Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA ut, t GLYPH
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avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle conclusione del P.G., deposita conclusioni e nota spese.
LAVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese.
AVV_NOTAIO conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese.
AVV_NOTAIO NOME conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
lAVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
E’ presente per pratica forense la dott.ssa COGNOME NOME. RAGIONE_SOCIALE nr. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Cagliari confermato quella emessa il 21 luglio 2023 dalla Corte di assise della stessa ci che COGNOME giudicato NOME COGNOME colpevole del delitto di omicidio ai danni di NOME COGNOME (capo a), del delitto di tentato omicidio ai danni di NOME COGNOME (capo b), entrambi aggravati dalla premeditazione e dai motivi abietti futili, dei reati di detenzione e porto del fucile avente matricola abrasa util per commettere detti reati (capo c), infine del reato di ricettazione di detta (capo d).
1.1. Il procedimento penale nell’ambito del quale è stata emessa la sentenz impugnata attiene alla morte di NOME COGNOME e al ferimento di NOME COGNOME, verificatisi il 22 settembre 2017.
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza della Corte di assise, nel prima mattinata di quel giorno le due persone offese, 29zzando l’autovettur Audi di proprietà di COGNOME, stavano ~e TARGA_VEICOLO verso l’ovile di quest’ultimo, NOME NOME acquistato del mangime (alle ore 8,04, come risultav dallo scontrino di acquisto, in atti), allorquando giunti in prossimità dell’a stessa erano fatti oggetto di uno sciame di pallettoni, esplosi a dis ravvicinata da un uomo con il volto travisato da un passamontagna, armato di fucile e che indossava un giubbotto e dei guanti. Le vittime, abbandonato mezzo, fuggivano in direzioni diverse, ma l’aggressore esplodeva ulteriori col che attingevano a morte COGNOME e ferivano COGNOME, che si nascondeva nella boscaglia e che, successivamente alla fuga dell’aggressore, avvenuta con l’Aud dallo stesso abbandonata, era riuscito a raggiungere la strada principal chiedere soccorso.
Il compendio istruttorio raccolto a carico dell’odierno ricorrente si fonda sintesi, sul:
riconoscimento dell’aggressore operato da COGNOME che COGNOME precisato che, nonostante il passamontagna indossato, COGNOME indicato in COGNOME, che egli g conosceva, «dal modo di muoversi, dalla struttura fisica, dalla stazza, d gambe», oltre che dall’abbigliamento che gli COGNOME visto indossare in al occasioni;
contenuto della conversazione ambientale captata nell’autovettura dell’imputato il 12 luglio 2018, NOME che egli COGNOME ricevuto la noti dell’informazione di garanzia e la pubblicazione della notizia della incriminazione sui giornali locali. In quell’occasione, nel conversare con i amico NOME COGNOME che si trovava nella stessa autovettura, l’imputato rifer quanto appreso dal meccanico presso il quale gli investigatori COGNOMEno porta
l’Audi utilizzata per la commissione dei reati ed esprimeva la propr preoccupazione a proposito della possibilità di NOME lasciato tracce rileva all’esame del Dna, affermando comunque di NOMEe indossato i guanti e non NOME starnutito;
movente, individuato nel furto di bestiame che l’imputato COGNOME NOME circa un anno prima dei fatti per cui è processo, che – per via della delazion NOME COGNOME COGNOME egli COGNOME ricondotto a COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME La causale, riferita d COGNOME COGNOME COGNOME ammesso il furto e la partecipazione in concorso di COGNOMECOGNOME era contestata dalla persona offesa al ricorrente nella conversazione del giugno 2018, in occasione della quale, tuttavia, l’imputato COGNOME negato og responsabilità in ordine al ferimento e all’omicidio;
conversazione intercettata il 23 aprile 2018, in cui l’imputato, colloquia con il figlio NOMENOME NOME NOME NOME parlato di NOME, COGNOME sollecitato il p a non riferire, ove interpellato, del furto del bestiame, chiedendogli di accred la tesi che gli animali fossero fuggiti;
l’assenza di alibi da parte di COGNOME per l’ora del delitto, non pote ritenere tale – come invece sostenuto dalla difesa – la circostanza che occasione delle telefonate che l’imputato COGNOME fatto, a partire dalle ore 8 all’amico NOME COGNOME, il suo telefono COGNOME agganciato una cella che serviva sua abitazione, poiché detto luogo era distante pochi chilometri dal luogo teat dei fatti e dal quello ove era stata abbandonata l’Audi.
