Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37851 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CIRO’ il 21/04/1961 COGNOME NOME nato a GUARDAVALLE il 03/04/1970 COGNOME NOME nato a CIRO’ MARINA il 15/12/1962 COGNOME NOME nato a CIRO’ il 03/11/1948
COGNOME nato a ROTENBURG( GERMANIA) il 31/12/1972
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alle posizioni di COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME e il rigetto del ricorso di COGNOME.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MILANO in difesa di RISPOLI
COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di PALMI in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di CATANZARO in difesa di COGNOME, COGNOME e COGNOME che conclude per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME che conclude per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di CATANZARO in difesa di NOME COGNOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso. E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di CATANZARO in difesa di NOME COGNOME che insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di MILANO, quale sostituto processuale dell’avvocato COGNOMENOME COGNOME del foro di MILANO in difesa di COGNOME, giusta delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Le decisioni di merito hanno avuto ad oggetto l’omicidio commesso in danno NOME COGNOME fatto avvenuto il 26 settembre del 2008 in Legnano.
Secondo la contestazione l’omicidio sarebbe stato deliberato da COGNOME NOME e materialmente eseguito da COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME con il concorso di COGNOME NOME.
La decisione di primo grado è stata emessa dalla Corte di Assise di Busto Arsi in data 23 novembre 2021, mentre quella di secondo grado è stata emessa dal Corte di Assise di Appello di Milano in data 1 giugno 2023.
1.1 I due giudizi di merito hanno avuto esiti – in larga misura – difformi, che:
la decisione di primo grado ha visto affermata la responsabilità del COGNOME Vincenzo, con assoluzione degli imputati COGNOME Silvio, COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME;
la decisione di secondo grado ha visto la conferma della condanna di COGNOME Vincenzo e il ribaltamento sfavorevole (in accoglimento della impugnazione della parte pubblica) per il resto, con condanna degli imputati COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOMECOGNOME
La sintesi delle due decisioni va affidata ad un riepilogo delle fonti di delle diverse argomentazioni valutative tra primo e secondo grado, in mo schematico, trattandosi di elementi di conoscenza noti alle parti e non riprodu per esteso nella decisione di questa Corte di legittimità. Le linee argomen delle due decisioni verranno esaminate in rapporto ai profili di critica espress atti di ricorso.
2.1 Conviene partire da una serie di dati obiettivi e/o asseverati nelle due de in modo conforme.
2.1.1 La prova generica : NOME COGNOME è deceduto dopo essere stato raggiunto da un unico colpo di arma da fuoco al capo (proiettile e bossolo non rinvenut colpo ha fatto ingresso in sede parieto-occipitale sinistra ed è uscito in naso-geniena destra. Da qui la considerazione per cui lo sparatore doveva trov alle spalle della vittima. NOME sarebbe stato colpito mentre era seduto tracce ematiche sui pantaloni). Il proiettile era, per alcune caratteris
tramite, probabilmente calibro 38 special e lo sparatore si trovava a brevi distanza. La morte, secondo le considerazioni dell’esperto, è avvenuta tra le del 26 settembre 2008 e la 1.20 del 27 settembre 2008. Il luogo di rinvenime del cadavere, all’alba del 27 settembre 2008 (un campo in località San Giorgio Legnano) non era quello in cui si era verificata l’aggressione mortale (se trascinamento del corpo).
2.1.2 I fatti delittuosi avvenuti in precedenza e richiamati nelle decisioni: dell’omicidio avvenuto in Cirò marina il 5 agosto del 2007 in danno di NOME, zio materno di NOME COGNOME, e dell’omicidio di NOME COGNOME avvenuto il 14 luglio del 2008 nei pressi di Legnano.
2.1.3 I rapporti di parentela : NOME COGNOME ha spostato COGNOME NOME, fi COGNOME NOME, detenuto da diversi anni e ritenuto uno dei capi della c COGNOME/Marincola di Cirò (condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio). coppia, al momento del fatto unita e convivente, ha avuto due figli. COGNOME Si imputato, è il fratello di COGNOME NOME; COGNOME NOME, imputato, è il frat COGNOME NOME; COGNOME NOME, imputato, è un nipote di COGNOME NOME (essend figlio di COGNOME NOME). Il collaborante COGNOME NOME è un ulteriore frat COGNOME NOME.
2.1.4 La condotta tenuta da NOME COGNOME il 10 maggio del 2008: COGNOME incontra a Malpensa con il Tenente Col. dei Carabinieri COGNOME NOME e racco fatti che riguardano la famiglia di origine della moglie, che il militare pro registrare. Si coglie nelle registrazioni il sentimento di forte avversità d COGNOME verso il suocero COGNOME NOME e verso gli altri reggenti della c nonché i timori dello stesso COGNOME per la propria incolumità (.. mia moglie è una ragazza d’oro.. se no mettevo un mitra, li ammazzavo a tutti quanti questi qua.. prima il suocero poi gli altri. .però loro hanno paura di me.. .. io non mi fido nessuno.. ). Secondo il teste COGNOME il contrasto tra NOME COGNOME e i regge della cosca COGNOMECOGNOME derivava, per quanto a lui riferito da NOME Cata dalla decisione presa da costoro di uccidere COGNOME NOME (che aveva gestit affari illeciti del gruppo in un periodo in cui tutti gli altri personaggi di sp detenuti). L’incontro del mese di maggio era stato preceduto da contatti telef intervenuti tra il militare e NOME COGNOME
2.1.5 : La presenza di COGNOME NOME e NOME COGNOME – da latitanti – alla r tra esponenti della ‘ndrangheta tenutasi in località Cardano al Campo in da manici 2008, unitamente a COGNOME NOME. Si tratta di un elemento di notev
rilievo probatorio, emergente da intercettazioni confluite e utilizzate nei pr tenutisi in Milano e relativi al radicamento della ‘ndrangheta in Lombardia.
2.1.6 La condotta tenuta da NOME COGNOME la mattina del giorno in cui tro morte, sino alle ore 16 circa. E’ pacifico che in data 26 settembre 2008 NOME COGNOME si recò in Lombardia alle prime ore del mattino, in auto, unitamente a NOME (dalla provincia di Bologna dove si era di recente trasfer provenendo dal varesotto); il NOME ricorda di essere ripartito verso Bolo intorno alle 17.30/18.00 con una diversa vettura, mentre NOME rimase nella z di Legnano (senza fare più ritorno e senza più rispondere al cellulare). Quel gi NOME incontrò pacificamente il cognato COGNOME NOME intorno alle ore 12 e fi alle 16 . Successivamente l’unica traccia certa della vittima (ancora in v rappresentata dai filmati della telecamera ubicata presso il bar RAGIONE_SOCIALE all’interno del centro commerciale Legnano 2000 tra le 19.07 e le 19.12 . NOME entra da solo nel bar alle 19.07, alle 19.11 entra nel bar COGNOME NOME e poco dopo i escono in sequenza (NOME apre la porta dall’interno e lascia passare per pri NOME, vedi pag. 215 sentenza primo grado) e NOME si reca presso l’eserc commerciale del Trifino. Il cellulare della vittima venne rinvenuto, spe all’interno della vettura rimasta parcheggiata presso il medesimo cen commerciale Legnano 2000.
2.1.7 Il dato obiettivo dell’arresto di COGNOME Silvio e NOME COGNOME circostanze di fatto in cui ebbe a verificarsi, il 4 novembre del 2008.
2.1.8 II lungo intervallo temporale che intercorre tra la scomparsa di NOME (moglie di NOME, anch’egli aderente alla locale di Cirò), av nell’estate del 2000 e l’omicidio di NOME COGNOME, tale da escludere che il sangue per cui è processo possa essere derivato dai sospetti espressi momento della scomparsa – dal padre della donna sul conto di NOME.
3. Le fonti di prova dichiarativa.
3.1 Le principali fonti di prova sul fatto omicidiario sono rappresentate da
collaboratori di giustizia: COGNOME NOME e COGNOME NOME. Vi sono poi altri collaboranti cui va riconosciuto un certo rilievo dimostra COGNOME Francesco (unico soggetto escusso nuovamente nel giudizio di secondo grado), COGNOME NOME, COGNOME NOME.
Conviene indicare, in estrema sintesi, i principali contenuti dichiarativi di tal riportati da pagina 114 sino a pagina 172 della decisione di primo grado.
COGNOME NOME si presenta come uomo di fiducia e stretto collaboratore di COGNOME NOME e vive principalmente la realtà di Legnano, ove costoro operavan (a suo dire) come cellula di ‘ndrangheta con stretti contatti operativi con la ‘casa madre’ di Cirò. Limitando le indicazioni di sintesi allo stretto necessar ricordato che costui ha affermato di essere stato messo al corrente della necessi di eliminare NOME COGNOME da COGNOME NOME (era un ..tema ricorrente..) , in ragione di un mandato omicidiario proveniente da COGNOME NOME e NOME. Secondo il De COGNOME costoro erano stati informati della esistenza di contatt NOME e un ‘capitano dei carabinieri’ (cosa che gli venne riferita tanto dal che dal COGNOME) e, in ogni caso, era noto che NOME voleva vendicare la mo dello zio COGNOME. Sapeva che COGNOME NOME era contrario a questo omicidio ( come gli aveva riferito lo stesso COGNOME) e ricorda un episodio in cui dopo riunione di famiglia a Cirò (nella primavera del 2008) il COGNOME NOME visibilmente agitato. In ogni caso il COGNOME venne coinvolto nei prepara dell’omicidio e in alcuni casi partecipò a degli ‘appostamenti’ in Calabria primavera del 2008) e in Lombardia, ma in queste occasioni non si riuscì commettere il delitto (NOME doveva essere accompagnato, nei luoghi ove eran appostati, da COGNOME NOME, ma ciò non avvenne). Ricorda che proprio ad agosto del 2008 era il COGNOME COGNOME a spingere per l’esecuzione dell’omicid lamentandosi con il Rispolí dei ‘ritardi’. Afferma che gli affiliati alla l Legnano-Lonate Pozzolo avevano come luogo di incontro il bar Ritual. Indica NOME NOME come persona inserita nel gruppo dei Novella, da sempre alleati d Rispoli. Nel momento di effettiva esecuzione del delitto lui si trovava a Pale per ragioni di carattere familiare, ma appena rientrato (il giorno dopo) si re COGNOME da cui ebbe dettagliata narrazione di quanto accaduto. L’omicidio sareb stato materialmente commesso dal COGNOME (gli disse.. era capitata l’occasione..) mentre lui e NOME erano in una auto BMW (del Longobucco) guidata dal NOME. COGNOME era seduto dietro e sparò alla testa di NOME COGNOME. Occorreva recupe l’arma (una 357 corta a tamburo) che COGNOME aveva gettato in un campo a circ 2-300 metri dal luogo di rinvenimento dal cadavere, compito che era stato affida ai fratelli COGNOME che non erano riusciti a trovarla. La vettura era a ricoverata sul retro della casa dei Benevento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOME a quel punto si occupò del recupero dell’arma, riuscendo a individuarla. L’incontro con COGNOME era stato reso possibile da una iniziativa di COGNOME Vincenzo
che lo aveva fatto venire a Legnano; NOME era presente al INDIRIZZO di Mezzafame ove forse vi era anche COGNOME NOME; da qui partirono COGNOME, NOME e NOME con la BMW, che venne poi rottamata (ricorda anche ve venne fatta una denunzia di furto a copertura). Quanto a COGNOME, il COGNOME lo indica c affiliato che si occupava di droga a Rho. Ricorda un incontro del 2007-2008 tra stesso COGNOME, COGNOME e COGNOME NOME, cui era presente. COGNOME ovviamente, in contatto con il COGNOME (che era il capo della locale di Legnano)
COGNOME NOME è un cognato della vittima NOME COGNOME in quanto fratello COGNOME NOME e di COGNOME NOME .
