Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41834 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Sant’Angelo a Cupolo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18 ottobre 2023 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO Leone e AVV_NOTAIO, che hanno prodotto la sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Benevento nei confronti della coimputata NOME COGNOME, insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 ottobre 2023 con la quale la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza, emessa in data 3 marzo 2020, cl( Tribunale di BeneventoVlo ha condannato alla pena di anni 6, mesi 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in relazione al reato di estorsione aggravata.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 525 cod. proc. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta
illogicità GLYPH della GLYPH motivazione GLYPH in GLYPH ordine GLYPH alla GLYPH richiesta GLYPH di GLYPH rinnovazione SeleorRAT °”1dibattimentale.
2.1. La Corte di merito avrebbe omesso di argomentare in ordine al motivo di appello con cui era stata eccepita la violazione dell’art. 525 cod. proc. pen.; la difesa ha segnalato che l’imputato, a seguito di variazione della composizione del collegio giudicante, avrebbe prestato il consenso esclusivamente all’acquisizione della perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni, chiedendo al contempo la rinnovazione dell’esame della persona offesa COGNOME.
Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione con motivazione carente senza, peraltro, procedere alla necessaria dichiarazione di utilizzabilità ex art. 511 cod. proc. pen.
2.2. La Corte territoriale, con percorso argomentativo apparente, contraddittorio e manifestamente illogico, avrebbe rigettato la richiesta rinnovazione dibattimentale senza tenere conto della documentazione prodotta e dei testi indicati dalla difesa al fine di dimostrare l’inattendibilità della persona offesa con conseguente indebita compressione del diritto di difesa.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa vessatoria.
A giudizio della difesa, il ricorrente non avrebbe mai proferito minacce e la persona offesa sarebbe stata parte attiva del rapporto, essendosi rivolta al COGNOME per convincere quest’ultimo ad intimidire un suo rivale in amore per poi convincersi, in modo errato, di aver subito delle minacce estorsive.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. conseguente al riconoscimento dell’aggravante delle persone riunite.
A giudizio della difesa, la mancata partecipazione del COGNOME alle minacce prospettate dalla coimputata NOME COGNOME ed il conseguente mancato coinvolgimento nelle condotte intimidatorie, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad escludere la contestata aggravante, anche in considerazione del pregresso accordo raggiunto dal ricorrente e dal COGNOME.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 62, comma primo, n. 5 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento di tali circostanze attenuanti.
Secondo la ricostruzione difensiva,la persona offesa, stipulando un accordo illecito con il COGNOME volto ad intimidire l’ex fidanzato della compagna del COGNOME, avrebbe dolosamente concorso nella verificazione del fatto oggetto di giudizio > con conseguente sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 5 cod. pen.; la condotta della persona offesa costituirebbe, infatti, una vera e propria concausa alla produzione della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 629 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
all’udienza del 3 luglio 2018, a seguito del mutamento del collegio giudicante, il Presidente invitava le parti a rinnovare le rispettive richieste di prova; indi il Pubblico ministero chiedeva l’esame dei testi di cui alla lista tempestivamente depositata e l’acquisizione di documenti mentre il difensore dell’imputato chiedeva l’esame dei testi di lista, l’esame dell’imputato e l’acquisizione di documenti;
alla medesima udienza il difensore dell’imputato non prestava il consenso alla rinnovazione degli atti mediante lettura ad eccezione dell’esame del perito trascrittore ed alla conseguente acquisizione della relazione di perizia; di conseguenza, il Presidente disponeva il nuovo esame dei testi già escussi dal precedente Collegio (persona offesa COGNOME e teste COGNOME);
all’udienza del 26 novembre 2019 il Collegio, con ordinanza letta in udienza, disponeva la revoca dell’ordinanza ammissiva dei testi COGNOME e COGNOME in considerazione della chiarezza, completezza ed assenza di contraddizioni delle deposizioni rese innanzi al Collegio in diversa composizione e la conseguente superfluità di un nuovo esame;
alla medesima udienza il patrono dell’imputato, all’esito dell’esame dei testi di difesa, reiterava la richiesta di esame della persona offesa COGNOME ed il Tribunale rigettava tale richiesta non ritenendo “necessario risentire il teste COGNOME alle frequentazioni, sui rapporti con l’imputato, che son circostanze sulle quali i testi della difesa oggi hanno ampiamente riferito. E, quindi, dichiara chiusa l’istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti ai fini della decisione e fi l’udienza per la discussione” (vedi pag. 23 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza 26 novembre 2019).