1.2. Il Giudice di primo grado, ritenuta la contestata recidiva reite specifica e unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., COGNOME condannat alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, oltre spese processuali – anche nei confronti delle parti civili -, alle spese di cu cautelare, infine alle pene accessorie di cui agli artt. 28 e s. cod. pen.
La Corte di assise di appello ha disatteso tutte le obiezioni mo dall’imputato, di cui si darà conto nell’esposizione dei motivi di ricors Cassazione, quindi ha confermato la valenza probatoria tanto del riconoscimento effettuato da NOMENOME quanto della conversazione intercorsa tra il ricorren NOME COGNOME il giorno 12 luglio 2018, disattendendo l’interpretazio alternativa suggerita dall’imputato, secondo cui l’oggetto del colloquio era risalente vicenda illecita (sequestro di persona) nel quale egli era stato coi e che, comunque, la frase «che me ne scagioni qualcosa» non sarebbe stata mai pronunciata.
Ha, inoltre, confermato l’assenza di un alibi per l’ora del delitto e, di c l’esistenza del movente; sicché – in assenza di doglianze in punto di dosimet della pena – ha confermato il trattamento sanzionatorio e le statuiz accessorie.
Avverso detta sentenza ricorre COGNOME, per il tramite dei difensori di fidu AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, e deduce sei di seguito riprodotti limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla rinnovazione dell’esame testimoniale del luogotenente COGNOME COGNOMEo dalla perizia finalizzata ad accertare le celle agganciate dai telefoni cellulari in sequestr particolare, quale cella telefonica venne agganciata dal telefono dell’imputato occasione della telefonata delle ore 8,28 del 22 novembre 2017.
La difesa lamenta come – a fronte di una richiesta proveniente dalla Pubblica accusa, cui la difesa di COGNOME si era associata e che non COGNOME trov l’opposizione delle parti civili – il Giudice di secondo grado avesse rinviat questione all’esito dell’istruttoria dibattimentale e l’avesse, poi, r argomentando dall’impossibilità di stabilire la collocazione dei cellulari sulla base delle celle agganciate, secondo quanto già chiarito dal AVV_NOTAIO. Evidenzia la difesa che la Corte avrebbe dovuto riascoltare il tes affinché chiarisse le sue precedenti dichiarazioni sul punto e, comunque, avrebb dovuto verificare le competenze tecnico-scientifiche di costui, così da rende tranquillizzanti le sue affermazioni.
Quanto al diniego di perizia, la difesa sottolinea la manifesta illogicità d motivazione che trascura il dato di comune esperienza per cui la persona peraltro pregiudicata, che pianifichi un crimine di estrema gravità, guarderebbe dal portare con sé il proprio telefono cellulare (proprio per evit attrNOMEso l’indagine sulle celle di essere collocato sul luogo del delitto).
In definitiva, secondo il ricorrente, la decisione di non compiere alc approfondimento sulla cella agganciata dal telefono dell’imputato alle 8,28 nelle conversazioni che seguirono il giorno dell’aggressione tradisce un’eviden carenza motivazionale, poiché la sentenza si fonda su un dato incerto.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e travisamento della conversazione del 12 luglio 2018.
La difesa si duole della mancata risposta, da parte del Giudice di second grado, alle numerose obiezioni oggetto del quinto motivo di appello, proponendo un’interpretazione della conversazione aderente a quella fornita dal giudice primo grado e, come tale, viziata da pregiudizio. La difesa sostiene che non s condivisibile, sul piano della razionalità umana, la tesi sostenuta dai Giudic merito, secondo cui l’espressione «che me ne scagioni qualcosa» abbia carattere gravemente indiziate, men che mai che si possa attribuirle carattere confessorio La conversazione – integralmente riprodotta nel ricorso – sarebbe stat
integrata attrNOMEso l’inserimento da parte del Giudice di appello di conten inesistenti, alterando l’ordine delle frasi e, comunque, travisata.
2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in punto di ritenu attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME.
Il ricorrente lamenta che, nonostante i plurimi argomenti svolti nel second motivo dell’atto di appello che ponevano in dubbio l’attendibilità di que testimone, la Corte di assise di appello avrebbe trascurato di fornire risp soprattutto in punto di ritenuta attendibilità del riconoscimento del ricorrente indicazione del movente.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano più vizi di motivazione a proposito dell’NOMEe il Giudice di appello trascurato il dato, ancora una volta veicolato l’atto di appello, del difetto visivo dell’imputato e della sua necessità d’ind occhiali oscuranti.
