Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/01/1966
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi omicidi colposi e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Mancata assunzione di una prova decisiva; 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate: la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’art. 603 cod. proc. pen., ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 256968; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233391) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872). Ebbene, nel caso in esame la Corte d’appello ha ritenuto, dopo attenta e puntuale disamina della dinamica del sinistro stradale, che non fosse necessario disporre una perizia sulla dinamica dei fatti, essendo stata essa pacificamente accertata alla stregua di tutte le prove raccolte. Si tratta, alla luce dei criteri stabiliti in materia in sede di legittimità, di motivazione non suscettibile di essere censurata in questa sede.
Considerato che le doglianze illustrate nel secondo motivo di ricorso sono del tutto generiche, prive di confronto con le diffuse argomentazioni illustrate in sentenza a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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