Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41815 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATENANUOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CENTURIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento:
RITENUTO IN FATTO
Deducono:
1.1.1. ‘Omessa motivazione, violazione di legge, illogicità, travisamento, erronea interpretazione e applicazione della legge. Sulla mancata rinnovazione del dibattimento’.
Si aggiunge che COGNOME, nel corso del dibattimento in appello, aveva reso
Il ricorrente si duole anche della mancata considerazione delle obiezioni difensive in punto di attendibilità della persona offesa.
Viene denunciato, infine, il vizio di omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.
1.2. COGNOME NOME.
1.2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al tentativo di estorsione, alle lesioni aggravate e alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Con il primo motivazione d’impugnazione il ricorrente si duole della mancata considerazione delle obiezioni difensive da parte della Corte di appello, che si Ł limitata a rinviare alla motivazione del giudice di primo grado, così venendosi a configurare un travisamento della prova.
Si denuncia l’omessa verifica delle dichiarazioni delle persone offese, richiesta in forma rigorosa quando esse si siano costituite come parti civili; si sostiene che mancano elementi realmente capaci di costituire un riscontro alle dichiarazioni rese da COGNOME, non essendo a tal fine sufficienti le dichiarazioni rese da COGNOME e la certificazione medica in atti, tanto piø in presenza di un accordo conciliativo che provava la ricostruzione offerta dall’imputato e la possibilità di ricondurre il fatto all’ipotesi dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Si osserva come dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa non emergano gli elementi costitutivi dell’estorsione nØ di un concorso da parte di COGNOME.
1.2.2. Vizio di motivazione, violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche, alla continuazione e al trattamento sanzioNOMErio.
Secondo il ricorrente le circostanze attenuanti generiche potevano essere riconosciute con funzione adeguatrice della pena alla gravità del fatto. Si denuncia anche il vizio di omessa motivazione, in quanto la corte di appello non ha compiutamente valorizzato tutti gli elementi positivi desumibili dalle risultanze probatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili perchØ si risolvono nella mera reiterazione delle questioni di merito esposte con l’atto di appello e ora riversate nei ricorsi, con i quali si sollecitano alla corte di legittimità valutazioni di merito che le sono precluse, tanto piø a fronte di una puntuale risposta data dai giudici di merito a ogni aspetto sollevato con gli atti di appello, con motivazione logica e non contraddittoria.
1.1. COGNOME si duole della mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale e della conseguente mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nelle dichiarazioni di due testimoni e nel confronto tra imputato e persona offesa.
Il motivo Ł inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
1.1. In primo luogo, va richiamato l’ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, Ł tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo
grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, COGNOME, Rv. 217209; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230).
La Corte di appello, pur non essendovi tenuta in ragione del principio di diritto ora enunciato, ha spiegato alla pagina 8 della sentenza impugnata che il compendio probatorio risultava esaustivo, che il giudice di primo grado aveva compiutamente ricostruito i fatti e che i testimoni oculari presentati dalle difese non erano mai comparsi negli atti di causa, non erano mai stati indicati in precedenza e i loro nominativi non erano mai emersi in dibattimento.
Tale motivazione appare in linea con l’indirizzo di questa Corte, secondo cui la rinnovazione del dibattimento Ł subordinata, da una parte, alla condizione di una sua «necessità», che il legislatore qualifica come «assoluta» per sottolinearne l’oggettività e l’insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall’altra, alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all’accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento.
La discrezionalità dell’apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina, pertanto, l’incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione – come nel caso in esame – correttamente motivata (Sez. 4, n. 11571 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G, Rv. 274230; Sez. 6, Sentenza n. 8936 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262620 – 01; Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri).
1.1.2. La seconda ragione d’inammissibilità del motivo riguarda la dedotta decisività dei mezzi istruttori negati dalla corte di appello.
Il ricorrente, infatti, ha sollecitato la riapertura dell’istruttoria dibattimentale per l’acquisizione di mezzi di prova di natura dichiarativa, quali sono l’escussione di due testimoni e il confronto tra imputato e persona offesa.
Proprio dalla natura dichiarativa delle prove richieste discende l’ulteriore causa d’inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato Ł destiNOME ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 – 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534 – 01).
1.2. Entrambi i ricorrenti si dolgono del vaglio operato dai giudici sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese ed entrambi assumono che la corte di appello non ha adeguatamente considerato le obiezioni difensive sul punto.
Tale doglianza Ł inammissibile per plurime ragioni.
1.2.1. In primo luogo, va osservato che le osservazioni relative alla credibilità della persona offesa rientrano nella categoria delle deduzioni di merito e il loro vaglio Łprecluso allaCorte di cassazione, essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità della
persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOMEIppedico, Rv. 271623 – 01).