La narrazione di costui si incentra su quanto avvenuto a Cirò prima dell’omicid In particolare, premesso che COGNOME NOME e NOME COGNOME erano a dire d dichiarante (con il padre NOME) i capi della cosca di Cirò e restando sul p specifico dell’omicidio di NOME COGNOME, COGNOME NOME afferma di aver sapu dei problemi creati da NOME dal fratello NOME (la volontà di vendicare lo COGNOME, ucciso in Cirò Marina) già nei mesi antecedenti. Riferisce di averne pa con lo zio COGNOME NOME e con NOME quando costoro erano latitan Durante questo colloquio era evidente la animosità del NOME. A fronte di un tentativo dello stesso COGNOME NOME di evitare problem cognato, occupandosi personalmente della situazione e risolvendola senza eccessi (.. facendogli una passata di botte..) ed in presenza dello zio NOME NOME (che nulla dice), il COGNOME avrebbe a quel punto affermato .. non ti preoccupare… .ce la vediamo noi.. . COGNOME NOME sperava che ciò non comportasse la morte dell’NOME, ma quando avvenne l’omicidio capì che .. lo avevano fatto ..
Quanto alla fase esecutiva in senso stretto il dichiarante afferma di aver ric informazioni dal cugino COGNOME NOME. Costui gli disse che l’omicidio era portato a termine da COGNOME NOME (suo fratello) e da COGNOME NOME ( diss il sangue nostro ce lo dobbiamo bere noi..); fece anche riferimento al fatto che NOME era un confidente dei carabinieri. Non ebbe modo di parlarne con il frat NOME in epoca successiva al fatto. La sorella NOME gli avrebbe detto, qua alla sera dell’omicidio .. lui era uscito con NOME COGNOME e NOME COGNOME.. come mai non è rientrato più..?. .
COGNOME NOME, collaborante dal 2012, è il solo soggetto escusso nuovamente in secondo grado. Nel giudizio di primo grado costui ha dichiarato – sul t specifico – che frequentava Rispoli, per comune appartenenza alla ‘ndrangheta,
dal 2005. Nel 2007 aveva incontrato NOME COGNOME e COGNOME NOME (in Calabria) che erano – anche a suo dire – i mandanti dell’omicidio COGNOME. La locale di Le con a capo il COGNOME era strettamente collegata a quella di Cirò. Lui e il R avevano frequenti contatti tramite il COGNOME. Il dichiarante ha riferito venuto a conoscenza della esistenza di intercettazioni del ROS che riguardavano crossodromo di Cardano al Campo e per questo motivo non aveva preso parte al summit del 3 maggio 2008. Quanto ad NOME COGNOME venne a sapere che costui maltrattava la moglie COGNOME NOME ed era un confidente dei carabinieri. Ebbe noti da COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME, in via preventiva rispetto all’omici Sarebbe stato COGNOME NOME a riferire che NOME COGNOME si era incontra Malpensa con il maggiore COGNOME. In particolare fu COGNOME, tempo prima dell’omicidio, a dirgli che se fosse accaduto qualcosa ad NOME .. erano stati loro.. , mentre COGNOME NOME e NOME COGNOME in una occasione gli avrebbero detto c .. si deve bonificare il terreno.., espressione riferita ai comportamenti tenuti da NOME COGNOME. Dopo l’omicidio si sarebbe incontrato con il COGNOME che ven all’incontro con COGNOME Emanuele. Da ciò che il COGNOME gli disse (sia pur modo non esplicito) lui comprese che anche il COGNOME aveva preso parte all’omicidio dell’NOME (COGNOME avrebbe elogiato il COGNOME per il suo mod sparare). Sempre COGNOME gli disse anche che avevano fatto inginocchiare NOME prima di sparargli.
COGNOME NOME si presenta come appartenente alla famiglia mafiosa di Crotone. Arrestato nel 2009, collaborante dal 2010. Aveva buoni rapporti con COGNOME che incontrò in carcere subito dopo l’arresto e prima di essere sottopo al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. . Conferma che COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME erano i capi della cosca di Cirò. Il influente era COGNOME NOME. Negli incontri avuti in carcere COGNOME Giuseppe una occasione – gli avrebbe spiegato le ragioni dell’omicidio di NOME COGNOME è voluto morire lui..) e dell’NOME COGNOME (.. mio genero se l’è cercata questa morte perché si è messo a sparlare su di noi dopo la morte del COGNOME., non si poteva fare a meno..), facendogli intendere che era stata .. una cosa di famiglia..
Acri NOME, già capo della locale di Rossano, ha riferito sull’omicidio di NOME COGNOME. Costui collabora dal 2021. Conferma la particolare influenza della loc di Cirò nella struttura della ‘ndrangheta . Lui aveva stima in particolare di NOME COGNOME e venne messo al corrente – dallo stesso COGNOME – della necessità eliminare COGNOME NOME, che aveva retto la cosca in precedenz Successivamente, chiese notizie dell’avvenuto omicidio di NOME COGNOME – ch
pure conosceva – a COGNOME COGNOME che lo rassicurò dicendo che era stata cosa ‘interna’ alla cosca COGNOME–COGNOME (.. se la sono vista tra di loro..). Analoghe informazioni, circa le ragioni dell’omicidio, le ebbe anche da NOME COGNOME.
Le ragioni delle diverse valutazioni della prova, per come espresse nelle decisioni di merito.
4.1 Come si è detto, la decisione di primo grado perviene alla affermazione responsabilità di COGNOME Vincenzo ed alla assoluzione dei restanti quattro impu Le linee argomentative possono essere sintetizzate nel modo che segue.
4.1.1 Quanto alla condanna di COGNOME Vincenzo, si formula – in premessa giudizio di piena attendibilità delle fonti dichiarative COGNOME NOME e COGNOME Francesco. Secondo la Corte di Assise, inoltre, non vi è dubbio circ riconducibilità del movente ad un contesto mafioso, così come descritto nel imputazione.
COGNOME ha effettivamente cooperato con il COGNOME (sul punto vi sono amp riscontri circa la stretta frequentazione) ed ha preso parte alle attività prep dell’omicidio di NOME COGNOME, come da lui narrato, nonché alle attività succes (il recupero dell’arma). Solo per un caso (assenza da Legnano per motivi familia non è stato presente al momento esecutivo in senso stretto.
Le sue dichiarazioni vengono ritenute dotate di alto valore dimostrativo confronti del COGNOME e le imprecisioni circa la collocazione temporale di al avvenimenti vengono ritenute frutto del tempo trascorso dai fatti.
Quanto al COGNOME NOME si afferma che le sue narrazioni riguardano in par accadimenti cui ha partecipato in prima persona (in particolare l’incontro av con COGNOME NOME e NOME COGNOME in cui si parlava proprio dei problemi cagion da NOME COGNOME; l’incontro avuto con il fratello NOME prima che cos partisse per Milano durante il quale pure si parlò della situazione di NOME ed in parte conoscenze indirette (egli riporta, quanto al momento esecuti informazioni avute da COGNOME NOME e, soprattutto, da COGNOME NOME).
Vengono ritenute non decisive, al fine di intaccare l’attendibilità di COGNOME COGNOME talune discrasie con la narrazione resa dal COGNOME.
La convergenza piena tra i due dichiaranti sul ruolo tenuto dal COGNOME NOME, una con la autonomia genetica della rispettiva conoscenza (quella del COGNOME con natura confessoria, in quanto proveniente proprio dal COGNOME) e con i riscontri
oggettivi a talune affermazioni (ad es. quelle sulla vettura utilizzata) rese Castro, conducono alla affermazione di responsabilità del COGNOME, in un conte che – anche secondo il giudice di primo grado – impone di ritenere valida la gen mafiosa del fatto, ascrivibile ad una esigenza ‘interna’ alla cosca di ‘ndrangheta COGNOME–COGNOME.
Quanto alle assoluzioni, va evidenziato che la Corte di Assise reputa inattendi (in modo espresso) il collaborante COGNOMEperché alcune sue affermazioni so risultate non veritiere, come quella sulla fase esecutiva in cui coin erroneamente COGNOME) e reputa sostanzialmente non valutabili perché ‘indirett (e non confermate dalle fonti primarie) le dichiarazioni rese da NOME NOME COGNOME Nicola. Ciò posto, la valutazione delle fonti dichiarative ‘collaborative’ espressamente limitata ai contributi di COGNOME NOME e COGNOME NOME:
per i due ipotetici mandanti osserva, quanto a COGNOME NOME che la condot silente descritta da COGNOME NOME in occasione del colloquio «diretto» è equivoca e non può dirsi espressiva di un concorso morale in omicidio, posto che – tra l’altro – anche la contestuale espressione di NOME COGNOME [.. ce la vediamo noi.j non è univocamente interpretabile come decisione omicidiaria (v. pag. 216 sentenza primo grado) . Anche la confermata qualità di capo della cosca non può essere ritenuta uti riscontro al de relato del COGNOME. Analoghe considerazioni vengono espresse per la posizione di NOME COGNOME sicchè si ritiene n raggiunta la prova del mandato omicidiario;
per il COGNOME rileva che la mera affermazione del De COGNOME è priva riscontri oggettivi (non sono stati registrati contatti telefonici quel tra COGNOME e COGNOME). In particolare, non viene ritenuto decisivo il segm del filmato delle ore 19.12, che pure lo ritrae in uscita dal Bar RAGIONE_SOCIALE, per le considerazioni espresse a pagina 219 della sentenza di primo grad (ove si evidenzia che una volta usciti, in sequenza, dal bar, il solo COGNOME ferma presso il vicino esercizio commerciale del Trifino). Non vi sono, per giudice di primo grado, altri elementi di prova a carico;
per COGNOME NOME si afferma, in sintesi, che vi è contrasto tra il dichi del COGNOME e quello di COGNOME NOME e che pur essendo lui quel giorn – senza dubbio alcuno – a Legnano non vi è certezza sul fatto che la se abbia davvero incontrato la vittima (si compie riferimento alla deposizion di COGNOME NOME e del COGNOME che smentiscono il narrato di NOME NOME
e di COGNOME NOME sul punto della presenza serale) e non vi è contez del suo effettivo ruolo concorsuale.
4.2 Secondo i giudici di appello, come si è anticipato, la Corte di primo commette una serie di errori in diritto – ed in chiave logica – nella part decisione in cui manda assolti COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME Francesco. Viene confermata la condanna del COGNOME.
4.2.1 Conviene indicare in modo estremamente sintetico i punti essenziali de decisione di secondo grado, per le ragioni già esposte in premessa.
La Corte di secondo grado, da pag. 107 a pag. 137 affronta il tema de rinnovazione istruttoria, consapevole della delicatezza del medesimo, trattand di decisione – quella di secondo grado – che ha quasi totalmente ribaltato in malam (per 4 posizioni su cinque) la sentenza di primo grado. Sotto il profilo del me la Corte di secondo grado fa applicazione del principio di diritto per cui l’obbl rinnovazione è correlato alla decisività della prova dichiarativa erroneamente ipotesi) apprezzata in primo grado e non si estende agli elementi (erroneamen non valutati dal primo giudice o ritenuti non influenti. Viene evidenziato, pert che da ciò deriva la necessità di ri-ascolto esclusivamente della fonte Olive non anche degli altri collaboratori di giustizia.
Viene inoltro disposto ex officio il nuovo esame degli imputati destinatari dell’appello della parte pubblica, su temi di prova ritenuti necessari ed indic pagina 110, nonché una perizia trascrittiva su una intercettazione già present atti. La Corte di secondo grado respinge la richiesta di escussione – proveni dalla parte pubblica – di un nuovo collaboratore di giustizia, tale NOME
4.2.2 Sul piano valutativo viene ribadita la assoluta attendibilità (già affer primo grado) dei dichiaranti COGNOME NOME e COGNOME NOME. Vengono esaminate ed espressamente confutate le obiezioni coltivate, sul punto, co motivi di appello.
Vengono, in secondo luogo, ‘recuperati alla valutazione’ i dichiaranti ulterio particolare Vrenna e Acri, colpevolmente (secondo la Corte di Assise di Appello non valutati nei loro contenuti dichiarativi, dai giudici di primo grado.
Si afferma che la natura indiretta del loro portato narrativo non è – in alcun – indice di scarsa attendibilità o di irrilevanza rispetto al tema della de anche se la fonte primaria si rifiuta di confermare il contenuto narrativo o fo una versione diversa.
Vi sono, di contro, alcune variazioni dei profili di attendibilità/inattendi alcune fonti dichiarative.
In particolare:
previa nuova escussione, viene variato il giudizio di inattendibilità dichiarante COGNOME COGNOME con recupero probatorio del suo contributo (v. pag. 235 e ss. della decisione impugnata);
senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del te COGNOME NOME (v. già alla pagina 20 della decisione di secondo grado, c posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti);
senza nuova escussione viene affermata la totale inattendibilità del te COGNOME NOME (si veda sentenza di secondo grado, già a pagina 30, con posteriore approfondimento da pagina 210 in avanti);
senza nuova escussione viene affermata la parziale inattendibilità del tes NOME NOME per talune reticenze mostrate durante l’esame (v. d pagina 210 in avanti della decisione di secondo grado).
Vi è – inoltre – una forte valorizzazione di altri dati probatori, secondo la Assise d’Appello, colpevolmente trascurati nella sintesi decisòria del primo gr In particolare, e senza pretesa di esaustività, si tratta essenzialmente di :
i contenuti della conversazione registrata dal Ten. COGNOME colloq avuto con NOME COGNOME pochi mesi prima dell’omicidio . Si tratta, secon i giudici di appello, di un formidabile riscontro alla genesi dell’omicid termini di ‘dipendenza’ dalle condotte di NOME COGNOME tese a ribellarsi autorità del suocero e di COGNOME NOME e NOME COGNOME, che ben sapevan del suo tentativo di avvisare il COGNOME delle manovre che avrebbero condo alla sua morte (.. io non mi fido di nessuno.. sennò ero già morto qualche anno fa. .).Le indicazioni fornite all’investigatore circa la probabile presenz dei reggenti del clan in Lombardia (con latitanza gestita dal COGNOME) trov conferma nelle intercettazioni relative all’incontro del 3 maggio 2008 Cardano al Campo. La decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico d
mandanti COGNOME Silvio e NOME COGNOME (sorta di travisamento per omissione);
il contenuto del messaggio scambiato da COGNOME NOME e NOME NOME il 4 novembre del 2008, subito dopo l’arresto di COGNOME NOME COGNOME COGNOME in cui si rievoca la loro responsabilità per l’omicidio NOME COGNOME (il COGNOME scrive hanno arrestato i tuoi zii .. magari era stato prima di ammazzare COGNOME.. e NOME NOME risponde .. sono contento ma non dire che sono i miei zii..) . Anche in tal caso la decisione di primo grado indica questo elemento in parte narrativa ma non lo recupera in chiave valutativa a carico dei mandanti COGNOME Silvio e NOME COGNOME (sorta di travisamento per omissione);
il fatto che dopo la morte di NOME COGNOME non vi fu alcuna ‘reazione’ parte del gruppo COGNOME/COGNOME, a dimostrazione logica del fatto che l decisione ‘apparteneva’ ai vertici della medesima cosca (dunque a COGNOME e COGNOME COGNOME);
le verifiche tecniche sugli spostamenti tra il 26 e il 27 settembre 2008 soggetti che facevano parte (secondo esiti giudiziari e secondo i contenu narrativi del COGNOME NOME) del gruppo ristretto del Rispoli e c avrebbero avuto un ruolo nella esecuzione del delitto e nelle attiv immediatamente successive. Secondo la Corte di Assise di Appello il punto centrale è rappresentato dalla convergenza di movimenti di più persone nella zona del bar Ritual (che sarebbe stato il luogo dell’incontro tra Rispoli e NOME COGNOME). La cella di copertura del bar RAGIONE_SOCIALE viene agganciata da COGNOME alle ore 19.18 ; in precedenza si era verificata una conversazio tra lo stesso COGNOME e Benevento Antonio i cui contenuti evocano u prossimo incontro tra i conversanti; alle ore 19.13 Benevento NOME aggancia la cella che copre la zona del bar Ritual; la stessa cella viene agganciata da Benevento Mario alle 20.10 . Ed ancora vi sono contatti telefonici, a partire dalle 23.14 e sino alle ore 2.42 del 27 settembre tra COGNOME NOME e i due fratelli NOME (NOME e NOME). Ciò porta a ritenere confermata la versione de relato fornita dal COGNOME secondo cui il luogo dell’incontro fa il COGNOME e la vittima fu proprio il bar INDIRIZZO dove NOME sarebbe stato accompagnato, verosimilmente, dal COGNOME dopo l’incontro tra i due al centro commerciale Legnano 2000;
la falsa denunzia di furto della vettura BMW del 12 dicembre 2008, dopo la cessione (ritenuta anch’essa fittizia a Molfese Giovanni) avvenuta i novembre del 2008;
la conversazione del 28 settembre 2008 intercorsa tra i soggetti (NOME padre e figlio) che gestivano la latitanza di NOME COGNOME e NOME COGNOME richiamata a pagina 303 della sentenza di secondo grado.
4.2.3 Da tutti gli elementi conoscitivi disponibili si trae, per la Corte di grado, la totale conferma dell’ipotesi formulata in sede di redazione del ca imputazione.
In tale accezione, si afferma che l’incrocio narrativo tra COGNOME Emanuele, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (in una con i contributi prima indicati, diversi da fonti dichiarative) è solido e crea a certezza sulla identità dei mandanti, nelle persone di COGNOME NOME e NOME COGNOME per assoluta e costante convergenza sul nucleo essenziale de dichiarazioni.
Del resto, sarebbe una evidente contraddizione logica quella espressa da decisione di primo grado (la condanna del COGNOME e l’assoluzione dei mandant posto che – pacificamente e specie secondo le fonti principali COGNOME e COGNOME – COGNOME non agiva per un interesse personale e la eliminazi dell’COGNOME era stata a lungo sollecitata dai vertici del gruppo criminale. La Corte di Assise si dice certa della genesi mafiosa del delitto ma, con evid contraddizione, assolve i mandanti. Non si condivide, in particolare, la valutaz di «equivocità» del colloquio intercorso tra COGNOME NOME da un lato e NOME e NOME COGNOME dall’altro (espressa nella decisione di primo gr trattandosi invece di una chiara manifestazione della esistenza di una deliberaz omicidiaria nei confronti di NOME COGNOME ormai presa dai vertici del gruppo.
4.2.4 Quanto alla fase esecutiva in senso stretto si afferma che:
le discrasie tra le due principali narrazioni (COGNOME e COGNOME COGNOME dipendono esclusivamente dalla natura indiretta delle conoscenze di entrambi sul momento della esecuzione e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilità;
COGNOME NOME fu il soggetto che consenti di tendere la trappola ad NOME COGNOME. E’ provato che il 24 settembre 2008 COGNOME NOME si recò dall Calabria a Castello d’Argile per incontrarsi con NOME COGNOME e che il settembre si spostò a Legano presso la abitazione della madre del Rispol
Non è dunque un caso che NOME decida di recarsi a Legnano il giorno 26 settembre e le affermazioni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME su quanto riferito a loro da COGNOME NOME e al COGNOME circa la presenza, n momento decisivo, di COGNOME NOME sono veritiere (con correlato giudizio di inattendibilità dei due testi che hanno negato in dibattimento di av rilasciate). E’ possibile che NOME COGNOME abbia sperato di non dove essere ulteriormente coinvolto nell’omicidio del cognato (ed in tal sen sono rintracciabili alcune affermazione dello stesso COGNOME) ma ciò avvenuto, in ragione di quanto è emerso dalla istruttoria. Si rit significativo il mancato utilizzo del cellulare da parte di COGNOME NOME pomeriggio del 26 settembre 2008 (impedisce la rilevazione di celle di aggancio). Anche se la fonte COGNOME indica come solo probabile la presenza di COGNOME NOME al momento decisivo dell’appuntamento al Bar Ritual, è evidente secondo la Corte di Assise d’Appello che COGNOME non si sarebbe recato (probabilmente con il NOME) al bar Ritual se non fosse stato ‘rassicurato’ dalla presenza del cognato;
la narrazione del COGNOME, ampiamente riscontrata, crea certezze, come si è detto, sulla identificazione dell’esecutore materiale in Rispoli Vince
quanto alla posizione del COGNOME la Corte di secondo grado valorizza, riscontro della narrazione del De COGNOME: a) le prove relative alla partico vicinanza operativa tra COGNOME, COGNOME e lo stesso COGNOME; b) la rivalutazi della sequenza visiva del bar RAGIONE_SOCIALE, che a parere dei giudizi di secondo grado va letta in aderenza al complessivo quadro probatorio, come i momento in cui NOME viene ‘prelevato’ dal COGNOME e condotto al bar Ritual dove erano ad attenderlo il COGNOME e COGNOME NOME; c) ciò sarebb avvalorato ulteriormente da agganci di cella del pomeriggio, che seppure non indicativi di contatti diretti con il COGNOME fanno comprendere ch NOME si sarebbe recato intorno alle 16.30 presso l’abitazione dei fra Benevento. Vi è pertanto sufficiente e preciso riscontro alla narrazione r dal COGNOME.
5. I ricorsi proposti da tutti i condannati.
La sintesi degli atti di ricorso – particolarmente estesi – sarà qui op riferimento a quanto strettamente necessario per la motivazione della presen sentenza, ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. .
5.1 Ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, COGNOME Vincenzo.
5.1.1 Il primo atto di ricorso è a firma del difensore avv. NOME COGNOME introduce deduzioni in punto di vizio di motivazione, apparenza di motivazion mancata assunzione di prova decisiva e violazione del canone di metodo di cu all’art.192 cod.proc.pen. . Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria del 22 maggio 2024, illustrativa del contenuto del ricorso e rubricata termini di motivi aggiunti, con ampie citazioni di giurisprudenza.
5.1.2 Si afferma che la decisione, anche sulla posizione del COGNOME, non definirsi in termini di ‘doppia conforme’, essendosi rielaborato in modo am l’intero materiale probatorio acquisito durante il giudizio di primo grado.
Viene ritenuto meramente apparente l’ordito motivazionale in punto di attendibil del dichiarante COGNOME essendo state irragionevolmente superate le questi poste con i motivi di appello.
COGNOME era mosso da motivi di astio nei confronti del COGNOME ed è stato smen su numerosi punti della narrazione.
Si ripercorrono ampiamente le emergenze processuali.
Si torna in particolare sulla prova generica e sulle risultanze balistiche (c sarebbero in linea con le dichiarazioni rese dal COGNOME). Si ritien congruamente esaminato il comportamento del COGNOME che nel pomeriggio del 27 settembre si recò spontaneamente presso i Carabinieri unitamente al cugino COGNOME NOME . Non si è tenuto conto dell’assenza di contatti telefonici tra Ris Cicino nella giornata del 26 settembre 2008.
Analoghe critiche vengono articolate in riferimento al giudizio di attendibili COGNOME Francesco nonché in riferimento al recupero delle dichiarazioni re dall’COGNOME.
La Corte di secondo grado avrebbe da un lato ‘sorvolato’ sui profili di s attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall’altro recuperato in modo pa selettivo e incongruo le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di gi reputate non utili dalla prima Corte di Assise.
Il ricorrente entra a piene mani nella rievocazione dei contenuti dell’istrutto riproduzione di brani di dichiarazioni alternandoli con considerazioni valutative pagina 7 a pagina 56) allo scopo di sostenere come la motivazione espressa dal
Corte di secondo grado non possa dirsi aderente alla regola di giudizio di all’art.533 cod.proc.pen. .
5.1.3 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. NOME COGNOME introduce più motivi. Anche in tal caso risultano depositati motivi aggiunti del maggio 2024 tesi ad illustrare i contenuti del ricorso principale.
5.1.4 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di una memoria depositata il 16 maggio 2023 .
Viene allegata al ricorso una copia della memoria cui si ritiene che la Cort secondo grado non abbia fornito risposta alcuna.
I punti vengono sommariamente ripresi nell’atto di ricorso. Si tratta, in mass parte, di punti di pretesa “smentita” del narrato del principale collaborant NOME, che la Corte di secondo grado non avrebbe preso in esame, così come gli argomenti tesi ad illustrare la assoluta inattendibilità di NOME.
5.1.5 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.
Non vi è stata adeguata motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovaz istruttoria con nuovo ascolto della teste COGNOME NOMECOGNOME Si sostiene ch collaborante COGNOME aveva chiesto copia del titolo cautelare sull’omicidio COGNOME (emesso sulla base delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME) e la teste COGNOME in primo grado avrebbe detto il falso perché subornata.
5.1.6 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione sul tema delle causa alternative dell’omicidio NOME.
La sentenza di secondo grado, secondo la difesa, affronta il tema ma banalizza contenuti dimostrativi che erano stati posti a sostegno di dette causali depotenzia in modo irragionevole il peso dimostrativo. Vengono riproposti i tem di prova (tentato omicidio in danno di COGNOME NOME e la scomparsa d NOME COGNOME; traffico di sostanze stupefacenti in cui era coinvolto NOME COGNOME) allo scopo di evidenziare la inadeguatezza della motivazione contenut nella decisione di secondo grado. Si evidenziano, altresì, segmenti della istrut che sostengono la tesi (antagonista rispetto al narrato del COGNOME) d esistenza di buoni rapporti tra NOME COGNOME e il cugini COGNOME NOME
finanche con i latitanti COGNOME NOME e NOME COGNOME. Il movente espresso sentenza non era, dunque, per nulla accertato a fronte di simili evidenze. NOME COGNOME non era in buoni rapporti con lo zio NOME, come altre risultanze istr dimostrano.
5.1.7 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di valutazione de prova dichiarativa.
Si ribadisce che le dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME NOME divergono in modo netto su molti punti e che, pertanto, non può parlarsi convergenza sul nucleo essenziale. Vengono nuovamente illustrate le criticit derivanti dal confronto tra le narrazioni e si contrasta la valutazione di irri di tali difformità.
Si torna, in sostanza, sui punti di ‘disallineamento delle dichiarazioni’ già i nel primo atto di ricorso.
Analoga doglianza – anche qui con riproduzione dei contenuti istruttori – vi diretta al ‘recupero’ della narrazione del dichiarante COGNOME.
27
5.1.8 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in tema di ricorrenza del premeditazione e finalità di agevolazione del gruppo mafioso.
In ogni caso, si afferma, i giudici del merito hanno motivato in modo meramente apparente circa la ricorrenza delle due aggravanti sopra richiamate.
5.2 Ha proposto ricorso per cassazione, con unico atto, COGNOME NOME. L’atto firma del difensore avv. NOME COGNOME
5.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 603 comma 3 bi bis cod.proc.pen. e vizio di nullità della sentenza impugnata.
La difesa contesta la ‘parzialità’ della rinnovazione istruttoria (con escuss secondo grado del solo dichiarante COGNOME), ritenuta non conforme alla previsio di legge. Oltre al collaborante COGNOME andavano risentiti, si afferma, anche collaboranti COGNOME NOME e COGNOME Francesco, nonché i testi COGNOME Elena, COGNOME Antonio e COGNOME Francesco. Si motiva l’eccezione attraverso una serie considerazioni che espongono il ‘mutamento’ dei profili valutativi di tali dichiarative tra il primo e il secondo grado. In tale accezione si sostiene rielaborazione complessiva della prova dichiarativa – realizzata in secondo gra – doveva essere preceduta da un riascolto di tutte le fonti dichiarative ‘inc sulla decisione finale.
In particolare si evidenzia che non è rilevante l’esistenza o meno di una richi di parte alla nuova escussione, dovendo procedere il giudice di secondo grado e officio alla rinnovazione, in ragione dei principi espressi da Sez. U Dasgupta e dalla posteriore giurisprudenza. La mancata rinnovazione, in particolare, delle fonti COGNOME NOME e COGNOME NOME avrebbe portato al ribaltamento della decisione di primo grado – nei confronti di COGNOME NOME – sulla base dei medesi elementi di prova ritenuti non idonei dal giudice di primo grado.
5.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione del canone del ragionevole dubbio in riferimento alla assenza di una reale motivazione rafforzat dato l’esito assolutorio del giudizio di primo grado.
5.2.3 Per il resto i motivi di ricorso sono del tutto coincidenti con quelli del se atto di ricorso proposto dal medesimo difensore per la posizione COGNOME cui opera rinvio.
5.3 Due atti di ricorso sono stati introdotti, tramite i difensori, da NOME COGNOME
5.3.1 H primo atto è a firma del difensore avv. NOME COGNOME
5.3.2 Al primo motivo si deduce la nullità per violazione della regola comportamento di cui all’art.603 comma 3 bis cod.proc.pen., nonché vizio di motivazione per assenza di motivazione rafforzata .
Si riprendono i temi illustrati al primo motivo di ricorso per COGNOME SilvioCOGNOME Seco il ricorrente la selezione della rinnovazione è arbitraria.
Andava estesa alle fonti COGNOME NOME e COGNOME NOME, oggetto di valutazione in sede di ribaltamento dell’esito assolutorio di primo grado.
Si compie riferimento ai contenuti di Cass. n. 28732 del 2023, in chiave necessaria globalità della rinnovazione di tutte le fonti effettivamente incid sulla decisione.
La motivazione della decisione di secondo grado – inoltre – sarebbe ‘inutilmen sovrabbondante’ e non realizzerebbe un efficace percorso di confutazione e superamento delle ragioni che hanno condotto alla assoluzione in primo grado.
Si rievocano i contrasti narrativi tra le fonti COGNOME NOME e COGNOME NOME da ritenersi non componibili, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione secondo grado.
5.3.3 Al secondo motivo si riprende il tema della inammissibilità formale dell’a di appello del PM Distrettuale (l’atto è sottoscritto dal sostituto dott. Va presente alle udienze di primo grado, con il visto del Procuratore Aggiunto DDA) Si sostiene la legittimazione del solo Procuratore della Repubblica, con violazio dell’art. 593 bis cod.proc.pen. .
Le argomentazioni con cui è stato respinto il motivo di appello non rispettan secondo la difesa del ricorrente, la lettera della legge, che vede legittimato Procuratore della Repubblica e non anche il Procuratore Aggiunto (che avrebbe apposto un visto illegittimo o comunque inidoneo a realizzare la conformit dell’atto al modello legale tipico).
5.3.4 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla riten convergenza delle due fonti principali rappresentate da COGNOME Emanuele e COGNOME NOME . Vengono sviluppati i punti di mancata convergenza, specie in riferimento agli accadimenti che precedono l’esecuzione del delitto.
Si tratta del ‘mancato ricordo’ del COGNOME di aver lui stesso ‘fatto strada’ a NOME (secondo il narrato di costui) e a uno dei cugini al ‘covo’ del lati NOME COGNOME/COGNOME NOME; e del ‘mancato ricordo’ dell’episodio della riunio in Cirò dell’aprile 2008 dopo la quale il COGNOME ebbe a cogliere lo ‘sfog NOME COGNOME (episodio narrato dal primo ma non dal secondo).
Si critica in modo specifico la motivazione con cui la Corte di secondo grado h ritenuto `superabile’ o ‘irrilevante’ il contrasto narrativo.
5.3.5. Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al valutazione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME.
Vengono riprodotti stralci specifici della attività istruttoria e viene confutata della Corte di Assise d’Appello secondo cui le ‘inesattezze’ narrate da NOME dipendevano dalle modalità indirette di apprensione della conoscenza.
5.3.6 II secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. NOME COGNOME.
In apertura si formula un motivo ‘autonomo’ in punto di apparenza di motivazione – della decisione di secondo grado – posteriore alla rinnovazione istruttoria.
Si ritiene, in particolare, non congruamente motivato il ‘superamento’ dei profil scarsa attendibilità dell’Oliverio che avevano determinato la scelta del giudic primo grado di non valutane il contributo.
Per il resto i motivi sono analoghi a quelli del primo atto di ricorso, cui si rinvio. Sono stati depositati motivi nuovi, ulteriormente esplicativi degli principali, del 24 maggio 2004.
5.4 Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME con deposito di motivi nuovi a firma del difensore avv. NOME COGNOME
5.4.1 Si deduce al primo motivo vizio di nullità in rapporto alla rinnovazi ‘selettiva’, con erronea applicazione dell’art.603 comma 3 bis cod.proc.pen Secondo la difesa non poteva la Corte di secondo grado procedere alla affermazione di penale responsabilità di NOME senza rinnovare l’esame della principale fonte a carico, rappresentata da COGNOME NOME .
5.4.2 Con il secondo motivo, articolato in più punti, si deduce vizio di motivazi in riferimento al dovere di motivazione rafforzata, in presenza di una assoluzio in primo grado basata – si sostiene – sui medesimi elementi di prova.
Non vi sarebbe un reale incremento di persuasività della motivazione, tale d superare il ragionevole dubbio.
In particolare la difesa evidenzia come, in realtà, alla base della affermazio responsabilità di NOME vi sia esclusivamente la chiamata in reità de relato introdotta da COGNOME Emanuele, cui si aggiunge il dato ‘documentale’ dell compresenza – per circa di un minuto – del COGNOME e di NOME COGNOME al b Nerocafè intorno alle 19.10 del 26 settembre 2008.
Si tratta dei medesimi elementi reputati inidonei dal giudice di primo grado le argomentazioni vengono superate con motivazione apparente e – in taluni punti meramente assertiva.
Si evidenzia che: a) al contrario di quanto affermato in sentenza non vi è al accertamento giudiziario definitivo che attesti la comunanza di interessi crimin tra NOME e NOME; b) del tutto assertiva è la affermazi contenuta in sentenza circa la presenza del NOME in orario pomeridiano (o 16.20) presso l’abitazione dei Benevento, in INDIRIZZO Legnano, unitamente ad
COGNOME, posto che la pretesa localizzazione è correlata all’impegno di una ‘ telefonica’ che copre una vasta area del comune di Legano, ove lo stesso COGNOME risiede; c) ancor più assertiva è la pretesa presenza del COGNOME in orario presso il bar Ritual in compagnia del COGNOME e dell’COGNOME, posto che ciò è affermato (sempre de relato) dal solo COGNOME, che è la fonte che bisognerebbe riscontrare . Il solo telefono del COGNOME ha agganciato una cella che ricomprende l’area o ubicato il bar Ritual (alle 19.18) ma non quello del Cicino; d) del tutto fanta è l’idea secondo cui il Cicino avrebbe accompagnato NOME COGNOME dal centr commerciale ove era ubicato il bar Nerocafè al bar Ritual perché non lo dic nemmeno il COGNOME. Come ha evidenziato la decisione di primo grado, dopo l’uscita ‘in contemporanea’ dal Bar RAGIONE_SOCIALE di Rispoli e NOME, quest’ultimo si reca nel vicino esercizio commerciale del Trifino Santo da solo e non in compagnia del NOME. Le telecamere del centro commerciale non inquadravano il parcheggio ove era ubicata la vettura di NOME COGNOME.
5.4.3 Le doglianze sono ribadite ulteriormente con l’atto del 12 marzo 2024 a fir del difensore avv. NOME COGNOME
5.5. Nell’interesse di COGNOME Vincenzo sono stati depositati due atti di ricorso.
5.5.1 II primo atto è a firma avv. COGNOME.
Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle modalit applicative dell’obbligo di rinnovazione ai sensi dell’art. 603 comma 3 cod.proc.pen. . Anche in tal caso si contesta la riapertura ‘selettiva’ dell istruttoria. Bisognava rinnovare le prove dichiarative decisive e non solo la f COGNOME. In particolare per quanto riguarda COGNOME Vincenzo la difesa argoment circa la variazione di valore dimostrativo conferita dalla Corte di secondo gr alle deposizioni rese da COGNOME Elena e COGNOME NOME (con valorizzazione dell dichiarazioni rese da NOME NOME, de relato da costoro). Simile apprezzamento, si afferma, non poteva essere realizzato senza un riascolto del tre fonti coinvolte.
5.5.2 Al secondo motivo si lamenta la mancata attuazione del diritto a controprova, in quanto in ogni caso il riascolto delle fonti dichiarative ulteri stato espressamente richiesto dalle difese.
5.5.3. Il terzo motivo riguarda l’affermazione di responsabilità e l’assenza d reale motivazione rafforzata, sia sui profili in fatto che su quelli in diritto.
In particolare si ribadisce che non vi è alcuna reale identificazione – nel concreto – del ruolo concorsuale che sarebbe stato svolto da COGNOME VincenzoCOGNOME i violazione dei principi di diritto espressi nella nota decisione Sez. U 2002 Andreotti.
Non vi è alcun elemento di certezza circa il fatto che il COGNOME NOME ab incontrato NOME COGNOME il 26 settembre del 2008 oltre le ore 16.00 .
Non vi è prova, in particolare, della sua presenza serale al bar Ritual, affe de relato dal solo COGNOME. Le dichiarazioni rese dal COGNOME NOME non raffigurano, nella parte diretta, un effettivo coinvolgimento di COGNOME NOME ne dinamica di progettazione o di realizzazione del fatto delittuoso, mentre que rese de relato (da COGNOME NOME, a sua volta de relato ma non si sa da chi..) sono inconciliabili con quelle del COGNOME NOME.
Dunque la decisione di secondo grado supera in modo solo apparente i profili d fatto e di diritto che avevano portato alla assoluzione – in primo grado – di NOMECOGNOME
Il secondo atto a firma del difensore avv. COGNOME riprende tutti i profili di c di cui ai precedenti atti di ricorso del medesimo difensore .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sono fondati, nei limiti e per le ragioni che si diranno, i ricorsi proposti da NOME e NOME NOME, mentre sono infondati i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Alcune premesse di metodo risultano necessarie.
Conviene accorpare i motivi di ricorso «comuni» e dare priorità di trattazione motivi strettamente processuali.
2.1 II motivo in punto di inammissibilità dell’appello per carenza di legittimaz alla proposizione dell’atto da parte del PM sottoscrittore (con il vist Procuratore Aggiunto DDA) è infondato.
La infondatezza si dirige in due diverse direzioni, che questa Corte – trattando questione esclusivamente processuale – può liberamente percorrere.
La prima concerne la legittimazione autonoma – ai sensi dell’articolo 570 comma 2 cod.proc.pen. – del rappresentante del pubblico ministero che ha presentato conclusioni, ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U n. 21716
23.2.2023) anche a seguito della introduzione dell’art. 593 bis cod.proc.pen che rende in ogni caso valido l’atto di appello di cui si discute. La seconda rig la riconducibilità – in ogni caso – dell’atto al Capo dell’Ufficio competente a dell’art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. . Ciò perché anche in ipotesi di apposizi del visto da parte di un soggetto a ciò delegato da parte del Procuratore Ca l’atto è da ritenersi riconducibile al Capo dell’Ufficio, senza necessità di esi di un formale atto di delega (si veda, su tema analogo relativo alla necess meno di esibire il documento della intesa formalizzata tra Procuratore de Repubblica e Procuratore Generale, quanto ritenuto dalle stesse Sezioni Unite questa Corte nella decisione prima citata).
2.2 II motivo in punto di «parzialità» della rinnovazione istruttoria in secondo g (introdotto da tutti i ricorrenti ad esclusione di COGNOME NOME) è fo limitatamente alla posizione di COGNOME NOME, mentre è infondato per COGNOME NOME, NOME COGNOME e COGNOME NOME.
2.2.1 Nell’affrontare il tema occorre precisare che tanto l’autorevole preced giurisprudenziale Sez. U Dasgupta -più volte evocato negli atti di ricorso – che i contenuti della previsione di legge che ne è derivata (art. 603 co.3 bis cod.proc.pen.) non postulano come necessaria, in caso di appello proposto da Pubblico Ministero avverso una decisione di proscioglimento, la integral rinnovazione della istruzione dibattimentale ma si limitano a richiedere che ven realizzato, da parte del giudice di secondo grado, l’ascolto diretto delle dichiarative il cui apporto risulti (secondo la prospettazione dell’appellante rapporto ai motivi della assoluzione) decisivo al fine di pervenire alla compiut esauriente ricostruzione del fatto controverso (in tal senso v. Sez. I n. 3569 27.3.2019, rv 276825 secondo cui la previsione di cui all’art. 603, comma 3-bi cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell’alternativa “proscioglimento-condanna”).
2.2.2 Simile considerazione deriva già dall’esame dei contenuti della n decisione Dasgupta, nel cui ambito si ricollega il dovere di riassunzione della prova ai contenuti prospettici dell’atto di appello proposto dal Pubblico Ministero, lato, ed alla necessità di realizzare, attraverso la percezione diretta dell’ dichiarativo, le condizioni per l’eventuale superamento del ragionevole dubb dall’altro. Ciò ha portato a ritenere sussistente la necessità per il
dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale d prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla bas un diverso apprezzamento dei profili di attendibilità del portatore di una dichiarazione ritenuta decisiva, peraltro senza distinzioni a seconda della qua soggettiva del dichiarante.
In particolare, nella decisione RAGIONE_SOCIALE si è affermato in premessa che, lì dove il ribaltamento della prima decisione derivi – in misura decisiva – da una dive valutazione dei profili di attendibilità della prova dichiarativa, la nuova valuta difforme deve essere assistita dalla diretta percezione di quel contributo da p del giudice, posto che dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e complet L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova oral condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull’apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all’accresci standard argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del “ragionevole dubbio”, che, come già osservato, si collega direttamen al principio della presunzione di innocenza. Dal lato dell’imputato assolto in p grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell’appello del p che possa trarre argomenti dall’interlocuzione diretta con la fonte le affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa .
L’aspetto della, almeno tendenziale, decisività della fonte o comunque del «restrizione» dei doveri istruttori di rinnovazione – in secondo grado – alle fonti il cui apporto abbia inciso in modo rilevante sull’esito assolutorio cont dal P.m. impugnante si coglie, nella disposizione normativa introdotta d legislatore del 2017 dal collegamento logico e funzionale tra l’obbligo rinnovazione e il motivo di critica esposto dal Pubblico Ministero nell’atto di appe lì dove il legislatore pone in modo esplicito la correlazione tra la rinnovaz istruttoria ed i «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», che nella costruzione normativa del sistema delle impugnazioni devono possedere il carattere della specificità .
2.2.3 Da quanto detto sopra, deriva che, dovendosi escludere l’esistenza di obbligo di rinnovazione «integrale» della prova dichiarativa, in caso di appello Pubblico Ministero, il controllo di legittimità sulle scelte operate dal giud secondo grado su tale questione si esplica – in concreto – attraver
apprezzamento della rispondenza o meno della selezione operata ai criteri sin q descritti, essenzialmente in riferimento ai contenuti della decisione assolutor primo grado ed alle doglianze introdotte con l’atto di appello.
Il nodo centrale, ad avviso del Collegio, resta quello di comprendere e analizz le ragioni per cui il giudice di primo grado è pervenuto ad una pronunz assolutoria, posto che di obbligo di rinnovazione (vedi già Sez. U Patalano) si può parlare solo dove vi sia un ‘tema concreto’ di valutazione e non un errore di di o un evidente travisamento compiuto dal giudice di primo grado cui la seconda decisione pone rimedio: ..quanto esposto vale tuttavia (sia peri! giudizio ordinario che per il giudizio abbreviato) nei casi in cui di differente “valutazione” del significato della prova dichiarativa si possa effettivamente parlare: non perciò quando il documento che tale prova riporta risulti semplicemente “travisato”, quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante (così, per tutte, Sez. U Patalano).
2.2.4 Una posizione interpretativa maggioritaria nella giurisprudenza di legittim esclude in particolare l’applicabilità dei criteri Dasgupta nell’ipotesi in cui il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diver apprezzamento di una prova dichiarativa, bensì all’esito della differe interpretazione della fattispecie concreta, fondata su una complessiva valutazione dell’intero compendio probatorio (Sez. 5, n. 42746 del 9/5/2017, COGNOME, Rv. 271012; Sez. 5, n. 33272 del 28/3/2017, COGNOME, Rv. 270471; Sez. 5, n. 12783 del 24/1/2017, COGNOME, Rv. 269596, in riferimento al caso di motivazion generica in primo grado; Sez. 3, n. 19958 del 21/9/2016, dep. 2017, COGNOME, R 269782; Sez. 2, n. 54717 del 1/12/2016, COGNOME, Rv. 268826); si lascia, in modo, una certa quota di indeterminatezza nella individuazione della reale porta della regula iuris che imporrebbe la rinnovazione.
In particolare nel corso dell’anno 2018, dopo la introduzione della norma ad hoc, è stata più volte afferma tale tesi; tra le molte sentenze, si segnalano: Sez. 57093 del 15/11/2018, COGNOME; Sez. V, n. 57070 del 31/1072018, Serra; Sez. H n. 55158 del 18/9/2018, COGNOME; Sez. V, n. 53415 del 18/6/2018, COGNOME, che ha efficacemente chiarito come alla rinnovazione dovrà darsi corso non già quando si pongano questioni di valutazione tout court di una prova dichiarativa, bensì nelle
sole ipotesi in cui vi sia stata, della prova predetta, una valutazione difforme rispetto a quella che si ritenga doverosa.
2.2.5 Successivamente, Sez. V, n. 1386 del 18/11/2021, dep. 2022, COGNOME non massimata ha affermato, in modo significativo, che: “…non sussiste l’obbligo procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma appello dell’assoluzione, quando l’attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice…; in queste ipotesi, non viene in rilievo il metodo del contraddittorio, baluardo di garanzia maieut ottimale dei contenuti di una prova dichiarativa, che rimane inalterata nel significato probatorio in conseguenza della immutata valutazione di attendibili (sicché della rinnovazione non vi è necessità a salvaguardia del canone di giudi dell’oltre ogni ragionevole dubbio e della presunzione di innocenza)….. Va dun precisato che non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della pr testimoniale per la riforma in appello dell’assoluzione, quando l’attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero a tenere in conto elementi diversi e trascurati dal primo giudice If · · Il GLYPH ·
Sulla medesima posizione interpretativa va segnalata Sez. II n. 5045 d 17.11.2020, dep.2021 rv 280562, secondo cui il giudice d’appello che intend procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grad emessa all’esito di giudizio ordinario, non ha l’obbligo di rinnovare la p dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta da primo giudice sia inficiata da un errore di diritto.
2.2.6 n canone interpretativo cui occorre – dunque – dare continuità, è qu della riaffermazione della possibilità di una rinnovazione istruttoria parziale, ai sensi dell’art.603 comma 3 bis cod.proc.pen. lì dove, una volta assicurat rinnovazione della fonte su cui è stato formulato in primo grado un argomentat giudizio di inattendibilità – le ragioni della assoluzione dipendano, per il re errori di diritto o travisamenti per omissione, posto che in tal caso non vi «valutazione probatoria» del giudice di primo grado da contrastare ma un nuovo giudizio da formulare (sul punto, in modo non dissimile, la stessa decisione Sez
n. 28732 del 2023 citata dalla difesa) e fermo restando che va individuato seguente limite :
a) la valutazione della prova dichiarativa è sempre il risultato di una operazi di comparazione e di raffronto tra i contenuti della singola fonte e gli altri a istruttori, siano essi della medesima specie (altre prove dichiarative) o di di specie (prove documentali, accertamenti tecnici, captazioni di conversazioni etc. Ciò perché la individuazione dei profili di ‘verità’ o ‘falsità’ di un apporto n derivano dalla intuizione logica (nella dimensione fenomenica immediata) e dalla riproduzione argomentativa (nella posteriore motivazione della sentenza) dei punt di convergenza o meno del singolo apporto dichiarativo con il complesso delle altre evidenze acquisite al processo (sul tema, v. Sez. II n. 13953 del 21.2.2020, 279146, ove si è affermato che i fini della rinnovazione dell’istruttoria in ap ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l’attendibilità dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto – salvo non att ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del meri inevitabilmente chiamato a “depurare” il dichiarato dalle cause di interferen provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logic razionale e completa, imposta dal canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”);
b) da tale primo assunto deriva, per conseguenza logico-giuridica, che se la ratio dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di (prospettico) ribaltamento d assoluzione è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di secondo gr valorizzando l’immediatezza, ed al fine di superare (in ipotesi) un contr narrativo tra le diverse fonti che ha determinato in primo grado la emersione d ragionevole dubbio, l’ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte in un contrasto e non può limitarsi alla selezione di una delle medesime (v. Sez. I n. 41358 del 29.4.2022, rv 283678) ;
c) ma al tempo stesso, in un processo cumulativo occorre comprendere se ed in quanto la posizione del singolo imputato sia effettivamente coinvolta, o meno, nel contrasto narrativo tra più fonti o dipenda dalla ritenuta inattendibilità di un dichiarativa nel giudizio di primo grado, posto che solo in tali casi la manc parziale rinnovazione istruttoria può dare luogo a quello che – si badi bene – d l’entrata in vigore della legge n.103 del 2017 non è qualificabile come vizio di motivazione ma come vizio del procedimento probatorio (secondo quanto
affermato da Sez. U n.14426 del 28.01.2019 Pavan). Ed i procedimenti probatori, nei processi cumulativi, ben possono essere «indipendenti» gli uni dagli altri, p che una determinata fonte può avere rilievo per uno ma non per un altro degl imputati.
2.2.7 Sulla base delle premesse sin qui esposte, il Collegio rileva che la viola dell’art. 603 comma 3 bis sussiste esclusivamente in riferimento alla posizione di COGNOME NOME e non in rapporto alle posizioni di COGNOME NOME, NOME COGNOME NOMECOGNOME come si è detto in apertura.
Ciò perché esaminando le ragioni delle pronunzie assolutorie in primo grado (cu sono correlati i poteri di critica del PM impugnante) solo nel caso di COGNOME COGNOME al di là dei profili squisitamente valutativi (tipici del momento giurisdizionale sua massima e più delicata espressione), siamo di fronte ad un «contrast dichiarativo tra fonti» che non poteva essere sciolto senza un nuovo ascolto soggetti portatori di quel contrasto (in aderenza ai contenuti di Sez. I n. 4135 29.4.2022, rv 283678 in precedenza citata).
Il contrasto, di vitale importanza nella economia della decisione, riguard comportamento tenuto da COGNOME Vincenzo dopo le ore 16.00 del 26 settembre 2008 ed in particolare la sua presenza – o meno – nelle ore successive insieme NOME COGNOME quale ipotetico fattore di rassicurazione del cugino (in consistendo, in ipotesi, l’apporto concorsuale di costui al fatto delittuoso).
Su questo specifico punto le valutazioni espresse dal giudice di secondo grado ( inattendibilità di COGNOME Elena e di COGNOME NOME e di parziale attendibilit NOME Francesco) potevano essere formulate solo previo nuovo ascolto dei soggetti in questione, in quanto modificative dell’approccio valutativo seguito giudice di primo grado.
In tale aspetto, preliminare a tutto, il ricorso introdotto da COGNOME COGNOME fondato, dovendosi affidare al giudice del rinvio il compito di procedere – su circostanza – al nuovo ascolto delle fonti dichiarative portatrici del contras cui – limitatamente a tale aspetto – lo stesso COGNOME COGNOME
2.2.8 Ma la fondatezza della doglianza introdotta da COGNOME Vincenzo non si estende alle altre posizioni.
Ciò perché le ragioni delle assoluzioni pronunziate in primo grado nei confronti COGNOME Silvio e NOME COGNOME – in particolare – sono state effettivame influenzate (a parità di valutazione di attendibilità dei dichiaranti NOME
e COGNOME NOME) da errori di diritto e travisamenti per omissione, mentre posizione di NOME NOME non va inquadrata sotto tale profilo (un uni dichiarante vi è a suo carico, valutato nello stesso modo tra primo e seco grado) ma sotto quello dell’obbligo di motivazione rafforzata.
In particolare, quanto a COGNOME NOME e NOME COGNOME, la Corte di secondo gra – a parere del Collegio – ha correttamente limitato la rinnovazione istruttori escussione di COGNOME NOME, posto che :
solo nei confronti di NOME il giudice di primo grado aveva formulato u espresso giudizio di inattendibilità, il che rendeva necessari riassunzione, mentre la valutazione del portato dichiarativo di COGNOME NOME e COGNOME NOME si è mossa costantemente sul piano della assoluta attendibilità di costoro (in caso contrario i primi giudici sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di COGNOME NOME, bersaglio di quelle dichiarazioni) ;
di contro, la esclusione di altre fonti dichiarative, ad es. COGNOME e Acri si è basata su argomenti logici ma su un evidente errore di dirit rappresentato dalla convinzione di non poter valutare una fonte di prov indiretta – sui fatti oggetto di giudizio – non confermata dalla f primaria.
Si tratta, quanto al punto sub b) di un errore di diritto da cui deriva una arbitraria (questa sì) restrizione del paniere degli elementi valutabi pervenire alla soluzione del caso portato a giudizio. Correttamente, dunque, giudice di secondo grado ha rimediato a tale errore con apprezzamento (anche cartolare) del portato narrativo della fonte de relato. E’ innegabile infatti che a fronte della ‘negazione’ del fatto da parte della fonte primaria (specie o tratti dell’imputato o comunque di soggetti coinvolti in un contesto di az illecite, nel cui ambito hanno appreso le notizie di interesse) il contr dichiarativo de relato resta liberamente valutabile ed è soggetto, se immesso da fonte cui si applica la cautela valutativa di cui all’art.192 com cod.proc.pen., alla regola del necessario ‘completamento’ attravers l’acquisizione di riscontri esterni.
Ma predicare, come si legge nella motivazione di primo grado, la esclusione dal quadro valutativo di quei contributi, sol perché indiretti e privi di conf dalla fonte primaria, è del tutto erroneo.
Sotto tale profilo, pertanto, va osservato che i profili di critica valutabili per il COGNOME ma infondati per COGNOME NOME e NOME COGNOME) sono quelli c riguardano la reale esistenza di una motivazione rafforzata e non già violazione della disposizione di legge di cui all’art.603 comma 3 cod. proc. pen. .
Sono fondate – sotto tale profilo – le doglianze esposte al secondo mot dell’atto di ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME
3.1 Va premesso che in riferimento allo standard giustificativo della decisione, in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutic autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono – da tempo – nel sens che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutar specificamente, pena il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudi a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia chiara ragione delle scelte operate e della maggi considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (già Sez. VI, n. 6221 del 20/04/2005, Ag/ieri, rv. 233083; Sez. V, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, v. 254638).
Non basta, pertanto, prendere in esame con completezza i punti argomentativi che hanno determinato l’insorgenza del dubbio determinante l’assoluzione, ma è necessario che la attribuzione di «diversa valenza» all’uno o all’ elemento di prova sia realizzata con particolare chiarezza e sia capace raffigurare l’erroneità della precedente attribuzione di valore (in positiv negativo) al singolo elemento di prova considerato.
Viene accentuato – in tale chiave – il controllo di legittimità sul cd. finalistico della motivazione con cui si afferma la responsabilità, posto che l precedente statuizione assolutoria (nel giudizio di primo grado) pone necessità di una argomentazione, in secondo grado, capace di fugare ogni «ostacolo logico» alla affermazione di responsabilità.
3.2 Sotto tale profilo, come si diceva, il ricorso di NOME Francesco è fonda
Ad avviso del Collegio, la motivazione espressa in sentenza non consente di risolvere in modo congruo – e rispettoso del canone valutativo di cui all’art. cod.proc.pen. – le ambiguità probatorie che erano state evidenziate in prim grado.
Ciò perché, anzitutto, l’accrescimento degli elementi dimostrativi è – nel ca del Cicino – solo apparente, tra primo e secondo grado di giudizio, così com dedotto dal ricorrente.
Restano infatti i due dati dimostrativi principali : a) le dichiarazioni re COGNOME; b) la sequenza video che inquadra prima NOME e poi NOME tra le o 19.08 e le ore 19.12 presso il bar Nerocafe, con tutte le ambiguità sottese al comportamento successivo tenuto dall’NOME, evidenziato nella decisione di primo grado.
E’ di certo possibile che NOME, pur in un complessivo contesto di diffide emerso nella istruttoria, si sia – per qualche ragione ignota – fidato del C e abbia accettato un (primo) passaggio da costui verso il bar INDIRIZZO, luogo ove avrebbe (secondo la narrazione del COGNOME) incontrato il COGNOME, tuttavia valenza del riscontro (in questo caso rappresentata dal segmento del filmato) pur di interesse, resta non pienamente univoca, dovendosi considerare che i decesso dell’NOME sarebbe avvenuto in un orario posteriore che potrebbe essere non brevissimo (il range è fino oltre l’una di quella notte), il che lascia aperte ipotesi alternative (in rapporto alla figura ed al ruolo del Cicino) prive di cittadinanza logica.
Inoltre, è fondata – ad avviso del Collegio – la doglianza difensiva sul ri attribuito, in chiave rafforzativa, agli agganci di cella pomeridiani realizzati apparecchio telefonico del COGNOME (in particolare intorno alle 16.30 nei pre della abitazione dei fratelli COGNOME, sodali del Rispoli e indicati dal COGNOME come favoreggiatori nella fase post delictum). Non viene chiarito, in particolare, se la posizione registrata dell’apparecchio del COGNOME effettivamente ‘anomala’ rispetto al suo luogo di abitazione o ad altri luoghi lui frequentati, il che rende fortemente assertiva l’affermazione secondo cu NOME era anch’egli – in quella fascia oraria – a casa dei fratelli COGNOME
Anche la comune militanza associativa, per vicinanza del COGNOME al COGNOME e di costui al COGNOME – asseverata in sentenza – pur se esistente non sare decisiva ai fini qui considerati, trattandosi di un aspetto «di contesto
interesse ma non capace di accrescere – in quanto tale – lo specifico por narrativo del COGNOME sul fatto omicidiario.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, quanto alla posizione di NOMECOGNOME a diversa Sezion della Corte di Assise di Appello di Milano.
Sono infondati i ricorsi proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME.
4.1 Nessun rilievo, quanto alle doglianze in tema di mera ‘apparenza’ di conformi argomentativa tra primo e secondo grado, può essere dato all’ordine espositi della sentenza o alla variazione di argomentazioni con particolare riferimento doglianze introdotte da COGNOME Vincenzo.
Come è noto, il giudizio di secondo grado è giudizio di merito pieno, nell’ambi del quale il giudice di appello esercita i poteri ordinari di ricostruzione de essendo a lui attribuita non la potestà di decidere sui motivi’ ma sui ‘punti decisione’ cui si riferiscono i motivi proposti (ai sensi dell’art.597 co cod. proc. pen. ) .
Dunque è del tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudic secondo grado – attraverso la rappresentazione in motivazione delle ragioni del decisione – resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento ricostru piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attivi decidere) con il solo limite del divieto di far ricorso alla propria scienza privata e del rispetto della continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. VI n. 25383 del 27.5.2010, rv 247826; Sez. H n. 13151 de 10.11.2000, rv 218590; Sez. VI n. 11984 del 24.10.1997, rv 209490; Sez. H n. 7767 del 29.11.1990, rv 187867) .
A nulla rileva, pertanto, in chiave di rispetto delle norme processuali, l’aver i variato l’ordine espositivo della ricostruzione dei fatti, posto che detta ‘var si basa comunque su elementi acquisiti nel processo e non influisce minimamente sui diritti difensivi.
4.2 Inoltre, sempre in premessa sulle tre posizioni qui rimaste in esame, occ esporre i criteri di valutazione del vizio di motivazione e la evolu giurisprudenziale in tema di verifica delle argomentazioni basate sulla analisi di plurime chiamate in reità o correità.
4.3 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sul motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logic giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l’opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (v. Sez. I, 6.6.1996, ric. COGNOME).
