Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 28/04/1981
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto pluriaggravato.
Rilevato che il ricorrente si duole dell’affermazione di penale responsabilità, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale per mancata assunzione di una prova decisiva (perizia antropometrica).
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio in atti, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, contestata in questa sede, riposa su argomentazioni logiche immuni da censure, in cui si pone in evidenza, dopo attento esame della vicenda fattuale, che il ricorrente è stato individuato sulla base di tracce biologiche rinvenute su una torcia elettrica adoperata durante l’azione furtiva.
Considerato che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Invero, secondo costante orientamento di questa Corte, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; inoltre, la Suprema Corte ha anche ribadito che l’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrir specifica giustificazione soltanto dell’ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi -per il caso di mancata rinnovazione l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità, come verificatosi nel caso in esame (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
Considerato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha dato atto, con motivazione non censurabile in questa sede, che la chiesta perizia antropometrica si appalesa del tutto superflua alla luce dell’accertata esistenza di tracce biologiche dell’imputato sulla torcia abbandonata davanti all’esercizio commerciale in cui era avvenuto il furto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025
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