Manifeste contraddizioni che non si rinvengono nell’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
1.2.2. In secondo luogo, il motivo risulta manifestamente infondato nella parte in cui si assume che la Corte di appello non ha considerato i rilievi difensivi che segnalavano contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese. Diversamente da quanto sostenuto dalle difese, invero, la Corte di appello ha considerato le discrasie segnalate con gli atti di gravame, spiegando (alla pagina 10) come le stesse fossero del tutto ininfluenti ai fini della decisione, in quanto riferite a elementi di contorno e, in quanto tali, del tutto inidonee a inficiare la ricostruzione operata dal tribunale.
1.2.3. Molteplici ragioni d’inammissibilità attingono la doglianza secondo cui i giudici non avrebbero indicato adeguati elementi di riscontro alle dichiarazioni delle persone offese.
A tale proposito va preliminarmente rammentato che le dichiarazioni del testimone sono da sole sufficienti a costituire la prova a carico dell’imputato, quando esse superino positivamente il vaglio di credibilità, senza che sia necessario applicare le ordinarie regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non necessitando la ricerca di riscontri esterni utili a vagliare l’attendibilità del dichiarante, richiesta per il coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o alla persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, ma non per il testimone.
Questa Corte ha spiegato che l’autonoma capacità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa si basa sulla differenza intercorrente tra il testimone e alcuno dei soggetti indicati dall’art. 210 cod. proc. e dagli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in quanto soltanto per questi ultimi Ł necessario il riscontro estrinseco, mentre per il testimone (ancorchØ persona offesa) la prova può ritenersi raggiunta quanto sia stato positivamente superato il vaglio di credibilità, mentre i riscontri estrinseci non sono elementi strutturali della prova, ma sono elementi eventuali, comunque funzionali all’evidenziato vaglio di credibilità (Sez. 3, n. 11829 del 26/08/1999, COGNOME, in motivazione).
Pur in presenza di tale preliminare e assorbente rilievo, va tuttavia osservato che il motivo risulta manifestamente infondato anche perchØ i giudici, diversamente da quanto dedotto, hanno indicato precisi elementi di riscontro alle dichiarazioni delle persone offese.
La corte di appello, invero, ha confermato l’affermazione di responsabilità sull’estorsione e la sua qualificazione giuridica sulla base delle testimonianze delle persone offese riscontrate dalle dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME e dalle certificazioni mediche in atti, dai quali ha ritenuto provato che i due odierni ricorrenti, con ruoli diversi, si rendevano responsabili dell’aggressione in danno di COGNOME NOME, commessa per costringerlo a rinunciare al TFR dovutogli quale dipendente della moglie di NOME.
1.3. Va, infine, rilevato come tutti i motivi di entrambi i ricorsi si risolvano in una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, in punto di affermazione di responsabilità, qualificazione giuridica del fatto, circostanze attenuanti, pena e cause di esclusione della punibilità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure
già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
1.3.1. Quanto all’affermazione di responsabilità, si Ł già detto che la corte di appello l’ha confermata rilevando la convergenza delle dichiarazioni delle persone offese, delle testimonianze di COGNOME e COGNOME e della certificazione medica in atti.
La Corte di appello ha anche spiegato che il fatto non poteva essere qualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che aggredire un lavoratore per costringerlo a rinunciare a un suo diritto era al di fuori del paradigma della ragion fattasi.
I giudici della Corte di merito hanno escluso anche la possibilità di ricondurre il fatto nell’alveo dell’art. 131bis cod. pen., in ragione della gravità e spregevolezza della condotta perpetrata. Inoltre hanno negato le circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi di valutazione.
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, comprensivo dell’aumento per la continuazione, i giudici lo hanno ritenuto congruo in considerazione della personalità negativa degli imputati, dei precedenti penali e del ruolo rispettivamente svolto nella vicenda.
Con riguardo al tema della continuazione, non può che osservarsi come la censura a essa rivolta si risolva in un generico assunto secondo cui l’aumento di pena a esso correlato sarebbe eccessivo, senza che sia possibile rinvenire specifiche critiche sul punto alla sentenza di impugnata, dal che discende che essa non ha i requisiti minimi richiesti per assurgere a motivo scrutinabile in sede di legittimità.
1.3.2. A fronte di una motivazione puntuale e certamente non mancante, i ricorrenti non fanno altro che reiterare le medesime argomentazioni di merito disattese dalla corte di appello, dal che discende l’inammissibilità dei motivi d’impugnazione, dovendosi ribadire che sono inammissibili i ricorsi per Cassazione «fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Vale la pena rimarcare come rientri nel novero delle deduzioni di merito anche la censura -diffusamente e genericamente esposta nei ricorsi- di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, in quanto essa tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500 – 01).
Da quanto esposto discende l’inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’esito del giudizio comporta anche la condanna dei ricorrenti alla rifusione sostenute nel grado dalle costituite parti civili.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 4387,50, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME