Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata.
Visto il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’ 115/2002; anni, ritenuto rt. 95 d.P.R.
Rilevato che il ricorrente lamenta:
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. assunzione di una prova decisiva; carenza di motivazione, avend merito fornito una motivazione meramente apparente sul punto, specifiche doglianze difensive con particolare riferimento al rigetto di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen per mancata o la Corte di elusiva delle Iella richiesta
Carenza di motivazione della sentenza impugnata nella p Corte di merito ha rigettato il quinto motivo di appello, attinente al applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. irte in cui la a richiesta di
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente motivazid profilo dedotto dalla difesa. ne sotto ogni
Considerato, quanto alla prima censura, che la revoca della ammissione della teste COGNOME NOME è stata congruamente dal primo giudice sulla base di giustificazioni condivise dalla Cor rispetto alle quali il ricorso non si confronta realmente. ordinanza di argomentata te di merito,
Considerato, quanto alla doglianza riguardante il mancato della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., che, secondo costante della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dib sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta ur, caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli at accoglimento orientamento attimento, in icamente nel
Ritenuto, inoltre, che solo la decisione di procedere a rinno essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’usg discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non poter stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. vazione deve del potere decidere allo Coppola, Rv. 58236).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclus alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettab legittimità. ausa di non a in sentenza dell’intensità immune da da portare la li in sede di
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Tiissibile, con Ila somma di
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ammende. amento delle Cassa delle
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore