Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12389 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12389 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 14/02/2025
R.G.N. 38376/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
COGNOME NOME nato a Sabaudia il 07/02/1965, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME di
Sul ricorso proposto da fiducia avverso la sentenza emessa 17/06/2024 dalla Corte di appello di Roma, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. NOME COGNOME ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1 bis e 1ter , cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata; non udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che non Ł comparso e ha depositato in data 08/02/2025 memoria scritta con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Tivoli in data 12/12/2022, così statuiva:
-confermava il giudizio di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di ricettazione contestato al capo A);
dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di truffa contestato al capo B);
per l’effetto, rideterminava la pena in un anno quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite difensore fiduciario, proponendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), la nullità della
sentenza di primo grado, non rilevata dal giudice di appello, atteso che tale pronuncia Ł stata emessa da giudice diverso rispetto a quello che aveva assunto alcune prove (testimonianza della persona offesa) e senza rinnovazione delle stesse le quali, ancorchØ inutilizzabili, sono state poste a fondamento del giudizio di condanna, il nuovo giudice ha anche immotivatamente revocato l’esame dell’imputato.
2.2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e l’assenza di motivazione risultando omessa ogni valutazione in ordine ai criterisottesi al riconoscimento dalla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, come indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.3.Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, nonchØ la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen.
La Corte di appello non ha considerato il comportamento tenuto dall’imputato dopo il fatto (restituzione della puledra), l’esiguo valore economico del bene ricettato, l’intervenuta esclusione della recidiva che esclude la proclività a delinquere.
Rileva altresì la difesa ricorrente che il trattamento sanzionatorio Ł sproporzionato all’entità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo di doglianza Ł manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in piø di una occasione, esaminato il tema della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice.
Con la sentenza n. 2 del 15/01/1999, COGNOME Rv. 212395 (richiamata, in motivazione, dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione) Ł stato affermato che «il principio di immutabilità del giudice (“alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”) posto dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.»; che Ł legittima l’allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito; che, se nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., il giudice può, d’ufficio, disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali».
Già con tale pronuncia, pertanto, Ł stato affermato il principio secondo cui, nel caso di mutamento della composizione del giudice, la riassunzione in dibattimento della prova dichiarativa già raccolta in precedenza Ł necessaria solamente se le parti ne abbiano fatto espressa richiesta; in mancanza di una tale istanza, ovvero in caso di consenso espressamente manifestato dalle parti o implicitamente desumibile dal silenzio da loro serbato, la rinnovazione di tale prova non Ł dovuta ed il giudice, nella sua nuova composizione, ben può dare direttamente lettura delle dichiarazioni rese nel corso della precedente istruttoria dibattimentale.
Tale principio Ł stato ribadito nella piø recente pronuncia a Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754 con la quale si Ł nuovamente affermato che ‘l’ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell’esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto)possa essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen., dalle parti.; che ‘la ripetizione dell’esame già svolto dinanzi al giudice diversamente composto deve aver luogo soltanto se richiesta e possibile, dovendo escludersi unicamente, fuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’art. 190-bis cod. proc. pen.’. Si Ł altresì precisato che «resta ferma l’utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., non solo dopo la ripetizione dell’esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ma anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non piø possibile)’ in quanto ‘ i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (dove non “confluiscono”, bensì “permangono”)’. Quanto al consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, si Ł precisato che esso ‘non Ł necessario, quando la ripetizione dell’esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l’ammissione, oppure perchØ la ripetizione non sia stata ammessa o non sia piø possibile’.
