Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME nato a CAUTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del PG AVV_NOTAIO,AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso per quanto riguarda la contestata aggravante ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità nel resto; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 30 ottobre dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 56, 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge (in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen.), e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e all’utilizzazione di prove illegittimamente acquisite.
La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente provato un contributo causale del ricorrente come concorrente morale, senza illustrare adeguatamente una sua reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria.
Sarebbe poi stata rigettata la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria diretta all’escussione di tre soggetti mai sentiti in dibattimento, i cui verbali sommarie informazioni sarebbero stati veicolati surrettiziamente dal Pubblico ministero al giudicante, come allegati alla requisitoria scritta. I giudici di appel avrebbero, in primo luogo, frainteso il motivo di gravame, qualificandolo come sollecito al riesame di persone già sentite e, poi, riscontrato la narrazione della persona offesa proprio richiamando uno di questi verbali.
Sarebbero stati, inoltre, pretermessi, gli argomenti difensivi vòlti a sottolineare la «strana coincidenza temporale» tra la presentazione della querela, la dazione degli assegni e il successivo sequestro di questi ultimi; al contrario, sarebbe stato implausibilmente enfatizzato un unico e brevissimo contatto telefonico tra l’imputato e l’AVV_NOTAIO, dato probatoriamente neutro. L’audizione dei tre soggetti suaccennati avrebbe avuto dunque fondamentale rilievo anche per ricostruire compiutamente la vicenda.
Infine, non risulterebbe scrutinata, come doveroso anche alla luce della claudicante prova sulla presunta falsità degli incidenti stradali, la «possibilit alternativa» che la condotta minatoria fosse un’autonoma iniziativa del nipote del ricorrente, pregiudicato per fatti di droga e personalmente interessato alla definizione delle controversie.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata riqualificazione nel delitto di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen., in assenza di conseguenze dirette e immediate sul patrimonio della persona offesa e tenuto conto della inutilità delle minacce per ottenere il pagamento, a fronte del possesso di due sentenze esecutive.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa si duole dell’estensione al ricorrente, contro i criteri dettati dall’art. 59 cod. pen., dell’aggravante del metodo mafioso.
D’altronde, se i supposti mandanti fossero stati i clan del Casertano, svanirebbe il supposto analogo ruolo ipotizzato a carico del ricorrente.
2.4. Con il quOitto motivo, si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello non avrebbe illogicamente tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato, dell’esercizio trentennale della professione forense senza incidenti di rilievo penale, della costante presenza fisica in aula.
2.5. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti con i quali si ribadisce in particolare, allegando copia della requisitoria scritta prodotta dal Pubblico Ministero all’udienza di discussione davanti al Tribunale, l’illegittimit dell’acquisizione delle suddette dichiarazioni e la loro contraddittorietà contenutistica.
All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
La Corte partenopea ha ritenuto infondate, rigettandole, le censure dell’imputato in merito alla ricostruzione dei fatti (in particolare, per quanto attien alla condotta intimidatrice nei confronti della persona offesa NOME COGNOMECOGNOME liquidatore de RAGIONE_SOCIALE) riscontrando la narrazione di quest’ultimo con quanto riferito da NOME COGNOME e NOME COGNOME, impiegati dell’agenzia assicurativa, e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presente nei medesimi locali (pp. 3-4).
I giudici di appello hanno frainteso la posizione processuale dei dichiaranti suddetti, ritenendoli erroneamente testi già escussi in dibattimento, laddove le loro dichiarazioni risultano veicolate soltanto tramite la corposa requisitoria scritta del Pubblico Ministero, prodotta all’udienza dell’8 gennaio 2019, tenuta dal RAGIONE_SOCIALE A della Quarta Sezione Penale del Tribunale di Napoli. Le informazioni offerte dai suddetti COGNOME, COGNOME e COGNOME derivano dunque – espressamente, per quanto emerge dalla suddetta requisitoria scritta, alle pp. 247-249 – da atti di indagine (verbali di sommarie informazioni testimoniali) inseriti nel fascicolo del dibattimento senza il consenso di tutte le parti.
La giurisprudenza ha chiarito che, quando sia dedotto mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto processuale e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, senza che venga in rilievo il principio della “autosufficienza del ricorso” che opera in ordine al travisamento del contenuto degli atti (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304).
Risulta altresì soddisfatto l’onere di allegazione, in capo al ricorrente che lamenti l’inutilizzabilità di uno specifico elemento a carico, dell’incidenza dell’eventuale espunzione di quest’ultimo, alla luce del criterio della cosiddetta “prova di resistenza” delle residue emergenze; queste ultime, di per sé sole, ben potrebbero in astratto risultare sufficienti – all’esito di verifiche di na schiettamente fattuale – a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questione diverrebbe del tutto irrilevante (Sez. 5, n. 3182.3 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). Nel caso di specie, la valutazione di attendibilità della persona offesa da parte della Corte territoriale riposa in buona parte sul riscontro offerto dal racconto degli alt soggetti presenti ai fatti (puntualmente analizzato nei passaggi di non perfetta sovrapponibilità).
Per far conto ritualmente anche di queste dichiarazioni nel percorso giustificativo della conferma della condanna, sarebbe stato necessario procedere alla loro escussione, rinnovando l’istruttoria in appello ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. (non vertendosi in tema di nuova assunzione di una prova già acquisita nel dibattimento di primo grado).
La sentenza va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Vertendo l’annullamento su un punto relativo all’affermazione di responsabilità, restano assorbiti tutti gli ulteriori profili di censura inerent ricostruzione e la qualificazione giuridica del fatto, la natura circostanziale del reato contestato e il trattamento sanzionatorio, che saranno valutati, se del caso, dal Giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 30 gennaio 2024
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Il C sigliere estensore
La Presidente