La difesa pone in rilievo che l’ipermetropia e la fotofobia di COGNOME er emerse sin dal giudizio di primo grado e tale dato contrastava con la mancat indicazione, da parte di COGNOMECOGNOME che l’aggressore portasse gli occhiali. Ci quanto, secondo gli accertamenti compiuti dal consulente di parte sulla bas della descrizione dei luoghi fatta dallo stesso COGNOME, l’aggressore av sparato con la luce diretta del sole mattutino e che, dunque, ove fosse st COGNOME, per poter sparare avrebbe dovuto necessariamente indossare gli occhiali.
Lamenta la difesa che il giudice di primo grado abbia neutralizzato il da favorevole dell’ipermetropia, senza occuparsi della questione della fotosensibil così come lo stesso giudice di appello COGNOME omesso di confrontarsi con quest specifico tema.
2.5. Con il quinto motivo si deduce l’illogicità della motivazio relativamente alla motivazione in punto di modalità di fuga dell’imputato d luogo dove fu abbandonata l’autovettura Audi.
Rimarca la difesa l’illogicità del revirement operato dalla Corte di assise di appello rispetto alla ricostruzione della sentenza di primo grado secondo c l’imputato, NOME NOME abbandonato l’Audi di cui si era in momentaneamente impossessato, avesse telefonato all’amico NOME COGNOME alle 8:28 per ottener aiuto per potersi allontanare velocemente da detto luogo, tesi che detto Giudi accreditava osservando la breve distanza tra il luogo in cui era s abbandonata l’autovettura e l’abitazione dell’amico.
E, tuttavia, a fronte delle obiezioni contenute nell’atto di appello (sec cui era affetta da illogicità l’affermazione che NOME COGNOME, nell’intercetta ambientale del 12 luglio non poteva riferirsi ai fatti oggetto del pre procedimento, poiché l’imputato, al più, avrebbe parlato per comunicare proprio con COGNOME NOME), la Corte di assise d’appello, nel tentativo di risolvere
antinomia, ma al tempo stesso salvaguardare la pretesa valenza di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni dell’imputato nel corso di quell’intercettazio è discostata dalla ricostruzione del primo giudice, affermando che l’imputat abbandonato il veicolo usato della fuga, si sarebbe diretto verso la abitazione.
La difesa stigmatizza l’illogicità di una tale ricostruzione che non re ragione del perché l’imputato avrebbe portato con sé il proprio cellulare e, di avrebbe contattato, senza alcuna ragione, il suo amico NOME NOME era intento a fuggire tra i campi NOME NOME commesso il grave fatto di sangue.
2.6. Il sesto motivo riguarda la mancanza di motivazione in punto di ritenut recidiva reiterata.
A fronte della contestazione da parte del Pubblico ministero della recidiv specifica reiterata di cui all’articolo 99, quarto comma, cod. pen., entram giudici del merito hanno trascurato che il ricorrente annovera un uni precedente per delitto, ossia la condanna pronunciata dal Giudice per le indagi preliminari di Cagliari del 12 settembre 2003, definitiva il 3 ottobre 2006.
Hanno altresì trascurato il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso con la sentenza del 30 marzo 2023 n. 32318, secondo cui – al fine del riconoscimento della recidiva reiterata – è suffic che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da pi sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
L’aggravante, dunque, che ha avuto sicura incidenza nella determinazione della durata dell’isolamento diurno, è stata ritenuta in mancanza dei presuppos di legge.
2.7. In data 10 aprile e 18 aprile 2024 le difese hanno depositato memori con le quali sono stati ripercorsi, con una più ampia articolazione, i sei moti ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, anche richiamando le argomentazioni sintetizza nella requisitoria scritta, depositata in data 8 aprile 2024.
I difensori delle parti civili hanno concluso chiedendo il rigetto del ric ed hanno depositato conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e assorbente.
Preliminarmente, in fatto, non è superfluo ribadire che l’omicidio de quo, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, si verificò intorno 8,15 del 22 novembre 2017.
Il dato, non espressamente esaminato dal Giudice di secondo grado, è richiamato a p. 38 della sentenza di primo grado, in occasione della sintesi de dichiarazioni del teste luogotenente COGNOME, oltre che in parte motiva. Semp secondo la ricostruzione accreditata con la “doppia conforme”, alle 8,28 da telefono mobile dell’imputato partì una chiamata diretta a NOME COGNOME e nell’arco temporale compreso tra tale ora e le 8,34 tra NOME e NOME COGNOME intercorsero alcune telefonate, come indicato dai tabulati telefonici.