Tanto premesso, avuto riguardo alla natura del primo motivo di ricorso proposto, va evidenziato che, nel caso di specie, dall’esame degli atti – sempre consentito, ed anzi doveroso, quando sia denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rispetto al quale la Corte di cassazione Ł “giudice anche del fatto” (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) -emerge (si vedano i verbali dibattimentali, in particolare quello dell’udienza celebrata il giorno 08/10/2020 ed i successivi del 24/03/2022 e del 12/12/2022) che la difesa dell’imputato non aveva chiesto al giudice in nuova composizione la rinnovazione della testimonianza della persona offesa, in precedenza assunta da quello ‘ sostituito’, nØ aveva sollevato eccezioni di sorta nel prosieguo del dibattimento e neppure nelle conclusioni rassegnate all’udienza di discussione, sicchØ – alla stregua degli enunciati principi di diritto – tale prova era perfettamente utilizzabile ai fini del giudizio di primo grado.
Quanto alla revoca dell’esame dell’imputato, essa Ł stata correttamente disposta dal giudice di primo grado in ragione della mancata comparizione dello stesso e della assenza di addotti legittimi impedimenti (cfr. pag. 2 della sentenza) e non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa.
Rispetto a tale statuizione, la difesa non risulta avere tempestivamente eccepito alcunchØ, in particolare non si Ł opposta alla chiusura dell’istruzione dibattimentale senza che si procedesse all’incombente (cfr. verbali di udienza del 24/03/2022 e del 12/12/2022); COGNOME, a sua volta, non si Ł presentato alle udienze successive ove ben avrebbe potuto rendere dichiarazioni spontanee e nel corso del giudizio di appello – celebrato nella forma della trattazione orale e a cui ha presenziato in videoconferenza dal carcere ove si trova ristretto – Ł rimasto silente.
Sul punto va ricordato l’orientamento di legittimità – che si condivide e ribadisce – secondo cui , allorquando nel dibattimento di primo grado sia stata chiusa l’istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere all’esame dell’imputato che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l’imputato può chiedere in ogni momento del processo (sia in primo che in secondo grado) di rendere dichiarazioni (Sez. 2, n. 23186 del 02/05/2019, COGNOME, Rv. 275785; Sez. 6 n. 1081 del 11/12/2009- dep. 2010, Campo, Rv. 245707; Sez. 6, n. 42442 del 20/10/2003, COGNOME, Rv. 226928), facoltà di cui l’odierno ricorrente ha deciso di non avvalersi.
Del tutto generico Ł il secondo motivo di ricorso che non si confronta minimamente con la sentenza impugnata laddove, con motivazione esaustiva e non contraddittoria, ha escluso la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., configurabile allorquando la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle ‘modalità della condotta’ e alla ‘esiguità del danno o del pericolo’, risulti caratterizzata da una offensività minima ( Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; Sez. 6, n. 40278 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, COGNOME, Rv 279311) e il comportamento non sia abituale.
In perfetta aderenza a tali parametri di valutazione, la Corte di appello ha evidenziato, da un lato, il valore non certo minimale della puledra di razza oggetto di ricettazione e, dall’altro, i numerosi precedenti penali per reati della stessa indole, espressivi della condizione ostativa di abitualità della condotta.
Per le medesime ragioni Ł parimenti generico il terzo motivo di ricorso.
Anche con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 648 comma quarto, cod. pen., la Corte di appello ha argomentato correttamente escludendo tale diminuente alla luce del valore economico non modesto della puledra di razza ricettata che, peraltro, l’imputato non risultava avere restituito spontaneamente al legittimo proprietario.
Si tratta di una motivazione – con la quale il ricorrente non si confronta – immune da vizi logici ed in linea con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tema di ricettazione, se il valore del bene non Ł esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se Ł accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente ( Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340).
Quanto alla sproporzione, rispetto al fatto di reato, del trattamento sanzionatorio operato dal primo giudice e confermato dalla Corte di appello, la deduzione Ł, ancora una volta, generica in quanto non corredata da alcuna argomentazione specifica volta a confutare la sentenza impugnata che, sul punto, ha ritenuto la sanzione irrogata per il delitto di ricettazione (peraltro pari al minimo applicabile, quanto alla componente detentiva) adeguata in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali, così richiamandosi ad uno degli indici di commisurazione previsti dall’art. 133 cod. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2025.
Il Consigliere estensore