In tal senso, va qui ribadito – in premessa – il generale limite di apprezzam delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo poss compiere – in sede di legittimità – nuove attribuzioni di significato o realizzar diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ri preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non s rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di l’annullamento della decisione (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare – anche in sede di contr di legittimità e sempre restando nel ‘perimetro’ della verifica dei motivi esp nel giudizio di merito – l’avvenuto assolvimento del dovere di «completezza persuasività» della motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidi l’affermazione della penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) normativizzano talune coordinate essenziali della parte ricostruttiva del giudi (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.).
Il principio – ormai definitivamente recepito nel sistema processuale – per cu penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbi (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del be minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordi naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l’assunto di S I n. 31456 del 21.5.2008, rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazio dell’ordinario procedimento logico sulla base del quale si può ritenere raggiun in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sè rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l’imputazione.
L’avvenuta esplicazione normativa del criterio (legge n.46 del 2006) chiude u percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione specifiche regole (già nel testo del codice del 1988) tese a guidare l’attribu di rilevanza probatoria agli elementi di prova indiziaria (art. 192 comma 2) e elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e
e connotati dalla non ‘autosufficienza’ dimostrativa (in tal senso già Sez. I, del 6.5.’94, ric. Siciliano, rv. 198079) .
In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenza vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo ( dall’altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell’intera o ricostruttiva.
Lì dove si apprezzi l’inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna q in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole de tipiche della fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Cor di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, occupandosi in via diretta del caso di una condanna intervenuta nel giudizio secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizi questione – derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all’art. 5 termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell’apparenza di motivazione»).
4.4 Ciò posto, vanno ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tem controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità. 247
Le funzioni di controllo sull’apparato argomentativo, delimitate dalla avven esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verific
verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materi indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012 Della Costa, Rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2 Molinario, Rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, COGNOME, Rv 234167) ;
verifica circa l’assenza di evidenti errori nell’applicazione delle regole dell tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiura formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, COGNOME, Rv 254572 nonchè in Sez. H n. 44048 del 13.10.2009, COGNOME, Rv 245627);
verifica circa l’assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ;
– verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli e valorizzati nell’ambito del percorso seguito (applicazione dell’art. 192) e l’assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del proced indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove t siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disartic l’intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamen ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocat ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei f e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; ogni giud infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoc l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivament significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – so grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincime del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensib ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento» ).
5. Nell’applicare tali principi al caso qui trattato, occorre anche evidenziare copiosa elaborazione della regola normativa di cui all’art. 192 comma cod.proc.pen. in tema di valore probatorio della chiamata in correità consente attenuare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confront dato normativo in questione (definito come formula ma/riuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale).
In realtà nell’interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità contenuta nell’art. 192 comma 3 cod.proc.pen. – va anzitutto precisato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona de dichiarante (soggetto la cui attendibilità è tuttavia da valutarsi previamen rapporto alla esistenza di indicatori tali da asseverare la sua partecipazione a narrato o comunque da rappresentare le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decision del 7.5.1999, ric. COGNOME ove si afferma con chiarezza che una lettura del genere sarebbe, infatti, contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell’espressione’ ne confermano l’attendibilità’ va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo ‘le dichiarazioni’
appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l’attendibilità).
Va anche precisato che nell’utilizzare l’espressione elementi di prova per descrivere gli elementi ‘convalidanti’ il legislatore ha di certo inteso evidenzi
la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che stessi non possono concretizzarsi in meri sospetti (non basati su dati sensi ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa;
la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell’art cod.proc.pen.) tra detti elementi e l’imputazione contestata.
Dunque il riscontro per essere tale deve – seppure in via mediata – non solta accrescere l’attendibilità intrinseca del dichiarante (in punto di attendi soggettiva), ma proiettarsi (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) verso i delittuosi attribuiti nella specifica decisione all’indagato .
Ovviamente, tale idoneità probatoria dell’elemento di riscontro non va intesa termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da ‘necessario completamento’ della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli ‘altri elementi di prova’ è semplicemente quella di conferma l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali element in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiama in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di eleme dimostrativi della responsabilità dell’imputato, non entra in gioco la re dell’art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di l valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, Sez. VI n.4108 17.2.1996, ric. COGNOME, rv 204439).
Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabil in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all’oggetto dell’accusa.
5.1 Nel compiere l’ operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata ‘capacità dimostrativa’ del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capac selezionare – sul piano logico – l’apporto fornito.
Non appare inutile, pertanto, evidenziare una distinzione di carattere generale nel territorio qui esaminato – tra :
– elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l’avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto; ancora, lo stato di libertà dell’incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, m che non possiedono una ‘autonoma’ capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall’art. 192 comma 3 cod.proc.pen. ;
– elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo; sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, rende probabile la partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente ‘espressivi’ del programma delittuoso e sempre valutandosi in concreto la posizione del chiamato ( tra le molte, Sez. I, 30.3.’04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.’04 n. 5821, COGNOME ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.’03, ric. Avare/lo e Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logicoindiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l’applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell’ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull’obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti)
– elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica circa particolari specifici dell’azione delittuosa – difficilmente conoscibili divulgati in precedenza – accresce la complessiva idoneità rappresentativa del narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del rea dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in ca all’incolpato, è da ritenersi significativa, in assenza di razionali ipotesi alt la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative – dotate di reci autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto all dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012) : tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto imme tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell’elemento di sostegno narrazione .
5.2 Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio prelimi di attendibilità intrinseca) e delle possibili ‘categorie’ di elementi di r esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione.
Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l’affidabilità probatori delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo metodo valutativo da seguire nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte a p istruttori accomunati – come nel presente processo – dalla provenienza «intern al complessivo circuito criminale posto a monte dell’evento trattato.
La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l’art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l’area del diritto di difesa come l’art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare suggestive e inquinanti circolarità dichiarative t varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell’imputato nel fatto.
Se infatti è corretto ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le d chiamate, ciò chiama in causa la constatazione di tipo logico per cui quando p fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finis con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenzial aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero
Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punt attendibilità generica del dichiarante quanto da operarsi sul versante d coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il conten originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorre
degli ulteriori presupposti messi in rilievo – per tutte – nella decisione Sez 20804/2013 del 29.11.2012 Aquilina (rv 255143 – 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (fonti plurime de auditu).
Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientament che risulta inutile citare) pur constatandosi l’assenza di una «catalogaz gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contes processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l’immanenza principio del libero convincimento, si pone particolare attenzione al rig metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell’onere motivazionale.
In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate risulta significati a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano :
la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
l’indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;
la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella oggettività che la riferibilità dello stesso all’incolpato, fermo restando che privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazion accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decid – l’autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’ele di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di converge
del molteplice.
5.3 L’assenza di tali condizioni (da apprezzarsi sempre in concreto) può pertant determinare – non essendo possibile operare in sede di legittimità una autonoma «rielaborazione» dell’apparato argomentativo – l’annullamento della decisione impugnata, per quanto sinora argomentato.
Va detto, infatti, che la possibilità di una autonoma valutazione da parte di que Corte dell’eventuale apparato argomentativo residuo (lì dove, ad esempio, si rile un difetto di autonomia o convergenza di una delle dichiarazioni utilizzate come riscontro incrociato) pure ritenuta in questa sede possibile in ipotesi di rileva del vizio di inutilizzabilità di un singolo elemento di prova (tra le altre, Sez. 10094 del 22.2.2005, rv 231832 e Sez. V n.569 del 18.11.2003, rv 226972) da un lato tende a scontrarsi, sul piano logico, con la stessa struttura e conformaz
normativa del giudizio di legittimità, in quanto implica la formulazione di giudizio autonomo da parte della Corte sul fatto oggetto del processo (da ritene esorbitante anche dall’ambito applicativo dell’art. 619 cod.proc.pen. come be precisato da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302), dall’altro mal si adatt fenomeno qui considerato, trattandosi non già di escludere un dato che potrebbe non essere stato – in concreto – utilizzato nella decisione ma di rilevare specifico vizio del complesso procedimento di valutazione incrociata dei dat disponibili.
In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma d rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica – in rapport contenuto delle doglianze – del corretto inquadramento delle categorie logiche giuridiche in punto di qualificazione dell’ elemento di prova, realizzate in sed merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l’avvenuta applicazione d profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretati affidata alla Corte di Cassazione.
In particolare negli arresti successivi a Sez. Un. COGNOME è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ord al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l’aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393).
6. Sulla base dei principi di diritto sopraindicati va affermata in primis la infondatezza degli atti di ricorso introdotti nell’interesse di COGNOME NOME.
6.1 In termini generali, va evidenziato che la convergenza narrativa sul ruolo co-esecutore svolto dal COGNOME si realizza in rapporto ad un contributo «primari che è, indubbiamente, quello proveniente dal COGNOME (in larga misura con conoscenza diretta, che diventa indiretta solo sullo specifico segmento temporal della esecuzione materiale), cui accedono le narrazioni di COGNOME NOME (pe conoscenza diretta sulla fase genetica e indiretta su quella esecutiva) e di NOME (che avrebbe appreso della avvenuta esecuzione proprio dal COGNOME in un contesto definibile di confessione stragiudiziale).
A detto incrocio narrativo la Corte di secondo grado ha aggiunto alcuni dati tecni che tendono ad asseverare ab extemo la narrazione del COGNOME, come quello relativo ai contatti telefonici ‘notturni’ intervenuti tra i soggetti indicati da COGNOME come fiancheggiatori del COGNOME nella specifica vicenda omicidiaria.
6.2 In una visione non atomistica dei frammenti ricostruttivi di una vicen complessa, come è quella dell’omicidio di un membro (sia pure acquisito) della famiglia COGNOME, famiglia di peso nella organizzazione della ‘ndrangheta (per voce comune di tutti i collaboranti e per approdi giudiziari citati nelle decisio corretto – come fa la Corte di secondo grado – evidenziare come il COGNOME (membro della medesima famiglia di sangue) non abbia, in ipotesi, agito per un propr esclusivo interesse ma in esecuzione di un mandato ricevuto dai vertici della cosc ma su tale aspetto si tornerà in seguito.
Qui basti dire – in prima approssimazione – che l’incrocio narrativo tra i sol COGNOME NOME e COGNOME NOME, in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazi di responsabilità (tanto del COGNOME che dei mandanti), in rapporto ai princi diritto sopra evidenziati, tratti da Sez. U Aquilina.
Del tutto logico, dunque, che le difese abbiano – negli atti di ricorso – cerca ridiscutere i profili di attendibilità intrinseca di COGNOME NOME e COGNOME NOME, al di là di quelli del dichiarante COGNOME, la cui voce – va detto sin – è solo voce aggiuntiva, per nulla decisiva, che ben può essere eliminata d quadro decisorio senza conseguenza alcuna sulla tenuta complessiva della decisione (il che confina alla irrilevanza le doglianze su detto dichiarante) .
6.3 Tuttavia, la pretesa di una rivalutazione – in sede di legittimità – dei pr attendibilità di un dichiarante è destinata alla declaratoria di inammissibilit ricorso (lì dove si risolva nella riproposizione di argomenti in fatto estrapola una complessa istruttoria), salva l’ipotesi della avvenuta emersione di un possib «punto di disarticolazione» del ragionamento espresso dal giudice di merito all’interno del percorso motivazionale.
Tale preteso punto di `disarticolazione’ dei ragionamenti espressi in sentenza su attendibilità dei principali dichiaranti (per contrasto con risultanze obietti prova generica, per insanabile contraddizione interna delle dichiarazioni, per n componibili difformità delle narrazioni oggetto di analisi..) non è dato rinven nonostante gli sforzi delle difese dei ricorrenti, atteso che la Corte di secondo g
ha fornito su ogni spunto critico delle risposte non illogiche e, dunque, rivalutabili in sede di legittimità.
6.3.1 La affermazione testè realizzata è indirizzata a motivare il rigetto dell’a ricorso a firma del difensore avv. NOME COGNOME nella cui esposizione si cog il chiaro tentativo di ‘trascinare’ questa Corte ad un riesame di singoli segm della istruttoria, aspetto non compatibile con la fisionomia del giudizi legittimità.