Emerge dagli atti, il cui accesso è consentito al Collegio, attesa la na processuale del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro Rv. 220092), che con il terzo motivo di appello, nell’evidenziare le asser incongruenze della sentenza di primo grado in punto di ricostruzione dei fatti, difesa COGNOME evidenziato come, proprio sulla base dei risultati dei tabu telefonici acquisiti, fosse smentita l’ipotesi che l’imputato potesse trovar luogo del delitto alle 8,15, in considerazione della distanza tra il luogo ov stata condotta abbandonata l’autovettura utilizzata dallo sparatore e l’abitaz dell’imputato, non percorribile in soli tredici minuti, tenuto anche conto tempo impiegato nell’iniziale inseguimento da parte dello sparatore, a detta superstite COGNOME, per alcune centinaia di metri.
In occasione della prima udienza del giudizio di appello, il Procurato generale COGNOME, dunque, formulato istanza di rinnovazione istruttori richiedendo, in alternativa il nuovo ascolto del luogotenente COGNOME COGNOME una perizia, con l’espressa finalità di accertare quale cella telefonica era agganciata alle ore 8,28 del 22 novembre 2017 quando l’imputato chiamò NOME COGNOMECOGNOME nonché a stabilire quali celle vengono impegnate se si effett una telefonata dal luogo ove fu perpetrato l’agguato e da quello in cui è s rinvenuta l’autovettura di COGNOME. Le difese dell’imputato si associavano a de richiesta, facendola propria, NOME i difensori delle parti civili si rimetteva valutazione della Corte.
Il Giudice di secondo grado, con ordinanza resa alla stessa udienza, ritenev che la rilevanza della richiesta potesse essere valutata soltanto alla st
complesso di tutte le altre risultanze processuali e, dunque, in camera consiglio, riservando ogni decisione all’esito.
Nella motivazione della sentenza di appello, tuttavia, la Corte territoriale ha svolta alcuna motivazione sul punto.
Si legge, invero, a p. 15 della sentenza di appello, in occasione di altro t (ossia quello riguardante la mancanza di un alibi dell’imputato per l’ora delitto), che – stante la prossimità dei luoghi (luogo dell’agguato, abita dell’imputato e luogo ove fu abbandonata l’autovettura)- «non v’era da stupir che alle ore 8,30 il telefono di NOME COGNOME avesse agganciato la cella che serv anche la sua dimora»; la Corte territoriale reputava, a tal fine, «illuminant testimonianza del luogotenente COGNOME che, confermando la sua annotazione di servizio in data 2 febbraio 2022, COGNOME ampiamente spiegato che, a causa dell’orografia della zona in cui si erano svolti i fatti e la posizione dei ri era impossibile stabilire la collocazione spaziale dei cellulari (e di chi li util sulla sola base delle celle di colta in volta agganciate».
Tali considerazioni del Giudice di appello non soddisfano lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rigetto d richiesta di rinnovazione istruttoria.
Ciò tanto più in processo nel quale l’affermazione di responsabilità si fon sul riconoscimento da parte della vittima superstite COGNOME avvenuto sulla bas delle movenze e sulla struttura fisica dell’aggressore (che non fu, dunque, vi in volto) e sul movente (risalente ad un furto avvenuto anno prima dei fatt In linea generale, giova rammentare come, nel giudizio d’appello, l rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indag dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non pote decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile i sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/201 G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, COGNOME, Rv. 229666).
Il relativo obbligo motivazionale, per il caso di rigetto, può essere implicit difatti, «si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argoment della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G, Rv. 280589; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741; Sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, COGNOME, Rv. 236064).
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Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto adeguatamente conto la Corte territoriale che ha omesso di svolgere qualsiasi considerazione sulle ragioni rigetto, non potendosi neppure ritenere che le richiamate considerazioni di cui p. 15 possano valere come motivazione implicita, poiché le affermazioni sulla asserita impossibilità di stabilire la collocazione spaziale dei cellulari e dei !’7 GLYPH utilizzatori ala stregua della allocazione dei ripetitori e della orografia dell rin GLYPH dalla deposizione di un teste verbalizzante, il luogotenente COGNOME, di tale materia. cui no si sono evidenziate le specifiche competenze eventualmente vantate su
In definitiva, la Corte di assise di appello – a fronte di una specifica ric di approfondimento istruttorio di carattere affatto decisivo, consistente o nuovo ascolto del verbalizzante COGNOMEo nell’espletamento di una perizia sul tem delle celle agganciate dai telefoni cellulari in sequestro – ha assertivam ritenuto affidabili le informazioni di un soggetto, la cui competenza tecni scientifica, per quanto consta dalla lettura del provvedimento impugnato, non h costituto oggetto d’indagine ed è, pertanto, incerta.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagliari.
Così deciso il 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore