possa essere superata.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo, restando assorbiti i successivi, determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso il 07/11/2023.