1.2. Ciò premesso in punto di fatto, deve essere evidenziato che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il Collegio ha dichiarato l’utilizzabilità degli atti come emerge inequivocabilmente della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza 26 novembre 2019.
Peraltro, deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui la violazione dell’obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall’art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l’inutilizzabilità l’illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un’attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell’indicazione (vedi ) Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283657 – 01).
1.3. Non sussiste l’eccepita violazione dell’art. 525 cod. proc. pen.; il Collegio intende dare seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui il consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 03: “la disposizione di cui all’art. 525 c.p.p., comma 2, prima parte, non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492,493 e 495 c.p.p., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Resta ferma anche la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d’ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività. Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate.”).
L’intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione,
fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.
Ne consegue che il giudice in diversa composizione può procedere alla lettura o alla indicazione degli atti contenenti le dichiarazioni precedentemente rese, nel caso in cui difetti il requisito della novità delle circostanze su cui devono essere rese dichiarazioni o non risulti comunque necessario un nuovo esame dei testi già escussi.
Nella concreta fattispecie in esame,i1 Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione di non procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte dal Collegio in diversa composizione, prove ritenute del tutto superflue in considerazione del tenore delle emergenze processuali, tra cui le dichiarazioni rese dagli stessi testi della difesa, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.
Avendo dunque,i1 Tribunale motivatamente esercitato, in modo tutt’altro che illogico, il suo potere di apprezzamento in ordine alla superfluità del nuovo esame dei testi COGNOME COGNOMECOGNOME non si rileva violazione alcuna di legge processuale.
1.4. Anche l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale da parte della Corte territoriale, è manifestamente infondata.
La Corte di appello, con motivazione sintetica ma congrua con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà dell’esame della persona offesa COGNOME alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata completezza delle deposizioni (vedi pagina 9 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione della vicenda in esame.
Ciò posto, va ricordato che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Pertanto, in considerazione di tale principio di diritto, nella ipotesi di rigetto della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di
responsabilità (vedi,tra le molte ,Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 – 01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, COGNOME, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, COGNOME, non massimata).
Il secondo motivo è articolato in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
2.1. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di estorsione.
In particolare, è stato sottolineato come la realizzazione del pericolo prospettato alla persona offesa fosse dipendente, direttamente ed indirettamente, da una condotta del ricorrente e della sua complice, prospettazione che ha posto la vittima nell’alternativa ineluttabile di cedere alle pretese estorsive ovvero di incorrere nel danno minacciato (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui si configura il delitto di estorsione tutte le volte in cui l’agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente mentre sussiste la truffa vessatoria ove l’agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso – di norma correlato all’azione di forze occulte e tale che un comune discernimento è in grado di individuare come non reale – la cui evenienza prescinde dalla sua volontà (vedi in proposito,Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020 Rv. 279492-01; da ultimo,Sez. 2, n. 49718 del 07/11/2023, COGNOME).
Il terzo motivo non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La lettura dell’atto di appello comprova che i motivi di gravame non avevano ad oggetto la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.
Va richiamato, in proposito, l’orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, COGNOME, non massimata).
Deve essere ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, NOME COGNOME, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 01 del 30/03/2022, NOME, non massimata).
Il quarto motivo è in parte generico ed in parte manifestamente infondato.
4.1. La doglianza con cui si lamenta la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. è del tutto generica perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente si limita all’indicazione della violazion dell’articolo di legge senza argomentare alcun rilievo critico rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 8 della sentenza impugnata).
Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatt o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01); il requisito della specificità dei motivi implica, pertanto, l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
4.2. L’ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 62, comma primo, n. 5 cod. pen. è manifestamente infondata.
La Corte di merito, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, ha correttamente rimarcato che l’originario accordo
intercorso tra il COGNOME e la persona offesa non ha alcun legame causale con le condotte estorsive poste in essere dal COGNOME (vedi pag. 6 e pag. 9 della sentenza impugnata).
Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del fatto doloso dell’offeso, è richiesta l’integrazione di un elemento materiale (l’inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell’evento) e di un elemento psicologico consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (vedi,Sez. 4, n. 5714 del 17/01/2023, Costantini, Rv. 284411 -01).
Di conseguenza non è sufficiente che il comportamento della persona offesa abbia costituito, come nel caso di specie, l’occasione di contatto con l’imputato ovvero il movente della condotta criminosa oggetto di contestazione (vedi in proposito Sez. 2, n. 15587 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281119 – 01; Sez. 1, n. 8767 del 03/10/2023, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 2 ottobre 2024
Il Presidente