Va rilevato, a questo punto, nella valutazione complessiva dei due atti di rico introdotti dalle difese COGNOME, che la Corte di Assise di Appello ha valutato tu doglianze relative alle pretese ragioni di inattendibilità del COGNOME e del F Francesco, fornendo chiavi di lettura dei pretesi ‘punti critici’ non manifestam illogiche e, dunque non rivalutabili nella presente sede di legittimità.
6.3.2 In particolare vi sono risposte, nella decisione di secondo grado, su:
la tendenza del COGNOME a non collocare con precisione nel tempo la sequenza degli accadimenti, spiegata con le ‘abitudini di vita’ del sogget e la distanza temporale (circa dieci anni) tra fatti e narrazione. Si tra spiegazione non manifestamente illogica, anche perché le vicende narrate dal COGNOME (ad esempio gli appostamenti) non hanno trovato dati di ulteriore conferma ma nemmeno dati di oggettiva smentita, come congruamente argomentato nella decisione di merito (v. pag. 187 e ss. decisione impugnata);
la non coincidenza di alcuni punti specifici tra la narrazione del COGNOME e quella del COGNOME su accadimenti avvenuti a Cirò nel periodo antecedente all’omicidio (presenza del COGNOME nel trasferimento verso i covo dei latitanti narrata dal COGNOME NOME e non dal COGNOME manifestazione di rabbia del COGNOME NOME narrata dal COGNOME e non ricordata dal COGNOME), spiegata con la diversa ‘valenza’ che per NOME COGNOME (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo) aveva l’incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini Castro e con la non particolare rilevanza del momento dello sfogo verbale (che colpì il COGNOME ma di cui il COGNOME non ha conservato memoria). Anche in tal caso di tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche (v. pag 192 e ss. decisione impugnata);
la pretesa non linearità della narrazione del COGNOME sui tempi e su modalità del rinvenimento dell’arma utilizzata dal COGNOME e gettata in campo. Anche in tal caso la Corte di secondo grado rileva, in modo corretto, che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione del COGNOME in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione (v. pa 207 e ss. decisione impugnata).
A ciò va aggiunto, come argomento ulteriore, che quanto alla complessiva narrazione, tanto del COGNOME che di COGNOME NOME, portano sostegno logico come si è ritenuto in sede di merito – sia gli elementi di prova che sono s acquisiti sul movente mafioso ‘interno’ al gruppo dei COGNOME–COGNOME (primo fra tutti la registrazione del colloquio intervenuto tra NOME COGNOME e il De San 10 maggio del 2008 più volte citata e rettamente interpretata dalla Corte secondo grado quanto al timore manifestato da NOME e alle ragioni del medesimo) che i dati tecnici che hanno riguardato gli anomali contatti, proprio durante la n tra il 26 e il 27 settembre 2008, tra i fratelli COGNOME e COGNOME NOME.
Si tratta di dati esterni alla narrazione che, sul piano del metodo valutativo, ad essere riscontri esterni hanno ricadute positive sul giudizio di attendibilit dichiaranti.
Senza alcun vizio logico è stata, dunque, ritenuta sussistente, in entrambi i gr di giudizio, la attendibilità intrinseca di COGNOME Emanuele e COGNOME NOME. Le dichiarazioni rese da costoro risultano autonome sul piano della formazione delle rispettive conoscenze e – in un comune contesto di individuazione dell matrice mafiosa dell’omicidio – sono convergenti sul ruolo esecutivo tenuto da COGNOME NOME.
6.3.3 Dalle considerazioni che precedono deriva l’affermazione di infondatezza (ai confini con la inammissibilità per motivi non consentiti) del ricorso a fir COGNOME e del quarto motivo del ricorso COGNOME (sempre per COGNOME NOME).
6.4 Gli altri motivi del ricorso avv. COGNOME sono parimenti infondati.
6.4.1 Sia il tema della pretesa parziale (se non omessa) valutazione della memoria difensiva che quello della non congrua motivazione delle ‘piste alternativ richiedono la formulazione di un passaggio logico-giuridico preliminare. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la stessa ‘nat della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione
complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.
Ciò in rapporto al ‘nodo’ essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l’essere quantomeno nelle intenzioni – la motivazione un atto capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum.
La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.
Come è stato efficacemente affermato già da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione, dunque, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri.
Ed è proprio il giudizio di ‘relazione’ con il tenore complessivo della decisione che porta ad affermare la infondatezza dei suddetti motivi.
I punti della memoria sono stati scrutinati nel contesto complessivo della decisione, come si è detto in precedenza e le ipotesi alternative sono risultate con piena logicità argomentativa – soccombenti anche a fronte della particolare forza delle evidenze a carico del COGNOME e dei mandanti (v. pag. 146 e ss. decisione impugnata). Va pertanto richiamato, quanto al primo motivo del ricorso avv. COGNOME, l’insegnamento offerto da Sez. I n. 26536 del 24.6.2020, rv 279578, secondo cui la omessa valutazione di una memoria difensiva può, al più, rifluire come vizio di motivazione, lì dove sia riscontrabile una obiettiva carenza argomentativa della decisione, aspetto che per quanto sinora detto è del tutto da escludersi.
6.4.2 Ed ancora, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità il secondo e il quinto motivo dell’atto di ricorso qui scrutinato. Quanto al diniego di nuova escussione del teste COGNOME (secondo motivo) il ricorso è del tutto aspecifico, avendo la Corte di secondo grado motivato in modo del tutto congruo il diniego (vedi pag. 127 e ss. della decisione impugnata). Si sarebbe trattato di una ammissione della prova in appello su punto già esaminato ed in chiave meramente esplorativa, il che determina la totale assenza di decisività del mezzo istruttorio richiesto.
Quanto alle circostanze aggravanti della premeditazione e del finalismo mafioso (quinto motivo) il punto è ampiamente argomentato – in modo del tutto logico e
coerente con le risultanze processuali – dalla Corte di secondo grado (p. 226 e e la critica difensiva risulta del tutto aspecifica.
6.5 Anche i ricorsi proposti da NOME COGNOME e COGNOME COGNOME sono infondati, p le ragioni che seguono. Verrà compiuta una valutazione cumulativa, data la assoluta medesimezza di condizione processuale.
6.5.1 Dei motivi processuali già si è detto in precedenza ai paragrafi 2.1 e 2. intendersi qui riproposti nei loro contenuti.
6.5.2 Della congrua motivazione espressa in sede di merito sui profili attendibilità dei due dichiaranti principali, COGNOME NOME e COGNOME NOME pure si è detto, trattando la posizione del COGNOME.
6.5.3 Residuano da scrutinare i punti relativi alla esistenza o meno di motivazione ‘rafforzata’ rispetto al primo grado e le doglianze relative al recu valutativo, previa escussione, del dichiarante COGNOME
Ir»
•
6.5.4 Ad avviso del Collegio i rilievi in punto di motivazione rafforzata so infondati.
La particolarità del giudizio di merito qui in scrutinio (intendendosi per tale q comprensivo di primo e secondo grado) sta nella assoluta ‘debolezza’ dell motivazione della decisione di primo grado, quanto alle posizioni dei mandanti COGNOME Silvio e NOME COGNOME, mandati assolti in quella sede.
Si è già notato – infatti – che la Corte di primo grado esclude dal quadro valutat in virtù di un errore in diritto, dei contributi dichiarativi sicuramente ut complessiva ricostruzione del fatto (e con piena logicità recuperati nella decisi di secondo grado) come quelli di COGNOME NOME e di Acri Nicola.
Si tratta di due dichiaranti che apprendono circostanze di fatto rilevant particolare il primo, confermative della ascrivibilità dell’omicidio ad un proble «interno» alla famiglia (di sangue e mafiosa) COGNOME–COGNOME.
La fonte primaria di COGNOME è proprio COGNOME NOME, suocero della vittima (come si è ricordato in parte narrativa). Per convergenti dichiarazioni e emergenze di a processi (vedasi presenza al summit di tardano al Campo) i reggenti della cosca nel periodo in questione erano COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Da ciò, per logica comune, deriva :
la sicura presenza di una motivazione rafforzata, posto che la Corte d secondo grado si serve di elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado, tali da rafforzare la impronta genetica dell’omicidio come riferibile ad una decisione dei reggenti della cosca COGNOMECOGNOME in que momento in libertà (rectius latitanti), COGNOME NOME e COGNOME;
la considerazione della particolare rilevanza dei dati trascurati dal giud di primo grado, posto che oltre alle fonti dichiarative Vrenna e Acri la Cort di primo grado menziona / ma non valuta» contenuti delle conversazioni registrate dal Di Santo il 10 maggio del 2008 che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita – espressi da NOME COGNOME – foss proprio le probabili determinazioni aggressive dei reggenti COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Dunque viene da dire che il rafforzamento del percorso valutativo è – nel caso in esame – quasi ‘agevolato’ dalla particolare timidezza valutativa espressa, caso che ci occupa, dal giudice di primo grado.
6.5.5 In simile quadro, peraltro, la Corte di Assise di Appello realizza complessivo e condivisibile «riequilibrio logico» dei dati dimostrativi che avevan condotto in primo grado alla affermazione di responsabilità del solo COGNOME COGNOME sulla base di due considerazioni ineccepibili:
la prima è rappresentata dalla contraddittoria limitazione del giudizio responsabilità ad uno degli esecutori (COGNOME che, pacificamente, non aveva agito secondo le stesse fonti dichiarative ritenute attendibili dal giudice di primo gr per interesse personale ma come componente di una cellula di ‘ndrangheta;
-la seconda è rappresentata da una piana interpretazione della valenza dimostrativa (fermo restando il portato narrativo) dell’incontro intervenuto agosto del 2008 tra COGNOME NOME da un lato e COGNOME NOME e NOME COGNOME dall’altro, risultando del tutto congrua e logica la motivazione espressa sul pu dal giudice di secondo grado (ossia la rappresentazione della decisione già pres dai vertici del gruppo, di eliminare NOME COGNOME).
In particolare sul secondo aspetto il giudice di primo grado aveva illogicament valorizzato la ‘speranza’ del destinatario della comunicazione (COGNOME NOME) d una possibile equivocità di quella espressione .. ce la vediamo noi.. pronunziata da NOME COGNOME in presenza di COGNOME NOME (che non interviene a smentire o
a minimizzare), espressione che nel contesto in cui è stata pronunziata aveva significato del tutto univoco, come ritenuto dal giudice di secondo grado.
6.5.6 Le rettifiche logiche e giuridiche realizzate dalla Corte di assise di App per quanto sinora detto, sono non soltanto ineccepibili ma del tutto idonee, d
il chiaro incrocio narrativo tra fonti dotate di autonomia percettiva (limitan campo a COGNOME Emanuele, COGNOME Francesco, COGNOME Giuseppe e Acri Nicola), a
sostenere l’esito di condanna dei due ricorrenti qui in trattazione.
Ciò rende, come si è anticipato trattando la posizione del COGNOME, irrilevante e decisivo il tema di critica rappresentato dal recupero della fonte COGNOME, su c
addensano profili di non cristallina attendibilità soggettiva. Ma, a ben vedere fonte COGNOME non ha alcuna portata di reale accrescimento di un quadr
dimostrativo saldamente ancorato – anche nei confronti di COGNOME NOME e NOME
NOME – alle molteplici evidenze prima elencate. Ciò perché, al di là d doglianze difensive, costui apprende della avvenuta esecuzione del delitto – in t
– proprio dal COGNOME e, dunque, dalla medesima fonte del COGNOME (con circolari e duplicazione del narrato).La esclusione di reale peso dimostrativo del dichiaran COGNOME, pertanto, da un lato è doverosa, dall’altro nulla toglie alla econ complessiva della decisione, in ragione della molteplicità di fonti autonome ch univocamente e logicamente conducono, all’interno e nel rispetto dei contenut della decisione di merito, alla affermazione di responsabilità dei due ricorrenti
Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.
Al rigetto dei ricorsi proposti da NOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello Milano. Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME ch condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente